Regolamento (UE) 2022/2581
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 della Commissione del 20 giugno 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un modello standard e regole procedurali uniformi per la presentazione delle domande di autorizzazione come ente creditizio nell’Unione. Esso integra il quadro della direttiva 2013/36/UE e del regolamento delegato (UE) 2022/2580, disciplinando sia il contenuto informativo della domanda sia il controllo di completezza da parte delle autorità competenti. L’allegato contiene un formulario molto dettagliato con le informazioni da fornire su identità del richiedente, governance, assetto proprietario, situazione finanziaria, sistemi di controllo interno e capitale iniziale. Il regolamento mira a garantire uniformità, comparabilità e certezza procedurale, lasciando alle autorità competenti l’organizzazione pratica delle modalità di presentazione.
Regole tecniche di attuazione per presentare in modo uniforme le informazioni nelle domande di autorizzazione come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai richiedenti l’autorizzazione come ente creditizio e alle autorità competenti degli Stati membri incaricate di ricevere e valutare tali domande. Riguarda la modalità di presentazione delle informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2022/2580, tramite il modello di cui all’allegato del regolamento, e la verifica della completezza della domanda. Le autorità competenti devono inoltre pubblicare sul proprio sito web i recapiti e indicare se la domanda va presentata in formato cartaceo, elettronico o in entrambi. Il regolamento si applica alle domande presentate dalla data di applicazione in poi, fissata dal testo con un rinvio temporale non specificato nel brano fornito.
Presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione come ente creditizio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 della Commissione stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, con l’obiettivo di armonizzare la forma e il contenuto delle domande di autorizzazione come ente creditizio nell’Unione. Il considerando richiama l’esigenza di uniformità tra Stati membri, l’origine tecnica del testo nel progetto EBA e la necessità di concedere un periodo di adeguamento alle autorità competenti e ai richiedenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i soggetti che chiedono l’autorizzazione come enti creditizi e le autorità competenti incaricate di ricevere, verificare e trattare tali domande. Esso non disciplina in generale il rilascio dell’autorizzazione sostanziale, ma esclusivamente la presentazione standardizzata delle informazioni e la verifica della completezza della domanda. La disciplina opera in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2022/2580, che specifica le informazioni da fornire.
Modalità di presentazione della domanda
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, il richiedente deve trasmettere le informazioni previste dagli articoli da 1 a 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580 compilando il modello contenuto nell’allegato. L’articolo 1, paragrafo 2, impone alle autorità competenti di pubblicare sul proprio sito web le informazioni di contatto e di indicare se la domanda debba essere presentata in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.
Verifica della completezza
L’articolo 2 stabilisce che la domanda è completa solo se contiene tutte le informazioni prescritte dal regolamento delegato (UE) 2022/2580. Se la domanda risulta incompleta, l’autorità competente deve inviare una richiesta di integrazione, in formato cartaceo o elettronico, indicando le ulteriori informazioni necessarie e consentendo al richiedente di presentarle. Una volta che la domanda è completa, l’autorità deve informarne il richiedente e indicare la data di ricezione della domanda completa o, se del caso, delle integrazioni. Rimane ferma la facoltà dell’autorità di chiedere chiarimenti e informazioni supplementari per la valutazione.
Contenuto del modello allegato
L’allegato costituisce il cuore operativo del regolamento e definisce in modo analitico le informazioni da inserire nella domanda. Il formulario è articolato in tabelle che coprono, tra l’altro:
- l’identificazione del richiedente e dei suoi contatti;
- la documentazione costitutiva e la storia dell’ente e delle sue filiazioni;
- le eventuali commissioni applicabili e la prova del pagamento;
- il programma di attività e le attività previste;
- le informazioni finanziarie, incluse previsioni, bilanci, indebitamento, garanzie, merito di credito, vigilanza su base consolidata, politiche di rischio, piano di risanamento, sistema di garanzia dei depositi e sistema di tutela istituzionale;
- organizzazione, governance, controlli interni, audit, continuità operativa, outsourcing e infrastruttura informatica;
- capitale iniziale, fonti di finanziamento e capitale interno;
- effettivo orientamento, idoneità e requisiti dei membri dell’organo di gestione e dei responsabili delle funzioni di controllo interno;
- partecipazioni qualificate, struttura azionaria e principali azionisti o soci;
- informazioni richieste successivamente dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato;
- informazioni eventualmente omesse in applicazione dell’articolo 11 del medesimo regolamento delegato.
Rapporti con il regolamento delegato (UE) 2022/2580
Il regolamento di esecuzione non sostituisce il regolamento delegato (UE) 2022/2580, ma ne rende uniforme l’attuazione imponendo un modulo standard. Le disposizioni dell’allegato rinviano costantemente agli articoli del regolamento delegato per individuare quali dati devono essere prodotti, confermando che il presente atto incide soprattutto sul formato e sulla procedura di presentazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione decorre da una data successiva indicata nel testo con un rinvio non compilato nel brano fornito. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Presentazione uniforme della domanda
I richiedenti devono presentare le informazioni previste dagli articoli da 1 a 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580 compilando il modello standard riportato nell’allegato. Le autorità competenti devono indicare sul proprio sito web i recapiti per la presentazione della domanda e specificare il formato ammesso: cartaceo, elettronico o entrambi.
Valutazione della completezza
La domanda è considerata completa solo se contiene tutte le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2022/2580. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente richiede le informazioni mancanti e consente al richiedente di integrarla. Quando la domanda è completa, l’autorità ne informa il richiedente indicando la data di ricezione della domanda completa o delle integrazioni che l’hanno resa completa. L’autorità può anche richiedere spiegazioni o informazioni supplementari ai fini della valutazione.
Ambito temporale di applicazione
Il regolamento si applica alle domande di autorizzazione come ente creditizio presentate dalla data di applicazione in poi. Nel testo fornito la data esatta è indicata con un rinvio non compilato.
Modello e contenuto dell’allegato
L’allegato definisce il formulario di domanda e suddivide le informazioni in tabelle tematiche: dati identificativi del richiedente, storia societaria e permessi, commissioni, programma di attività, informazioni finanziarie, effettivo orientamento e idoneità degli esponenti aziendali, partecipazioni qualificate, principali azionisti, informazioni richieste dall’autorità, e informazioni eventualmente omesse secondo l’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2022/2580.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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