Regolamento (UE) 2022/2236
Regolamento delegato (UE) 2022/2236 della Commissione del 20 giugno 2022 che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’omologazione UE dei veicoli ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, recependo gli sviluppi del regolamento (UE) 2019/2144 e del regolamento ONU n. 156 sugli aggiornamenti software. Interviene sugli allegati dedicati ai veicoli di grande serie, alle piccole serie, ai veicoli totalmente automatizzati e ai veicoli per uso speciale, ridefinendo prescrizioni, rinvii normativi, deroghe e scadenze applicative. Introduce inoltre limiti quantitativi per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e rafforza l’obbligo di disporre di un sistema di gestione degli aggiornamenti del software. Sono previste diverse fasi transitorie per l’adeguamento del mercato e delle autorità competenti.
Modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 in materia di omologazione dei veicoli, con aggiornamenti tecnici per veicoli in serie illimitata, piccole serie, veicoli totalmente automatizzati e veicoli per uso speciale, includendo le prescrizioni sugli aggiornamenti software.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori, alle autorità nazionali di omologazione e ai veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rientranti nel regolamento (UE) 2018/858. Incide in particolare sulle omologazioni UE di veicoli prodotti in serie illimitata, in piccole serie, veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e veicoli per uso speciale, nonché sui sistemi di gestione degli aggiornamenti del software. Le nuove regole operano nel SEE; alcune disposizioni si applicano dal 6 luglio 2022, altre dal 7 luglio 2024 e dal 7 luglio 2026, con ulteriori differimenti al 7 luglio 2029 per taluni veicoli completati.
Regolamento delegato (UE) 2022/2236: modifiche tecniche all’omologazione dei veicoli e aggiornamenti software
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2018/858 per adeguare il sistema europeo di omologazione ai progressi tecnici e normativi, in particolare al regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli e al regolamento ONU n. 156 sugli aggiornamenti del software. La finalità è rendere coerente la disciplina di omologazione per veicoli di grande serie, piccole serie, veicoli totalmente automatizzati e veicoli per uso speciale, tenendo conto della crescente complessità elettronica dei veicoli e della necessità di gestire in modo strutturato gli aggiornamenti software.
Contesto normativo e finalità
I considerando evidenziano tre esigenze principali: distinguere correttamente alcune tipologie di rimorchi ai fini della certificazione delle emissioni di CO2; aggiornare l’elenco delle prescrizioni tecniche per la conformità UE dei veicoli alla luce del regolamento (UE) 2019/2144; introdurre una disciplina specifica per l’omologazione dei veicoli totalmente automatizzati e per la gestione degli aggiornamenti software. Il regolamento mira anche a mantenere un equilibrio tra sicurezza, progresso tecnologico e proporzionalità degli oneri regolatori, specie per i veicoli in piccole serie e per i veicoli a uso speciale.
Modifiche all’allegato I: classificazioni e nuove voci
Vengono introdotte due nuove voci nella classificazione delle carrozzerie della categoria O: DF, "semirimorchio di collegamento", e DG, "rimorchio di collegamento a timone". La definizione serve a separare questi mezzi dai rimorchi e semirimorchi tradizionali nei meccanismi di certificazione delle emissioni di CO2 richiamati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.
Sempre nell’allegato I, all’appendice 2 viene inserita la voce "Telone impermeabile sul lato della sponda ribaltabile", come aggiornamento terminologico e tecnico della classificazione dei veicoli.
Nuova struttura dell’allegato II per i veicoli di serie illimitata
La parte I dell’allegato II è integralmente sostituita con una tabella più ampia e sistematica degli atti normativi applicabili ai veicoli prodotti in serie illimitata. La tabella è costruita per aree tematiche: sistemi di ritenuta e crash test, tutela degli utenti vulnerabili della strada, telaio e sterzo, strumenti di bordo e cybersecurity, comportamento del conducente e del sistema, costruzione generale del veicolo, prestazioni ambientali ed emissioni, accesso alle informazioni del veicolo e aggiornamento del software.
Tra gli elementi più rilevanti figura il recepimento del regolamento (UE) 2019/2144 come riferimento centrale per numerose prescrizioni di sicurezza, nonché l’inserimento del regolamento ONU n. 156 per la gestione degli aggiornamenti software. Le nuove voci si applicano, per le nuove omologazioni globali, dal 6 dicembre 2022 e, per le omologazioni già vigenti, dal 6 dicembre 2024.
Piccole serie: regime I, regime II e veicoli totalmente automatizzati
L’appendice 1 della parte I introduce una distinzione netta tra due regimi per le piccole serie. Il regime I si applica solo se il tipo di veicolo non deriva da un veicolo di grande serie, anche destinato ai mercati UE o di paesi terzi, e se il numero annuo complessivo di unità del costruttore nell’Unione per i tipi M e N non supera 1 500. Negli altri casi si applica il regime II.
