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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/961

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/961 della Commissione del 20 giugno 2022 che autorizza l’immissione sul mercato di tetraidrocurcuminoidi quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza i tetraidrocurcuminoidi come nuovo alimento nell’Unione europea e aggiorna di conseguenza l’elenco UE dei nuovi alimenti. L’autorizzazione è limitata agli integratori alimentari per adulti, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento, e prevede un livello massimo di assunzione di 140 mg al giorno. Per cinque anni dall’11 luglio 2022 si applica inoltre una tutela dei dati scientifici a favore del richiedente Sabinsa Europe GmbH, con effetto di esclusiva sull’immissione sul mercato del nuovo alimento sulla base del fascicolo protetto.

Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione dei tetraidrocurcuminoidi come nuovo alimento e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai tetraidrocurcuminoidi, nuovo alimento destinato agli integratori alimentari, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione riguarda gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta, con esclusione delle donne in gravidanza e in allattamento. L’immissione sul mercato è soggetta a un limite massimo di 140 mg/giorno e, per cinque anni dall’11 luglio 2022, è protetta da dati scientifici con esclusiva a favore di Sabinsa Europe GmbH; sono escluse forme o usi diversi da quelli autorizzati nel quadro dell’allegato modificato.

Tetraidrocurcuminoidi quale nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/961 della Commissione autorizza i tetraidrocurcuminoidi come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’atto si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto sicuro l’uso dei tetraidrocurcuminoidi alle condizioni autorizzate.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco UE possono essere immessi sul mercato. La domanda è stata presentata il 22 gennaio 2020 da Sabinsa Europe GmbH e riguardava l’uso dei tetraidrocurcuminoidi negli integratori alimentari per adulti, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento. La Commissione ha poi chiesto il parere dell’EFSA, che il 27 ottobre 2021 ha concluso per la sicurezza del nuovo alimento a un livello massimo di 140 mg al giorno, inferiore ai 300 mg al giorno inizialmente richiesti.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

Secondo il parere EFSA, i tetraidrocurcuminoidi sono sicuri alle condizioni d’uso proposte per la popolazione destinataria, a patto che l’assunzione non superi 140 mg al giorno. L’Autorità ha ritenuto che tale livello garantisse un margine di esposizione adeguato rispetto ai NOAEL individuati negli studi tossicologici. Le conclusioni dell’EFSA si basano su dati analitici, test di retromutazione batterica, test del micronucleo in vitro, studio di tossicità orale subcronica a 90 giorni e test di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo nei roditori.

Tutela dei dati e diritto esclusivo di immissione sul mercato

La Commissione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, ritenendo protetti i dati scientifici presentati nel fascicolo. Di conseguenza, per cinque anni a decorrere dall’11 luglio 2022, solo Sabinsa Europe GmbH è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione i tetraidrocurcuminoidi, salvo che un successivo richiedente ottenga un’autorizzazione autonoma senza fare riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare.

Etichettatura e avvertenze per il consumatore

L’allegato al regolamento impone specifici requisiti di etichettatura. La denominazione del nuovo alimento da utilizzare in etichetta è "tetraidrocurcuminoidi". Inoltre, le etichette degli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento devono avvertire che il prodotto è destinato esclusivamente agli adulti, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento, e che non deve essere consumato nello stesso giorno in cui si assumono altri integratori alimentari contenenti curcumina e/o curcuminoidi. Tale avvertenza risponde al rischio di somma dell’esposizione con prodotti già presenti sul mercato.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

Il regolamento inserisce anche una voce nelle specifiche dell’elenco UE. I tetraidrocurcuminoidi sono descritti come prodotti ottenuti dall’estrazione di curcuminoidi da rizomi essiccati e polverizzati di Curcuma longa L., seguita da idrogenazione con Pd/C, concentrazione, cristallizzazione, essiccazione e macinazione. Le specifiche includono parametri di purezza, contenuto d’acqua, ceneri, limite per il palladio e criteri microbiologici puntuali, che devono essere rispettati per la commercializzazione.

Entrata in vigore e decorrenza della tutela

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La tutela dei dati e l’esclusiva quinquennale decorrono dall’11 luglio 2022 e terminano l’11 luglio 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati nell’ordinamento dell’Unione secondo i termini previsti.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE

L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dei tetraidrocurcuminoidi nell’Unione e ne dispone l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Lo stesso articolo modifica l’allegato di tale regolamento in conformità all’allegato del presente atto.

Esclusiva temporanea a favore del richiedente

L’articolo 2 prevede che, per cinque anni a decorrere dall’11 luglio 2022, solo Sabinsa Europe GmbH sia autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un successivo richiedente ottenga l’autorizzazione senza riferimento ai dati scientifici protetti o con il consenso della società.

Tutela dei dati scientifici

L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e protetti ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dall’11 luglio 2022 senza il consenso di Sabinsa Europe GmbH.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Condizioni d’uso e avvertenze in etichetta

L’allegato inserisce i tetraidrocurcuminoidi nella tabella 1 dell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati, limitandone l’uso agli integratori alimentari per adulti, escluse le donne in gravidanza e allattamento, con livello massimo di 140 mg/giorno. L’etichetta deve riportare la denominazione "tetraidrocurcuminoidi" e indicare che gli integratori: a) devono essere consumati esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento; b) non devono essere consumati se nello stesso giorno sono assunti altri integratori alimentari contenenti curcumina e/o curcuminoidi.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato inserisce anche le specifiche della sostanza nella tabella 2: il prodotto è ottenuto dall’estrazione di curcuminoidi dai rizomi essiccati e polverizzati della curcuma (Curcuma longa L.), seguita da idrogenazione con palladio su carbone (Pd/C), concentrazione, cristallizzazione, essiccazione e macinazione. Sono fissati requisiti compositivi e microbiologici, tra cui tetraidrocurcuminoidi totali > 95,0% su base secca, umidità ≤ 1,0%, ceneri ≤ 1,0%, palladio < 5,0 mg/kg e limiti per carica microbica, lieviti/muffe, E. coli, Staphylococcus aureus, enterobatteriacee, Salmonella spp. e coliformi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaretutela dei datisalute pubblica

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