Circolare n. 1 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi e indicazioni operative sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore (CTS) relative a IRES, qualificazione fiscale degli ETS, regimi forfetari, IVA, trattamento di raccolte fondi e contributi pubblici, e disciplina delle imprese sociali. Definisce i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale (corrispettivi non superiori ai costi effettivi, con tolleranza del 6% per massimo 3 esercizi), le regole per qualificare un ETS come ente commerciale o non commerciale (con computo dettagliato di contributi, liberalità, quote associative, sponsorizzazioni ecc.), le opzioni per regimi forfetari (art. 80 e 86 CTS), le novità sul RUNTS e l'abrogazione progressiva della disciplina ONLUS, le regole contabili e gli effetti del mutamento di qualificazione fiscale.
Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore
Punti principali
Campo di applicazione e decorrenza
Le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS si applicano agli ETS diversi dalle imprese sociali; efficacia generale dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (per esercizi coincidenti con anno solare: dal 1/1/2026). Sono previste regole transitorie per ONLUS, OdV e APS nei periodi precedenti.
Criteri di non commercialità IRES per attività di interesse generale
Le attività di interesse generale si considerano non commerciali se svolte a titolo gratuito o con corrispettivi non superiori ai costi effettivi (diretti e indiretti, inclusi costi finanziari e tributari). I costi figurativi non rientrano; il raffronto può avvenire in contabilità per cassa o competenza coerentemente con la contabilità dell'ente.
Tolleranza e conseguenze degli scostamenti
Margine di tolleranza: l'attività resta non commerciale se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per ciascun periodo d'imposta e per non più di tre periodi d'imposta consecutivi; superato questo limite l'attività è commerciale.
Casi particolari di de-commercializzazione
Sono considerate non commerciali, indipendentemente dal test generale: attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (con condizioni), e talune attività delle fondazioni ex IPAB se utili reinvestiti e senza compensi agli organi amministrativi; queste misure sono soggette a condizioni e, in alcuni casi, al regime de minimis UE.
Qualificazione fiscale dell'ETS (commerciale vs non commerciale)
La qualificazione soggettiva si basa sul confronto fra proventi da attività svolte in forma d'impresa (commerciali) e entrate non commerciali. Se i proventi commerciali superano, nello stesso periodo d'imposta, le entrate non commerciali l'ETS è considerato commerciale. Nel computo: sono incluse ricavi commerciali, proventi da attività diverse in forma d'impresa; restano escluse dal computo delle attività commerciali le sponsorizzazioni (pur imponibili). Tra le entrate non commerciali rientrano contributi non corrispettivi, liberalità, quote associative, proventi non commerciali ai sensi del CTS e il valore normale di beni/servizi erogati gratuitamente.
Raccolta fondi e contributi pubblici
Raccolte fondi occasionali (in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne) non concorrono al reddito degli ETS non commerciali e sono esenti da altri tributi se rispettano condizioni (occasionalità, modico valore dei beni, rendicontazione). I contributi/apporti da amministrazioni pubbliche destinati ad attività di interesse generale non concorrono al reddito degli ETS non commerciali, purché rispettino i requisiti previsti.
Regimi forfetari (art. 80 e art. 86 CTS)
Art. 80: regime forfetario riservato agli ETS non commerciali con determinate percentuali di redditività forfettarie (es. prestazioni servizi: 7% fino a 130k, 10% 130k-300k, 17% oltre 300k; altre attività: 5%/7%/14%), opzione triennale. Art. 86: regime speciale per OdV e APS (soglia ricavi 85.000 euro), coefficienti di redditività 1% per OdV e 3% per APS; esoneri contabili e semplificazioni IVA; alcune poste straordinarie restano tassate ordinariamente.
RUNTS, abrogazione ONLUS e passaggio
Iscrizione al RUNTS è condizione per i benefici del CTS; l'Anagrafe ONLUS cessa e le norme ONLUS abrogate dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2025. Le ONLUS che intendono diventare ETS devono chiedere iscrizione al RUNTS entro il 31/03/2026; effetti retroattivi al periodo d'imposta 2026 se iscrizione accolta. In mancanza, obbligo di devoluzione del patrimonio per la quota riferibile al periodo ONLUS.
Aspetti IVA
Il CTS non sostituisce la disciplina IVA: le regole IVA restano quelle del d.P.R. 633/1972. Tuttavia sono state estese alcune esenzioni IVA (art.10 d.P.R. 633/1972) agli ETS e introdotto un regime forfetario IVA per OdV e APS; in generale va verificato presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale IVA.
Impresa sociale (CIS) e trattamento fiscale
Imprese sociali regolate dal d.lgs. 112/2017: mantengono natura commerciale, ma godono di benefici se utili reinvestiti e accantonati a riserve indivisibili per attività di interesse generale. Prevista eliminazione dell'effetto "imposta su imposta" per le imposte riferite a specifiche variazioni fiscali, e alcune misure soggette ad autorizzazione UE.
Contabilità, mutamento di qualifica e passaggio di beni
Obbligo di documentare e conservare scritture secondo CTS; se un ETS perde la qualifica non commerciale deve adeguare le scritture contabili previste per gli enti commerciali entro 3 mesi dalla sussistenza del presupposto; regole specifiche per passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale e per la tassazione o rinvio delle plusvalenze (opzione facoltativa di sospensione IRES se i beni sono destinati all'attività statutaria).
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