La tabella stabilisce inoltre prescrizioni speciali per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie, includendo veicoli senza sedile del conducente, con occupanti e veicoli dual mode. In tali casi, molte funzioni tipicamente legate al conducente sono attribuite all’ADS o a operatori remoti, mentre alcune prescrizioni non risultano ancora applicabili o restano da definire per determinate tecnologie. Il testo anticipa anche che la Commissione lavorerà a ulteriori prescrizioni per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in serie illimitata entro luglio 2024.
Aggiornamento software e regolamento ONU n. 156
Il regolamento rafforza in modo esplicito la disciplina degli aggiornamenti software. Nell’allegato II la voce "Aggiornamento del software" richiama il regolamento ONU n. 156, mentre l’allegato IV è integrato con un nuovo punto 5 che impone al sistema di gestione degli aggiornamenti del software del costruttore e al tipo di veicolo completo di conformarsi alle prescrizioni di tale regolamento ONU.
Per i professionisti, il dato rilevante è che la conformità non riguarda soltanto il software in sé, ma l’intero processo organizzativo e tecnico di gestione degli aggiornamenti, con riflessi sulla conformità della produzione e sulla permanenza della validità dei certificati di conformità nei diversi momenti transitori.
Veicoli per uso speciale: deroghe, adattamenti e requisiti specifici
La parte III dell’allegato II e le appendici da 1 a 6 sono riscritte per disciplinare in modo dettagliato i veicoli per uso speciale. Il nuovo impianto copre, tra gli altri, autocaravan, ambulanze, autofunebri, veicoli blindati, veicoli con accesso per sedie a rotelle, altri veicoli per uso speciale, gruppi mobili e veicoli per trasporto eccezionale.
La logica comune è quella della proporzionalità: l’autorità di omologazione può ammettere deroghe totali o parziali quando il costruttore dimostri che il veicolo non può rispettare integralmente tutte le prescrizioni a causa del suo uso speciale. In molti casi sono previste condizioni alternative, prescrizioni ridotte, esclusioni di singoli test o sostituzione di alcune prove con controlli di tipo diverso.
Tra gli esempi più significativi figurano:
- le ambulanze, per le quali è richiesto il rispetto della norma EN 1789:2020 per il vano paziente, con specifiche modalità di prova e possibili valutazioni tramite subappaltatori o affiliate del servizio tecnico ai sensi dell’articolo 71;
- i veicoli con accesso per sedie a rotelle, per i quali sono previste regole dettagliate su ancoraggi, WTORS, prove statiche e dinamiche, massa convenzionale della sedia a rotelle e informazioni da riportare nei documenti di omologazione;
- i veicoli blindati, per i quali varie prescrizioni sono escluse o adattate;
- i gruppi mobili e i veicoli per trasporto eccezionale, per i quali sono previste applicazioni differenziate delle norme di sicurezza, emissioni e accesso alle informazioni.
Emissioni, rumore e massima adattabilità tecnica
Il regolamento conserva il riferimento alle principali discipline ambientali e sulle emissioni, tra cui il regolamento (CE) n. 715/2007, il regolamento (CE) n. 595/2009, il regolamento (UE) n. 540/2014, la direttiva 2005/64/CE e la direttiva 2006/40/CE. In vari punti ammette adattamenti tecnici senza ulteriori prove, ad esempio la modifica della lunghezza dello scarico dopo l’ultimo silenziatore entro determinati limiti, oppure l’uso di regole alternative per veicoli con trasmissione idrostatica, per i quali può trovare applicazione anche il regolamento (UE) 2016/1628.
Per alcuni veicoli speciali sono anche previste soglie di rumorosità precise, come 81 dB(A), 83 dB(A) o 84 dB(A) a seconda della potenza del motore. In materia di emissioni di CO2, il testo disciplina il calcolo in caso di omologazioni in più fasi e richiama l’uso di parametri del veicolo completato o, in alternativa, del valore CO2 del veicolo High del veicolo di base, con consenso dell’autorità di omologazione.
Transizione e applicazione temporale
L’articolo 2 introduce un articolato regime transitorio. Dal 6 luglio 2022 le autorità nazionali devono applicare i nuovi criteri relativi agli aggiornamenti software ai fini del rilascio o dell’estensione delle omologazioni. Dal 7 luglio 2024 scattano effetti più severi: i certificati di conformità dei nuovi veicoli non conformi sono considerati non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e ne è vietata l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione.
Per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli per uso speciale, la piena applicazione di alcune prescrizioni è differita al 7 luglio 2026, mentre per i nuovi veicoli completati il termine si estende al 7 luglio 2029. Questo schema consente un recepimento graduale delle prescrizioni tecniche, soprattutto per comparti produttivi più complessi o meno standardizzati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore automotive, ciò implica un aggiornamento puntuale della documentazione tecnica, dei processi di omologazione e della gestione del software di bordo e delle relative conformità."}
Disposizioni principali
Modifiche agli allegati del regolamento (UE) 2018/858
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 secondo gli allegati del regolamento delegato. Le modifiche riguardano la classificazione dei tipi di carrozzeria, l’elenco delle prescrizioni per l’omologazione UE dei veicoli di serie illimitata, le regole per le piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati, i veicoli per uso speciale e le disposizioni sugli aggiornamenti software.
