Circolare n. 4 del 6/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni operative agli uffici sull’applicazione degli ISA per il 2025, con le principali novità normative, la revisione ordinaria e straordinaria degli indici, gli aggiornamenti della modulistica e le modalità di acquisizione dei dati precalcolati. Vengono inoltre chiariti i rapporti con il Concordato preventivo biennale, il regime premiale, le semplificazioni introdotte e le regole per particolari categorie di contribuenti, tra cui STP, STA e società mutualistiche. Centrale è anche il richiamo alla necessità di una dichiarazione fedele, corretta e completa ai fini sia degli ISA sia del CPB.
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2025
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2025
La circolare fornisce agli uffici dell’Agenzia delle entrate le istruzioni operative per l’applicazione degli ISA nel periodo d’imposta 2025, con l’obiettivo di assicurare uniformità di comportamento e di recepire le principali novità normative intervenute nel 2026. Il documento riepiloga la revisione ordinaria e quella straordinaria degli indici, gli aggiornamenti della modulistica, le semplificazioni introdotte, le modalità di acquisizione dei dati precalcolati e i rapporti con il concordato preventivo biennale.
Revisione degli ISA per il 2025
Per il 2025 sono stati aggiornati tutti i 173 ISA in vigore e, in particolare, è stata approvata la costruzione e l’applicazione di 85 indici con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2026. Tali indici comprendono l’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati nel 2024, l’evoluzione anticipata di 10 ISA approvati nel 2025 e la suddivisione dell’ISA DM01U nei nuovi ISA EM01A, EM01B ed EM01C, con contestuale soppressione dell’ISA DG11U e confluenza delle relative attività in altri indici.
La revisione straordinaria, disposta con decreto del 15 aprile 2026, ha introdotto correttivi per tener conto delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse. Sono stati inoltre previsti indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, misure di ciclo settoriale e modifiche tecniche ad alcuni ISA, tra cui FM05U e gli indicatori di anomalia collegati ai costi di alimentazione dei veicoli e al carburante.
Benefici premiali e soglia di controllo
Con il provvedimento direttoriale 22 aprile 2026 sono state confermate, per il periodo d’imposta 2025, le condizioni di accesso ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto ISA, già applicate nelle annualità precedenti. È stato anche confermato, ai fini delle strategie di controllo basate su analisi del rischio, il livello di affidabilità minore o uguale a 6, già individuato nel 2019 e mantenuto valido per il 2025 e per gli anni successivi.
Modulistica ISA 2026
La struttura dei modelli ISA2026 resta sostanzialmente invariata, con parte generale e istruzioni comuni ai quadri A, F e H. Le novità interessano soprattutto il Frontespizio, alcuni quadri C e i quadri contabili, per adeguarli alle nuove disposizioni e al processo di semplificazione, che mira a non richiedere ai contribuenti dati già in possesso dell’Amministrazione.
Cause di esclusione eliminate
Le istruzioni dei modelli ISA e dei modelli REDDITI 2026 non riportano più le cause di esclusione contrassegnate dai codici 8, 9 e 10, relative rispettivamente a enti del Terzo settore non commerciali in regime forfetario, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in regime forfetario e imprese sociali. L’eliminazione discende dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 84 del 2025, che ha anche spostato la decorrenza delle nuove regole al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I codici saranno reintrodotti nei modelli REDDITI 2027, relativi al 2026.
Quadro F – dati contabili impresa
Nel quadro F sono stati aggiornati i righi relativi ai costi per il godimento di beni di terzi, agli ammortamenti e agli oneri diversi di gestione. Le istruzioni recepiscono la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi prevista dalla legge n. 199 del 2025 per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, precisando che nei campi interessati non va indicata la maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria o delle quote di ammortamento. Il rigo F17 è stato inoltre aggiornato per ricomprendere le maggiorazioni fiscali connesse alla misura. Per i contribuenti che presentano REDDITI PF, è stato inserito un avvertimento specifico: il reddito agricolo agevolato ai sensi della legge n. 36 del 2024 non va indicato nel rigo F17.
Quadro H – dati contabili lavoro autonomo
Il quadro H è confermato nella sua struttura e continua a rinviare al quadro RE dei modelli REDDITI. Le istruzioni sono state tuttavia aggiornate per allinearsi alle modifiche del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo apportate dal decreto legislativo n. 192 del 2024 e dal decreto-legge n. 84 del 2025. Resta ferma la particolarità relativa alle spese per beni ed elementi immateriali di cui all’articolo 54-sexies del TUIR, da indicare nel rigo H19 tra le altre spese documentate deducibili.
