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Circolare

Circolare n. 13 del 16/12/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il d.lgs. n.180/2024 recepisce le direttive UE e introduce nel decreto IVA il Titolo V-ter che disciplina il regime transfrontaliero di franchigia per le piccole imprese operativo dal 1 gennaio 2025. Il regime amplia la franchigia oltre l ambito domestico, prevede autorizzazione preventiva dallo Stato di stabilimento, l attribuzione del suffisso EX, soglie di volume d affari (100.000 euro UE e soglie nazionali fino a 85.000 euro), comunicazioni trimestrali, regole di cessazione e interazioni con il regime forfetario nazionale; sono inoltre aggiornate norme su territorialita dei servizi in streaming, indetraibilita IVA e regime del margine.

Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180: recepimento Direttive UE 2020/285 e 2022/542 e nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA

Punti principali

Recepimento e oggetto della circolare

Il decreto legislativo 13/11/2024, n.180 recepisce la Direttiva 2020/285 e la Direttiva 2022/542; introduce il Titolo V-ter nel decreto IVA e dispone l applicazione delle novita dal 1 gennaio 2025, con provvedimenti attuativi dell Agenzia delle entrate.

Struttura del nuovo regime di franchigia

Il regime si articola su due livelli: franchigia domestica (regime forfetario italiano) e franchigia transfrontaliera che consente a soggetti stabiliti in uno Stato membro di operare in esenzione IVA in altri Stati membri previa autorizzazione.

Requisiti e soglie

Condizioni principali: volume d affari UE annuo non superiore a 100.000 euro (calcolato secondo regole direttiva) e rispetto delle soglie nazionali dello Stato di esenzione (in Italia fino a 85.000 euro). Esclusioni e regole specifiche per beni d investimento, operazioni esenti e operazioni particolari.

Comunicazione preventiva e suffisso EX

Il soggetto stabilito invia all Agenzia delle entrate una prior notification via procedura web con dati minimi; l Agenzia invia agli Stati di esenzione e, se esito positivo, attribuisce il suffisso EX alla partita IVA. Termini: riscontro iniziale entro 15 giorni, interlocuzione e assegnazione EX entro 35 giorni lavorativi salvo proroghe.

Correzione e aggiornamento della comunicazione

Correzione possibile entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione; aggiornamenti obbligatori in caso di variazioni dati, nuovi Stati di esenzione o cessazione dell applicazione in alcuni Stati; l aggiornamento attiva la franchigia per i nuovi Stati dalla conferma.

Comunicazioni trimestrali e adempimenti

I titolari del suffisso EX devono trasmettere comunicazioni trimestrali telematiche all Agenzia delle entrate entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre indicando i valori delle operazioni per ogni Stato. Mancata trasmissione espone a sanzioni e puo determinare segnalazioni agli Stati di esenzione.

Cessazione dal regime e conseguenze

Cessazione volontaria con effetto dal primo giorno del trimestre successivo; cessazione obbligatoria se superamento soglie nazionali o la soglia UE di 100.000 euro. Superamento 100.000 comporta immediata perdita della franchigia in tutti gli Stati di esenzione e obbligo di applicare regole ordinarie; l Agenzia disattiva il suffisso EX.

Soggetti non stabiliti che operano in Italia

L Italia concede la franchigia transfrontaliera a persone fisiche stabilite in altro Stato UE che rispettino condizioni analoghe (100.000 UE, 85.000 Italia, invio prior notification e suffisso EX). I non stabiliti sono esonerati da molti adempimenti IVA ma devono comunque certificare corrispettivi e, se necessario, identificarsi in Italia per acquisti che generano debito d imposta.

Interazione con il regime forfetario nazionale

Modifiche alla legge di stabilita: i soggetti stabiliti in altro Stato che producono almeno il 75 per cento del reddito in Italia applicano il forfetario ai soli fini diretti, mentre ai fini IVA si applica la franchigia V-ter. I soggetti in regime forfetario che usano la franchigia transfrontaliera devono monitorare separatamente incassi e volume d affari per evitare decadenze o uscite immediate.

Coordinamento normativo e impatto sulla detraibilita

Modifiche all articolo 19 DPR 633/72 per chiarire indetraibilita dell IVA sugli acquisti afferenti operazioni in franchigia transfrontaliera; adeguamenti anche al regime del margine per includere cessioni da soggetti in franchigia indipendentemente dallo Stato di stabilimento.

Territorialita dei servizi in streaming

Modifiche alla territorialita: le prestazioni per accesso a eventi o servizi culturali, sportivi, ecc. trasmessi in streaming sono territorialmente rilevanti in Italia se il committente e domiciliato o residente senza domicilio all estero in Italia; per soggetti passivi si applicano regole analoghe a prescindere dalla virtualita della presenza.

Controlli, cooperazione e clausola di salvaguardia

Gli uffici utilizzeranno gli strumenti di cooperazione UE (Regolamento 904/2010) per verifiche e scambio informazioni. E prevista valutazione di non applicazione sanzioni in presenza di obiettiva incertezza di comportamento anteriore alla pubblicazione della circolare.

Testo integrale

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