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Ordinanza

Ordinanza n. 238/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Biella valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Biella per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono loro l’accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della GPS della provincia di Biella per l’anno scolastico 2023/2024, del D.M. 15 giugno 2023 n. 119, della circolare ministeriale del 19 luglio 2023 e dell’avviso ministeriale del 20 luglio 2023, nella parte in cui prevedono l’inserimento in fasce aggiuntive dei docenti muniti di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, escludendoli dall’accesso al ruolo, anche tramite call veloce. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriormente specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Il giudice ha esaminato l’istanza processuale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, rilevando l’elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

La decisione

Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati. L’Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l’elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L’inosservanza del termine perentorio è espressamente sanzionata con l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza non decide il merito delle censure né la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme all’art. 49 c.p.a., del potere di disporre modalità alternative di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49 c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio e di stabilirne le modalità; nel caso concreto l’integrazione è stata autorizzata tramite pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuandone specificamente le modalità di esecuzione.
  • L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni resistenti di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati.
  • Il termine assegnato per l’esecuzione dell’integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e l’omesso adempimento può comportare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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