Società tra professionisti e società tra avvocati
Le società tra professionisti e le società tra avvocati che nel 2025 hanno dichiarato redditi d’impresa da determinate attività professionali restano escluse dagli ISA, ma devono comunque compilare il modello dell’attività economica svolta. Negli ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U ed EK22U è stato mantenuto il quadro E – Dati per la revisione, con informazioni sulla modalità organizzativa e sulla ripartizione dei ricavi, così da monitorare le attività svolte in forma societaria e raccogliere dati utili per future elaborazioni.
ISA e rinnovo del concordato preventivo biennale
Per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il 2025 costituisce la prima annualità in cui si applicano le regole del rinnovo previste dall’articolo 14 del decreto CPB. Il reddito e il valore della produzione effettivi del 2025, rettificati secondo gli articoli 15, 16 e 17 del decreto CPB, sono la base per la valutazione economica della nuova proposta. I dati ISA 2025, comprensivi dei dati precalcolati e dell’esito dell’applicazione degli ISA, rilevano anche ai fini del calcolo dell’eventuale imposta sostitutiva. Per tali contribuenti non è consentito dichiarare componenti positivi aggiuntivi con il solo obiettivo di migliorare il punteggio ISA, poiché i valori di riferimento restano quelli fissati in sede di concordato.
Semplificazione e riduzione dei dati richiesti
La circolare conferma la prosecuzione del processo di semplificazione dichiarativa, fondato sulla riduzione dei dati già presenti in altri quadri del modello e sulla messa a disposizione di informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate. Per il periodo d’imposta 2025, in 135 ISA è stata eliminata l’indicazione della condizione di pensionato, in 28 ISA quella di lavoratore dipendente e in 50 ISA quella di esercizio dell’attività in forma cooperativa. Tali informazioni sono infatti già disponibili per l’Agenzia e confluiscono nel set degli ulteriori dati forniti ai contribuenti.
Ulteriori dati ISA, delega unica e modalità di acquisizione
Il provvedimento direttoriale 13 aprile 2026 ha disciplinato le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, dal periodo d’imposta 2025, gli ulteriori dati utili per gli ISA e per la predisposizione delle proposte di CPB. Le modalità dipendono dal soggetto che richiede i dati e dal tipo di delega conferita: cassetto fiscale o specifico servizio ISA/CPB. Gli intermediari che operano in modo massivo devono trasmettere un file tramite Entratel; l’attivazione della fornitura è subordinata alla verifica positiva della delega. Il contribuente, invece, può scaricare direttamente i dati dal proprio cassetto fiscale.
I contribuenti esclusi dagli ISA ma obbligati a presentare il modello possono evitare l’acquisizione dei dati precalcolati, salvo che abbiano aderito al CPB: in tale ipotesi restano fermi gli obblighi contabili e dichiarativi e l’obbligo di presentazione del modello ISA, con necessità di acquisire comunque i dati precalcolati, indispensabili per la costruzione della base dati e per le future elaborazioni del concordato.
Società mutualistiche e consortili
La circolare chiarisce che le cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci o degli utenti restano esclusi dagli ISA. Diversamente, le società cooperative a mutualità prevalente e le società consortili che operano anche nei confronti di terzi, ancorché in via marginale, non possono beneficiare dell’esclusione e devono applicare l’ISA dell’attività svolta. Per queste ultime, ai fini del punteggio rilevano solo i componenti relativi alle operazioni con terzi, con possibile effetto di sottorappresentazione dell’attività complessiva. Per questo motivo, nel software ISA deve essere segnalato, nella sezione note aggiuntive, se i fini mutualistici hanno inciso in modo rilevante sulle dinamiche imprenditoriali. In alcuni ISA, come EG88U, è stato introdotto un quadro E specifico con informazioni sulla quota di attività svolta a favore di soggetti terzi.
Fedeltà dichiarativa e conseguenze sui benefici
La circolare insiste sulla centralità della fedeltà dichiarativa, poiché gli ISA si fondano sulle relazioni tra variabili economiche e strutturali dichiarate dal contribuente. Coerenza, correttezza e completezza dei dati sono essenziali sia per il corretto calcolo del punteggio di affidabilità sia per l’accesso ai benefici premiali. Il riconoscimento dei benefici non può infatti fondarsi su dati non veritieri o incompleti.
