Circolare n. 2 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità applicative delle misure introdotte dalla legge di bilancio 2026: imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali (pagati nel 2026) per lavoratori del settore privato con reddito 2025 fino a 33.000 euro; imposta sostitutiva al 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, fino a un limite annuo di 1.500 euro, per lavoratori privati con reddito 2025 fino a 40.000 euro. Sono indicate esclusioni, modalita di esercizio dell'opzione per la tassazione ordinaria, obblighi dei sostituti d'imposta e codici tributo per il versamento.
Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi e delle maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo e a turni - Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Punti principali
Ambito temporale e normativo
Le agevolazioni si applicano ai pagamenti effettuati nell'anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024-2026 (comma 7) e alle maggiorazioni/indennità erogate nel 2026 ai sensi dei commi 10 e 11 della legge di bilancio 2026.
Imposta sostitutiva sugli incrementi da rinnovi contrattuali
Aliquota 5% applicata, salvo rinuncia scritta del lavoratore, agli incrementi retributivi confluenti nella retribuzione diretta (mensilità ordinarie, 13a, 14a) e agli istituti indiretti integrati dal datore di lavoro (es. assenze conservate) erogati nel 2026; beneficiari: lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 <= 33.000 euro.
Cosa resta escluso dall'agevolazione 5%
Esclusi scatti di anzianità, somme per prestazioni aggiuntive (es. ordinario straordinario), indennità e maggiorazioni notturne/festive/turno, erogazioni una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale e TFR.
Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità (notturno, festivo, turno)
Aliquota 15% applicata, salvo rinuncia scritta, alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità di turno previste dai CCNL, entro un limite annuo complessivo di 1.500 euro (franchigia). Destinatari: lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 <= 40.000 euro.
Esclusioni e limitazioni per il 15%
Non rientrano le somme erogate in base ad accordi territoriali/aziendali, gli istituti retributivi indiretti a carico del datore per assenze, TFR, la retribuzione ordinaria e i compensi che sostituiscono la retribuzione ordinaria. Restano inoltre escluse le attività escluse dal comma 18 (alcuni lavoratori del settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande).
Opzione per tassazione ordinaria e obblighi del lavoratore
Il lavoratore non deve presentare richiesta per aderire all'agevolazione ma può rinunciare espressamente, con atto scritto, all'imposizione sostitutiva e optare per la tassazione ordinaria. Se il sostituto non è lo stesso della CU precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto (o consegnare le CU) i redditi 2025 degli altri rapporti.
Obblighi del sostituto d'imposta e codici tributo
Il sostituto applica e versa l'imposta sostitutiva con codici tributo specifici istituiti (risoluzioni n. 3/E e 2/E del 29/01/2026): codici per il 5% (es. 1075, 1609, 1926, 1927, 1310) e per il 15% (es. 1076, 1610, 1929, 1933, 1311). Per accertamento, riscossione e contenzioso si applicano, se compatibili, le disposizioni ordinarie in materia di imposte sui redditi.
Interazioni con il reddito complessivo e con il trattamento integrativo
I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo (art. 3 TUIR). Tuttavia, ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo (decreto-legge n. 3/2020), il reddito da lavoro dipendente soggetto a imposta sostitutiva deve essere computato per valutare la detrazione/il trattamento integrativo e per evitare penalizzazioni.
Principio di cassa allargato e casi di erogazioni pluriennali
Si applica il principio di cassa allargato: rilevano gli importi corrisposti nel periodo d'imposta 2026 (anche pagamenti effettuati entro il 12 gennaio 2027 se riferiti al 2026). Se l'aumento contrattuale è ripartito in più anni, l'agevolazione riguarda le tranche effettivamente corrisposte nel 2026.
Utilizzo della dichiarazione dei redditi
I lavoratori senza sostituto d'imposta possono fruire delle agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi 2026. In dichiarazione il lavoratore deve comunque includere eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva, anche se rilevate in assenza dei presupposti, o per optare per la tassazione ordinaria.
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