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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/949

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/949 del Consiglio del 20 giugno 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

Normativa europea32022R0949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti designati ai sensi del regolamento (UE) 2016/1686, inserendo tre persone fisiche e un gruppo nell’allegato I. La misura risponde alla persistente minaccia rappresentata da ISIL (Dàesh), Al Qaeda e soggetti associati. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, con l’aggiunta di tre persone fisiche e di un gruppo all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.

Ambito di applicazione

Si applica negli Stati membri dell’Unione europea, in modo diretto e obbligatorio, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sull’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, cioè sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e i soggetti associati. Le nuove iscrizioni riguardano tre persone fisiche e un’entità/gruppo, con i relativi alias identificativi.

Aggiornamento dell’elenco delle sanzioni contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/949 interviene sul regime restrittivo previsto dal regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh), Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi associati. Il provvedimento è adottato in considerazione della persistente minaccia rappresentata da tali soggetti e mira ad aggiornare l’elenco delle designazioni contenuto nell’allegato I.

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/1686 e, in particolare, del suo articolo 4, paragrafo 1. Il contenuto del provvedimento è essenzialmente modificativo: non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti già assoggettati a misure restrittive nell’ambito del sistema UE contro il terrorismo internazionale.

Ambito oggettivo delle modifiche

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di nuove voci sia per persone fisiche sia per una persona giuridica/entità/gruppo, sotto le rubriche già esistenti dell’allegato relativo ai soggetti di cui all’articolo 3 del regolamento di base.

Soggetti aggiunti all’elenco

Nella parte dedicata alle persone fisiche sono inserite tre nuove designazioni:

  • Sidan Ag HITTA, con alias indicati nel testo, nato nel 1976, a Kidal (Mali), cittadino maliano;
  • Salem ould BREIHMATT, con alias indicati nel testo, nato nel 1978 o 1984 in Mauritania, cittadino mauritano;
  • Jafar DICKO, con alias indicati nel testo, nato nel 1980 (presunto), cittadino burkinabé.

Nella parte relativa a persone giuridiche, entità e organismi è inserito Ansarul Islam, con vari alias riportati nel testo. L’inserimento in elenco comporta l’assoggettamento del soggetto alle misure restrittive previste dal regolamento di base.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre il principio di applicabilità diretta in tutti gli Stati membri, con vincolatività integrale del regolamento nel diritto interno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte tre persone fisiche nella rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 3" e una voce nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3".

Nuove persone fisiche inserite nell’elenco

Sono aggiunte le seguenti persone: 1) Sidan Ag HITTA, con diversi alias, nato nel 1976 a Kidal (Mali), sesso maschile, cittadinanza maliana; 2) Salem ould BREIHMATT, con diversi alias, nato nel 1978 o 1984 in Mauritania, sesso maschile, cittadinanza mauritana; 3) Jafar DICKO, con diversi alias, nato nel 1980 (presunto), sesso maschile, cittadinanza burkinabé.

Nuova entità inserita nell’elenco

È aggiunto il gruppo Ansarul Islam, con numerosi alias, tra cui Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD e Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunelotta al terrorismo

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