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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/966

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/966 della Commissione del 21 giugno 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso, i requisiti specifici di etichettatura e le specifiche del nuovo alimento olio di Calanus finmarchicus (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda il nuovo alimento olio di Calanus finmarchicus. In particolare, modifica le specifiche dell’ingrediente, introduce nuovi livelli massimi di impiego per fasce di età e impone requisiti aggiuntivi di etichettatura per evitare consumi concomitanti di astaxantina oltre la dose giornaliera ammissibile. Sono previste misure transitorie per gli integratori alimentari già immessi sul mercato o già in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.

Modifica le condizioni d’uso, i requisiti specifici di etichettatura e le specifiche del nuovo alimento "olio di Calanus finmarchicus" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus, nonché ai prodotti già legalmente immessi sul mercato o spediti da paesi terzi verso l’Unione prima della data di entrata in vigore. Riguarda in particolare gli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE; sono esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Il regolamento opera nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede un regime transitorio per i prodotti preesistenti.

Modifica delle condizioni d’uso e delle specifiche dell’olio di Calanus finmarchicus

Il regolamento interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiornando la disciplina dell’olio di Calanus finmarchicus. La modifica riguarda sia le specifiche del nuovo alimento sia le condizioni di impiego negli integratori alimentari, alla luce delle considerazioni sulla sicurezza connesse agli esteri di astaxantina e alla dose giornaliera ammissibile fissata dall’EFSA.

Contesto normativo e presupposti della modifica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, che consente la commercializzazione nell’Unione solo dei nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione. L’olio di Calanus finmarchicus era già presente nell’elenco come nuovo alimento autorizzato e, in passato, era stato autorizzato anche come nuovo ingrediente alimentare per integratori destinati alla popolazione generale. Su domanda della società Calanus A/S, presentata il 30 novembre 2021 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha esaminato la richiesta di modifica delle specifiche, delle condizioni d’uso e dell’etichettatura.

Ambito delle modifiche richieste e valutazione di sicurezza

La domanda mirava, da un lato, ad aumentare fino allo 0,25 % il tenore di esteri di astaxantina nell’olio destinato ai soggetti di età superiore ai 14 anni; dall’altro, a ridurre da 2,3 g/giorno a 1,0 g/giorno il livello d’uso per gli integratori destinati alla popolazione in generale con esteri di astaxantina < 0,1 %, escludendo lattanti e bambini nella prima infanzia. La Commissione ritiene che tali aggiornamenti non abbiano un effetto sulla salute umana tale da rendere necessaria una nuova valutazione dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, poiché l’assunzione prevista non dovrebbe superare la DGA rivista di 0,2 mg di astaxantina/kg di peso corporeo. L’esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia è giustificata dal rischio di superamento della DGA per tali gruppi.

Condizioni d’uso negli integratori alimentari

Il testo sostituisce la voce relativa all’olio di Calanus finmarchicus nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, fissando due regimi di impiego:

  • per gli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, il livello massimo è pari a 1,0 g/giorno quando il contenuto di esteri di astaxantina è < 0,1 %, corrispondente a < 1,0 mg di astaxantina al giorno;
  • per gli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni, il livello massimo è pari a 2,3 g/giorno quando il contenuto di esteri di astaxantina è compreso tra 0,1 % e ≤ 0,25 %, corrispondente a ≤ 5,75 mg di astaxantina al giorno.

Requisiti specifici di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento in etichetta deve essere "olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)". Inoltre, l’etichetta degli integratori alimentari contenenti tale ingrediente deve riportare un’avvertenza che vieti il consumo:

  • se nello stesso giorno sono assunti altri integratori alimentari contenenti esteri di astaxantina;
  • dai lattanti e dai bambini di età inferiore ai 3 anni;
  • dai minori di 14 anni quando l’ingrediente contiene almeno lo 0,1 % di astaxantina. Queste prescrizioni sono intese a prevenire il consumo concomitante di fonti di astaxantina tali da comportare il superamento della dose giornaliera ammissibile.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

La tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è sostituita per quanto riguarda le specifiche dell’olio di Calanus finmarchicus. Il nuovo alimento è descritto come un olio rubino, leggermente viscoso, con leggero odore di molluschi, estratto dal crostaceo zooplanctonico Calanus finmarchicus. Le specifiche aggiornate comprendono, tra l’altro, limiti e valori minimi per acqua, esteri di cera, acidi grassi totali, EPA, DHA, alcoli grassi totali, alcole grasso C20:1 n-9, alcole grasso C22:1 n-11, acidi grassi trans, esteri di astaxantina e indice di perossido.

Misure transitorie e applicazione temporale

Per consentire agli operatori di adeguare le proprie prassi, il regolamento stabilisce che gli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus già legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. La stessa possibilità è prevista per i prodotti spediti da un paese terzo e già in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore, a condizione che siano conformi alle norme applicabili prima di tale data.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una modifica puntuale ma immediatamente vincolante della disciplina unionale dei nuovi alimenti, con rilevanti impatti pratici per produttori, importatori e distributori di integratori alimentari.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando la voce relativa all’olio di Calanus finmarchicus sia nelle condizioni d’uso sia nelle specifiche tecniche.

Condizioni d’uso negli integratori alimentari

Per gli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, il livello massimo è fissato a 1,0 g/giorno per l’olio con esteri di astaxantina < 0,1 %, corrispondente a < 1,0 mg di astaxantina al giorno. Per gli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni, il livello massimo è 2,3 g/giorno per l’olio con esteri di astaxantina da 0,1 % a ≤ 0,25 %, corrispondente a ≤ 5,75 mg di astaxantina al giorno.

Requisiti specifici di etichettatura

La denominazione in ეტichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento deve essere "olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)". L’etichetta degli integratori alimentari deve inoltre indicare che il prodotto non deve essere consumato: a) se nello stesso giorno si assumono altri integratori alimentari contenenti esteri di astaxantina; b) dai lattanti e dai bambini di età inferiore ai 3 anni; c) dai minori di 14 anni, se l’ingrediente contiene ≥ 0,1 % di astaxantina.

Aggiornamento delle specifiche del nuovo alimento

Le specifiche dell’olio di Calanus finmarchicus sono modificate: il nuovo alimento è descritto come olio di colore rubino, leggermente viscoso, con leggero odore di molluschi, estratto dal crostaceo (zooplancton marino) Calanus finmarchicus. Sono indicati, tra gli altri, i seguenti requisiti: acqua < 1,0 %, esteri di cera > 85 %, acidi grassi totali > 46 %, EPA > 3,0 %, DHA > 4,0 %, alcoli grassi totali > 28 %, alcole grasso C20:1 n-9 > 9,0 %, alcole grasso C22:1 n-11 > 12 %, acidi grassi trans < 1,0 %, esteri di astaxantina ≤ 0,25 %, indice di perossido < 3,0 meq. O2/kg.

Valutazione della sicurezza e base giuridica

La Commissione afferma che le modifiche alle specifiche, alle condizioni d’uso e all’etichettatura sono conformi all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento, non è necessaria una nuova valutazione dell’EFSA. Le modifiche sono ritenute coerenti con le conclusioni della valutazione della sicurezza dell’astaxantina dell’EFSA e con la dose giornaliera ammissibile rivista di 0,2 mg di astaxantina/kg di peso corporeo.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione, fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, degli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, nonché di quelli spediti da paesi terzi e già in viaggio verso l’Unione prima di tale data, purché conformi alla normativa precedente.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentareintegratori alimentarimercato interno

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