Nuove definizioni per rimorchi di collegamento
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/858 sono inserite le nuove voci DF "semirimorchio di collegamento" e DG "rimorchio di collegamento a timone", per distinguere tali mezzi dai rimorchi e semirimorchi ai fini della certificazione delle emissioni di CO2. È inoltre aggiunta nell’appendice 2 la riga 32 "Telone impermeabile sul lato della sponda ribaltabile".
Aggiornamento dell’elenco delle prescrizioni per i veicoli di serie illimitata
La parte I dell’allegato II è sostituita integralmente con una nuova tabella di atti normativi per l’omologazione UE dei veicoli prodotti in serie illimitata. La tabella è allineata alla struttura del regolamento (UE) 2019/2144 e introduce o aggiorna numerosi riferimenti, inclusi quelli su sicurezza generale, protezione degli occupanti, utenti vulnerabili della strada, cybersecurity, accesso alle informazioni del veicolo e aggiornamento del software. Dal 6 dicembre 2022 tali voci si applicano alle nuove omologazioni globali di un tipo di veicolo e dal 6 dicembre 2024 alle omologazioni vigenti.
Aggiornamento software e regolamento ONU n. 156
La parte II dell’allegato II è aggiornata per riconoscere il regolamento ONU n. 156 tra gli atti rilevanti per l’omologazione UE e per l’installazione di sistemi/entità tecniche omologati secondo regolamenti ONU. Nell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 è inserito un nuovo punto 5 che impone la conformità del sistema di gestione degli aggiornamenti software del costruttore e del tipo di veicolo completo al regolamento ONU n. 156.
Veicoli prodotti in piccole serie e veicoli totalmente automatizzati
La parte I, appendice 1, dell’allegato II è riscritta per distinguere due regimi delle piccole serie: regime I, applicabile se il tipo non deriva da veicoli di grande serie e il totale annuo nell’Unione non supera 1 500 unità, e regime II negli altri casi. È aggiunta una tabella specifica per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie, con prescrizioni ad hoc per i veicoli senza sedile del conducente, con occupanti e per i veicoli dual mode. Il regolamento richiama anche la progressiva adozione di ulteriori prescrizioni per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in grande serie entro luglio 2024.
Veicoli per uso speciale: deroghe e prescrizioni dedicate
La parte III e le appendici da 1 a 6 dell’allegato II sono sostituite con una disciplina speciale per autocaravan, ambulanze, autofunebri, veicoli blindati, veicoli con accesso per sedie a rotelle, altri veicoli per uso speciale, gruppi mobili e veicoli per trasporto eccezionale. Per questi veicoli sono previste regole differenziate, deroghe totali o parziali, requisiti aggiuntivi o esclusioni, purché il costruttore dimostri l’impossibilità di rispettare integralmente talune prescrizioni in ragione dell’uso speciale e le deroghe siano riportate nel certificato di omologazione e nel certificato di conformità.
Aggiornamenti transitori per gli aggiornamenti del software
L’articolo 2 introduce un regime transitorio in più fasi: dal 6 luglio 2022 le autorità rifiutano l’omologazione globale UE o nazionale per nuovi tipi di veicoli se non conformi alle nuove prescrizioni sugli aggiornamenti software; dalla stessa data non possono rifiutare l’estensione dell’omologazione se il veicolo è conforme. Dal 7 luglio 2024 i certificati di conformità dei nuovi veicoli non conformi al nuovo regime software sono considerati non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e ne è vietata l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione. Le stesse date segnano il rifiuto dell’omologazione per nuovi tipi, anche per veicoli in piccole serie e per uso speciale.
Scadenze specifiche per piccoli serie e veicoli per uso speciale
Dal 7 luglio 2026 i certificati di conformità dei nuovi veicoli prodotti in piccole serie o dei veicoli per uso speciale non conformi alle nuove prescrizioni sono considerati non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e tali veicoli non possono essere immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione. Dal 7 luglio 2026 si applica anche il divieto di immatricolazione, immissione sul mercato o entrata in circolazione dei nuovi veicoli completi non conformi alle prescrizioni sugli aggiornamenti software. Dal 7 luglio 2029 il medesimo effetto di invalidità dei certificati di conformità è previsto per i nuovi veicoli completati non conformi.
Limiti quantitativi annuali per i veicoli totalmente automatizzati
L’allegato V è modificato fissando i limiti annuali per le varie categorie. Per M1 e N1 il limite è 1 500 unità; per M2 e M3 resta 0 fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 41, paragrafo 5, mentre per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie il limite è 1 500 dal 6 dicembre 2022; per N2 e N3 il limite è analogo; per O1 e O2 il limite è 0 e per O3 e O4 è 0.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 giu 2022Regolamento (UE) 2022/949
- Regolamento · 20 giu 2022Regolamento (UE) 2022/960
- Regolamento · 20 giu 2022Regolamento (UE) 2022/961
- Regolamento · 20 giu 2022Regolamento (UE) 2022/2581
- Regolamento · 21 giu 2022Regolamento (UE) 2022/966
- Regolamento · 21 giu 2022Regolamento (UE) 2022/965
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →