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Circolare

Circolare n. 15 del 22/12/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche fiscali che incidono su rimborsi e deducibilità delle spese di trasferta/missione e delle spese di rappresentanza: viene ampliata la documentabilità richiesta per i rimborsi per trasferte comunali; è introdotto l'obbligo di pagamento tracciabile (banche/poste/strumenti ex art.23 d.lgs.241/1997) per specifiche spese (in particolare vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi non di linea come taxi e NCC) ai fini della non concorrenza al reddito e della deducibilità per lavoro dipendente, autonomo e d'impresa; il decreto fiscale ha però circoscritto l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato in numerosi profili e ha differenziato le decorrenze operative.

Novità sulla tracciabilità delle spese per trasferte/missioni e spese di rappresentanza (decr. leg. 13/12/2024 n.192; l. 30/12/2024 n.207; d.l. 17/6/2025 n.84, conv. l. 30/7/2025 n.108)

Punti principali

Modifica per trasferte nel territorio comunale (art.51 TUIR)

Dal 1/1/2025 i rimborsi per spese di viaggio e trasporto nelle trasferte comunali non concorrono al reddito se sono "comprovate e documentate"; non è più richiesto che la prova derivi esclusivamente da "documenti provenienti dal vettore" (es. indennità chilometrica secondo tabelle ACI esente se documentata).

Obbligo di tracciabilità per dipendenti (legge di bilancio 2025)

Per le trasferte dei dipendenti, i rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC) non concorrono al reddito solo se il pagamento è eseguito con mezzi tracciabili (bonifico, carte, strumenti ex art.23 d.lgs.241/1997, e similari).

Ambito e esclusioni della tracciabilità

La regola riguarda specificamente autoservizi non di linea (taxi, NCC, anche tramite piattaforme). Biglietti per trasporto di linea (treno, autobus, aereo, nave) e rimborsi chilometrici per auto propria sono esclusi dall'obbligo di tracciabilità e restano non imponibili se documentati secondo la normativa.

Effetti e decorrenze per lavoro dipendente

La tracciabilità richiesta dalla legge di bilancio opera dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (praticamente dal 1/1/2025), ma il decreto fiscale ha limitato l'obbligo alle spese sostenute in Italia, risolvendo criticità per trasferte estere.

Regole per lavoratori autonomi (art.54 e 54-ter TUIR)

I rimborsi analitici e i riaddebiti al committente per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi/NCC sostenuti nel territorio dello Stato concorrono al reddito o risultano deducibili solo se pagati con mezzi tracciabili; decorrenze: generalmente dal 1/1/2025 per alcune fattispecie e dal 18/6/2025 per disposizioni introdotte dal decreto fiscale.

Deducibilità per impresa e IRAP (art.95, 108, 109 TUIR)

La deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi/NCC e dei rimborsi analitici per trasferte è subordinata al pagamento tracciabile se le spese sono sostenute nel territorio dello Stato; la tracciabilità si estende anche alle spese di rappresentanza (deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili), con impatti anche ai fini IRAP. Il decreto fiscale ha limitato l'obbligo alle spese in Italia e ha previsto decorrenze differenziate (in molti casi 18/6/2025).

Documentazione ammessa e prova della tracciabilità

Sono ammesse ricevute di carte, estratti conto, bollettini postali, PagoPA, e-mail di conferma da istituti di moneta elettronica o copia delle ricevute in app; l'estratto conto è prova residuale se non esistono altri documenti; nel fornire estratti il dipendente deve eliminare dati non pertinenti.

Transizione e tutela dell'affidamento

La circolare precisa applicazioni differenziate nel tempo: molte disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (1/1/2025), alcune novità del decreto fiscale decorrono dal 18/6/2025; rimborsi pagati nel 2025 per spese sostenute prima non sono assoggettati alla nuova condizione di tracciabilità.

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