Lo stesso principio vale per il concordato preventivo biennale: la proposta deve riflettere la reale capacità contributiva del soggetto, sulla base dei dati dell’Agenzia, delle fonti esterne, delle informazioni fornite dal contribuente e dei risultati degli ISA. L’articolo 22 del decreto CPB prevede la decadenza dal concordato in caso di attività non dichiarate, passività inesistenti o dichiarazioni infedeli rilevanti, nonché quando in dichiarazione vengano indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta. La circolare richiama quindi gli uffici a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni e dei principi esposti.
Punti principali
Finalità e perimetro della circolare
La circolare fornisce istruzioni operative interne per garantire uniformità di azione agli uffici dell’Agenzia delle entrate in materia di ISA applicabili al periodo d’imposta 2025. Viene sottolineato che il sistema ISA è oggetto di aggiornamento annuale e che, per il 2025, sono stati rivisti 85 indici e aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, anche in considerazione delle tensioni geopolitiche e dei riflessi sul mercato economico-finanziario.
Revisione ordinaria e straordinaria degli ISA
La revisione biennale è stata approvata con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2026, che ha confermato modalità di costruzione e applicazione di 85 ISA, della territorialità generale, del commercio e di tre territorialità specifiche. La revisione straordinaria, disposta con decreto 15 aprile 2026, ha introdotto correttivi congiunturali per tenere conto dello scenario economico 2025, degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta territoriale, delle misure di ciclo settoriale e di ulteriori adeguamenti tecnici, tra cui le modifiche a FM05U e ai parametri di alcuni indicatori di anomalia.
Benefici premiali e controlli
Con il provvedimento direttoriale 22 aprile 2026 sono state confermate, dal periodo d’imposta 2025, le condizioni già previste per l’accesso ai benefici premiali di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto ISA. È stato altresì confermato, per le strategie di controllo basate su analisi del rischio, il livello di affidabilità minore o uguale a 6 come soglia rilevante anche per il 2025 e gli anni successivi.
Modifiche alla modulistica ISA
La struttura generale dei modelli ISA2026 resta invariata, con istruzioni di parte generale e quadri comuni A, F e H. Tuttavia, sono stati apportati aggiornamenti nel Frontespizio, in alcuni quadri C e nei quadri contabili, anche in funzione della semplificazione e dell’allineamento normativo. Tra le principali modifiche vi sono l’eliminazione di alcune informazioni già in possesso dell’Amministrazione e l’aggiornamento delle istruzioni contabili per recepire nuove agevolazioni e nuove regole di determinazione del reddito.
Cause di esclusione eliminate per enti del Terzo settore e imprese sociali
Sono state eliminate dalle istruzioni ISA e dai modelli REDDITI 2026 le cause di esclusione contrassegnate dai codici 8, 9 e 10, relative a enti del Terzo settore non commerciali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in regime forfetario, nonché imprese sociali. La rimozione deriva dalle modifiche apportate dal decreto-legge n. 84 del 2025 e dal nuovo momento di efficacia delle disposizioni, che decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; i codici torneranno nei modelli REDDITI 2027, relativi al periodo d’imposta 2026.
Aggiornamenti del quadro F – dati contabili impresa
Nel quadro F sono stati aggiornati i righi F13, F15 e F17 per recepire la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi prevista dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi 427-436, per investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Le istruzioni precisano che, nei campi interessati, non va indicata la maggiorazione relativa ai canoni di leasing o alle quote di ammortamento, mentre nel rigo F17 è stato aggiornato il campo 4 per includere le maggiorazioni fiscali connesse alla misura. È stato inoltre inserito un box di attenzione per i contribuenti che presentano REDDITI PF, per escludere dal rigo F17 il reddito agricolo agevolato ex articolo 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024.
Aggiornamenti del quadro H – dati contabili lavoro autonomo
Il quadro H mantiene la sua struttura, coerente con il quadro RE dei modelli REDDITI, ma le istruzioni sono state allineate alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 e dal decreto-legge n. 84 del 2025 all’articolo 54 del TUIR. Rimane invariata la logica di corrispondenza tra i quadri, salvo la precisazione che le spese per beni ed elementi immateriali di cui all’articolo 54-sexies devono essere indicate nel rigo H19 come altre spese documentate deducibili.
