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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32039/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria e da un avviso di intimazione di pagamento emessi per IVA relativa all'anno d'imposta 2007, in relazione a una pretesa fiscale riferita a un'associazione sportiva dilettantistica. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, in sostanza, di non aver mai ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e di non essere stato validamente coinvolto quale soggetto obbligato in proprio; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo illegittimo il diniego di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. L'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018: secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere definibile la controversia solo sulla base della contestazione della notifica dell'atto presupposto, senza verificare in concreto se l'intimazione di pagamento fosse il primo atto con cui la pretesa era stata portata a conoscenza del contribuente, oppure se l'avviso di accertamento fosse stato validamente notificato; inoltre, la definizione agevolata riguarderebbe solo controversie aventi ad oggetto atti impositivi e non atti meramente riscossivi, salvo che l'atto riscossivo costituisca il primo atto notificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, perché solo se l'intimazione di pagamento fosse risultata il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata al contribuente avrebbe potuto assumere natura di atto impositivo definibile; in caso contrario, ove l'avviso presupposto fosse stato validamente notificato, l'intimazione avrebbe avuto natura meramente riscossiva e non sarebbe stata definibile. Richiamando il proprio precedente e la giurisprudenza sulle controversie definibili, la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata si applica alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi; un atto di riscossione è definibile solo se, in concreto, costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente, per mancanza di valida notifica dell'atto presupposto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di autosufficienza, ritenendo connesse le argomentazioni del motivo unico.

  • art. 19, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'atto puramente riscossivo, se tale, è impugnabile solo per vizi propri.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per analogia nel precedente delle Sezioni Unite sul criterio del 'primo ed unico atto' di comunicazione della pretesa fiscale.

  • L. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata nel quadro della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, non basta la mera contestazione della notifica dell'atto presupposto: occorre accertare in concreto se l'atto impugnato sia il primo atto con cui la pretesa tributaria è stata comunicata al contribuente.
  • Se l'avviso di accertamento presupposto è stato validamente notificato, l'intimazione di pagamento successiva ha natura meramente riscossiva e non rientra, di regola, tra gli atti impositivi definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
  • Un atto riscossivo può essere assimilato, ai fini della definibilità, a un atto impositivo solo quando costituisce il primo ed unico atto di conoscenza della pretesa fiscale, in mancanza di valida notifica dell'atto presupposto.
  • L'accertamento sulla regolarità della notifica dell'atto presupposto è decisivo per distinguere tra controversia definibile e controversia non definibile, nonché per delimitare i motivi di impugnazione dell'atto meramente riscossivo ai soli vizi propri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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