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Sentenza

Sentenza n. 5591/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo per la Regione Campania n. 4245/25.

Giustizia amministrativa202601124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4245/25, limitatamente alla condanna alle spese di giudizio e alla restituzione del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del TAR Campania n. 4245/25, passata in giudicato e notificata il 10 giugno 2025. La sentenza aveva posto a carico del Ministero € 500,00 per spese, oltre accessori di legge, nonché la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che risultasse l'esecuzione da parte dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua eventuale notificazione anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; il commissario si insedierà, su nuova istanza del ricorrente, e dovrà provvedere nei successivi 90 giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola negli ulteriori interessi al tasso legale sull'importo complessivamente non ancora corrisposto, dal novantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza sino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale somma va determinata nella misura degli ulteriori interessi, da computarsi sempre al tasso legale, su quanto complessivamente non ancora corrisposto alla ricorrente, assumendo per la bisogna quale dies a quo il novantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata, oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2021).

    La penalità di mora è determinata, nel caso concreto, come ulteriori interessi al tasso legale sull'importo ancora dovuto, decorrenti dal novantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento, spontaneo o commissariale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, infatti, è passata in giudicato ed è decorso il termine di 120 giorni cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/96, convertito con legge n. 30/1997.

    Il decorso del termine di 120 giorni, insieme al passaggio in giudicato e alla mancata esecuzione dell'obbligo pecuniario, consente di accogliere la domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone all'Amministrazione un pagamento e risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che il giudicato sia stato eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • In sede di ottemperanza, la penalità di mora può essere quantificata come ulteriori interessi al tasso legale sulle somme non corrisposte, con decorrenza dal termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e fino all'effettivo adempimento spontaneo o commissariale.
  • La nomina e l'insediamento del commissario ad acta non privano l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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