Cassazione Civile, Ordinanza n. 23482/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui la Corte di giustizia tributaria aveva sospeso il processo tributario, ritenendo necessaria l'attesa del giudicato nel parallelo procedimento penale per contrabbando aggravato. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, e 42, 47 e 295 c.p.c., sostenendo che il processo tributario non può essere sospeso per la sola pendenza del processo penale, neppure quando i fatti accertati in sede penale siano collegati alla medesima vicenda sostanziale oggetto di accertamento fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione del processo tributario e ha accolto il ricorso. Ha affermato che la pendenza di un procedimento penale non integra, di per sé, un'ipotesi di sospensione necessaria del processo tributario, perché non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio penale e giudizio tributario. Ha quindi cassato l'ordinanza di sospensione e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria per la prosecuzione del processo; le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000
Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale; il nuovo comma 1-bis consente solo l'acquisizione nel penale delle sentenze tributarie irrevocabili e degli atti definitivi di accertamento, senza incidere sul divieto di sospensione del processo tributario.
art. 39 D.Lgs. n. 546 del 1992
Le ipotesi di sospensione del processo tributario sono tassative; la pendenza del processo penale non vi rientra e il giudice tributario deve decidere incidenter tantum le questioni pregiudiziali, salvo le deroghe espressamente previste.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabili al processo tributario, nei limiti compatibili, le norme del codice di procedura civile.
art. 42 c.p.c.
Consente il regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo tributario ex art. 295 c.p.c.
art. 47 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme processuali invocate, senza specifica autonoma statuizione nel dispositivo.
art. 295 c.p.c.
La sospensione per pregiudizialità richiede un rapporto di dipendenza necessaria; tale presupposto non ricorre nel rapporto tra processo penale e processo tributario in base alla mera pendenza del primo.
art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di regolamenti di competenza riguarda solo le questioni di competenza interna del processo tributario e non esclude l'impugnazione del provvedimento di sospensione.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di tutela del diritto di difesa e dell'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e dell'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno dell'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva e di ragionevole durata del processo.
D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
La novella all'art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000 non incide sulla fattispecie esaminata, perché disciplina l'utilizzabilità nel penale di atti e sentenze tributarie irrevocabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario il regolamento di competenza è ammissibile anche contro l'ordinanza che sospende il giudizio ex art. 295 c.p.c., nonostante il divieto di regolamenti di competenza previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, poiché tale divieto opera solo per le questioni di competenza proprie del processo tributario.
- La mera pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto fatti coincidenti o connessi con quelli oggetto dell'accertamento fiscale non giustifica la sospensione del processo tributario, mancando un rapporto di pregiudizialità necessaria.
- Le ipotesi di sospensione del processo tributario sono tassative e il giudice tributario, fuori dai casi espressamente previsti, deve decidere la controversia anche risolvendo incidenter tantum le eventuali questioni pregiudiziali.
- L'art. 20 del D.Lgs. n. 74 del 2000 esprime la netta separazione tra procedimento penale e processo tributario sul piano della sospensione, escludendo che l'esito del giudizio penale costituisca un accertamento preliminare necessario per la definizione della lite fiscale.
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