Cassazione Penale, Ordinanza n. 12543/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano già state adeguatamente vagliate dal giudice di merito e che la motivazione impugnata non presentava manifeste illogicità. Ha inoltre richiamato l'art. 616 c.p.p. per le conseguenze economiche dell'inammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Dalla motivazione emerge che la censura riguardava, in sostanza, la sussistenza del dolo e il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che i motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva dato una motivazione sintetica ma giuridicamente corretta: l'imputata non era rientrata all'orario stabilito senza fornire alcuna giustificazione, elemento ritenuto sufficiente a integrare il dolo. Quanto alla particolare tenuità del fatto, il diniego era stato fondato sull'assenza di elementi utili e sulla recidiva specifica, correttamente applicata, anche in considerazione di due precedenti condanne per evasione.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di evasione, richiamata come titolo del fatto contestato.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa per assenza di elementi favorevoli e per la presenza di recidiva specifica.
art. 99 c.p.
La recidiva specifica è stata ritenuta correttamente applicata e valorizzata ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
- Ai fini della configurabilità del dolo nel delitto di evasione è sufficiente valorizzare il mancato rientro all'orario stabilito senza alcuna giustificazione, quale indice della volontaria sottrazione alla misura detentiva.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi favorevoli e la presenza di recidiva specifica, specie in presenza di precedenti condanne per il medesimo reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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