Circolare n. 3 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2026: imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali 2024-2026 (per lavoratori privati con reddito 2025 fino a 33.000 euro, salvo rinuncia scritta) e imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni (entro limite annuo imponibile di 1.500 euro, per lavoratori con reddito 2025 fino a 40.000 euro). Vengono specificati ambito soggettivo e oggettivo, inclusioni/esclusioni, modalità di applicazione in casi particolari e rapporti con regimi agevolativi speciali.
Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni - Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Risposte a quesiti
Punti principali
Ambito generale e aliquote
5% sugli incrementi retributivi da rinnovi CCNL 2024-2026 corrisposti nel 2026 (privati, reddito 2025 <= 33.000€), 15% sulle maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni (per periodo d'imposta 2026, limite imponibile 1.500€, destinatari con reddito 2025 <= 40.000€). Applicazione subordinata a eventuale rinuncia scritta del lavoratore; rimangono ferme le regole contributive ordinarie.
Inclusione delle indennità mensili
Gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta mensile (es. indennità di cassa o variabili erogate mensilmente) rientrano nell'agevolazione del 5%.
Efficacia temporale e tranche
Sono agevolabili solo le somme erogate tra 1° gennaio e 31 dicembre 2026 (principio di cassa 'allargato'). Se incrementi contrattuali riferiti ad annualità precedenti sono pagati in tranche con quote nel 2026, tali tranche beneficiano dell'agevolazione. Sono esclusi gli importi corrisposti "una tantum" prima del 2026.
Superminimo e accordi individuali
Se il rinnovo contrattuale assorbe superminimi o elementi analoghi anche derivanti da accordi individuali, tali somme possono beneficiare dell'agevolazione in quanto hanno analoga natura retributiva.
Ferie, gratifica feriale e festività soppresse
Gli incrementi che incidono sulla retribuzione delle ferie, sulla gratifica feriale (assimilata a mensilità aggiuntiva) e sul trattamento per festività soppresse (es. 4 novembre) rientrano nel beneficio, essendo parte della retribuzione ordinaria o di mensilità aggiuntive.
Ambito del 15%: maggiorazioni e identificazione del riposo
La disciplina del 15% si applica alle maggiorazioni e indennità previste dai CCNL per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni. Il "riposo settimanale" è quello individuato dal CCNL anche se diverso dalla domenica; la maggiorazione domenicale si agevola comunque quando prevista per la domenica.
Part-time e lavoro nei giorni di riposo
Per i part-time verticali l'agevolazione si applica solo se il lavoro è effettuato nel giorno di riposo settimanale identificato contrattualmente; non si applica per lavoro supplementare in giorni non formalmente identificabili come giorno di riposo o per clausole elastiche.
Straordinario festivo o notturno
La disposizione esclude in genere le somme per lavoro straordinario, ma la circolare precisa che l'imposta sostitutiva del 15% si applica all'intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
Indennità di reperibilità e di pernottamento
Le indennità di reperibilità previste dai CCNL rientrano nell'agevolazione del 15% anche se il lavoratore non è intervenuto, perché remunerano la limitazione di disponibilità. L'indennità di pernottamento (es. CCNL Credito art.117) è considerata compenso aggiuntivo funzionalmente collegato e rientra nel 15%.
Assenza di CCNL o applicazione di accordi aziendali
Le imposte sostitutive si applicano esclusivamente quando gli importi derivano da rinnovi di CCNL; sono escluse le somme erogate in base ad accordi territoriali o aziendali o quando non è applicato alcun CCNL.
Lavoratori impatriati, docenti e ricercatori
Per i beneficiari dei regimi speciali (lavoratori impatriati, docenti/ricercatori residenti all'estero che si trasferiscono) gli importi soggetti alle imposte sostitutive (5% o 15%) devono essere assoggettati per l'intero ammontare alla sostitutiva e non si applicano le riduzioni previste dai regimi speciali. Se il lavoratore rinuncia alla sostitutiva, gli importi concorrono al reddito e possono godere delle riduzioni dei regimi speciali.
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