Società tra professionisti e società tra avvocati
Le STP e le STA che nel 2025 hanno dichiarato redditi d’impresa da specifiche attività professionali elencate dalla circolare restano escluse dagli ISA, ma devono comunque compilare il modello relativo all’attività economica esercitata. Negli ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U e EK22U è stato mantenuto il quadro E – Dati per la revisione, con informazioni su modalità organizzativa e ripartizione dei ricavi, per monitorare l’attività svolta in forma societaria e raccogliere dati utili per future elaborazioni.
ISA e rinnovo del Concordato preventivo biennale
Per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il reddito e il valore della produzione netta effettivi del 2025, rettificati ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del decreto CPB, costituiscono la base per la valutazione economica della nuova proposta. La circolare chiarisce che, per tali soggetti, i dati ISA 2025, inclusi i dati precalcolati e l’esito dell’applicazione degli ISA, rilevano per la nuova proposta di CPB e per il calcolo dell’eventuale imposta sostitutiva. Inoltre, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi solo per migliorare il punteggio ISA del 2025, poiché reddito e valore della produzione restano quelli già determinati in sede di adesione al CPB.
Semplificazione e riduzione dei dati da compilare
Prosegue il processo di semplificazione dichiarativa, volto a ridurre l’utilizzo negli ISA di dati già presenti in altre parti della dichiarazione e a mettere a disposizione del contribuente o dell’intermediario informazioni già in possesso dell’Agenzia. Per il 2025 sono state eliminate, in 135 ISA, le informazioni sul pensionato, in 28 ISA quelle sul lavoratore dipendente e in 50 ISA l’indicazione dell’attività svolta in forma cooperativa, poiché tali dati sono già disponibili nell’Anagrafe fiscale e confluiscono nel set degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia.
Ulteriori dati ISA e modalità di acquisizione
Con il provvedimento direttoriale 13 aprile 2026 sono state disciplinate le modalità di messa a disposizione degli ulteriori dati necessari per ISA e CPB a partire dal periodo d’imposta 2025, in coerenza con la delega unica. La richiesta può essere effettuata da intermediari con delega al cassetto fiscale o allo specifico servizio ISA/CPB, oppure direttamente dal contribuente; per l’acquisizione massiva gli intermediari devono trasmettere un file via Entratel e l’attivazione dipende dalla verifica positiva della delega. I contribuenti possono scaricare il file dal proprio cassetto fiscale.
Esclusi dagli ISA ma con obbligo di modello e soggetti CPB
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA ma tenuti a presentare il modello possono evitare l’acquisizione degli ulteriori dati limitandosi a compilare il modello, ma questa facoltà non vale per chi ha aderito al CPB. Per questi ultimi restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e l’obbligo di presentazione dei modelli ISA; inoltre, l’acquisizione dei dati precalcolati è necessaria per costruire correttamente la base dati ISA e per elaborare le future proposte di concordato.
Società mutualistiche e consortili
La circolare distingue tra cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci o degli utenti, i quali restano esclusi dagli ISA, e soggetti che operano anche verso terzi, i quali non possono beneficiare dell’esclusione e sono tenuti ad applicare l’ISA dell’attività svolta. Per le cooperative a mutualità prevalente e le società consortili che operano anche verso terzi, ai fini del punteggio rilevano solo i componenti positivi e negativi relativi a tali operazioni esterne; per questo motivo, nel software ISA deve essere indicato se i fini mutualistici hanno inciso sulle dinamiche imprenditoriali. In alcuni casi, come per l’ISA EG88U, è previsto un quadro E specifico con la percentuale di attività svolta a favore di soggetti terzi.
Fedeltà dichiarativa e conseguenze sui benefici ISA e sul CPB
La circolare ribadisce che gli ISA mirano a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e che il punteggio di affidabilità si fonda sulla coerenza, correttezza e completezza dei dati dichiarati. Il riconoscimento dei benefici premiali presuppone una dichiarazione fedele; se il beneficio deriva da dati non veritieri o incompleti, esso non è legittimo. Viene richiamata anche la giurisprudenza di legittimità, che valorizza la necessità di una fedele esposizione dei dati. Analogamente, per il CPB, la proposta di reddito concordato deve basarsi su dati aderenti alla realtà contabile ed economica; l’articolo 22 del decreto CPB prevede la decadenza in caso di attività non dichiarate, passività inesistenti o infedeltà dichiarative rilevanti, nonché quando vi sia incoerenza tra i dati dichiarati ai fini del concordato e quelli indicati in dichiarazione.
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