Ordinanza n. 238/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Biella valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Biella per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono loro l’accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della GPS della provincia di Biella per l’anno scolastico 2023/2024, del D.M. 15 giugno 2023 n. 119, della circolare ministeriale del 19 luglio 2023 e dell’avviso ministeriale del 20 luglio 2023, nella parte in cui prevedono l’inserimento in fasce aggiuntive dei docenti muniti di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, escludendoli dall’accesso al ruolo, anche tramite call veloce. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriormente specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Il giudice ha esaminato l’istanza processuale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, rilevando l’elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati. L’Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l’elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L’inosservanza del termine perentorio è espressamente sanzionata con l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza non decide il merito delle censure né la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme all’art. 49 c.p.a., del potere di disporre modalità alternative di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio e di stabilirne le modalità; nel caso concreto l’integrazione è stata autorizzata tramite pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuandone specificamente le modalità di esecuzione.
- L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni resistenti di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati.
- Il termine assegnato per l’esecuzione dell’integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e l’omesso adempimento può comportare l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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