Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33734/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 12/09/2023 per errata applicazione dell'art. 671 c.p.p. e vizi di motivazione nella rideterminazione della pena per la continuazione tra più sentenze. Denuncia in particolare: errata individuazione della "pena base" su cui calcolare gli aumenti (sostiene che la prima ordinanza aveva definitivamente fissato l'aumento complessivo di 1 anno per i reati satellite), mancato "scorporo" dei reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione, e conseguente calcolo errato degli aumenti per ciascuna sentenza (tra cui contestazioni specifiche sui capi della sentenza n.1 e sugli aumenti per la sentenza n.2 e n.3). Contesta inoltre l'indicazione della multa di euro 160 in luogo della corrispondente sanzione detentiva in base all'orientamento delle Sezioni Unite "Giglia".

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte d'appello in sede di rinvio, che ha rispettato il mandato della Cassazione determinando come reato più grave l'associazione per delinquere (sentenza sub 1) e, dopo lo scorporo e la valutazione dei reati residui, ha operato autonomi aumenti per i reati satellite. La Corte di cassazione ha altresì osservato e corretto un errore formale dell'ordinanza impugnata circa la formulazione della natura definitiva di alcuni aumenti, ma ha ritenuto non pregiudizievole tale errore perché il calcolo complessivo recepiva il risultato corretto; ha poi rigettato tutte le doglianze specifiche (inclusi i rilievi relativi ai capi erroneamente menzionati e quello relativo alla multa). La pena complessiva rideterminata è di anni 8 e mesi 11 di reclusione ed euro 160 di multa. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per la rideterminazione della pena in caso di continuazione tra distinti giudicati; la Corte l'ha interpretata applicando il principio che, in sede esecutiva, il giudice deve scorporare i reati già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione e procedere a nuovi aumenti per i reati satellite.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma che disciplina il concorso di reati e gli aumenti; richiamata per il principio che l'aumento per reati satellite va determinato "ex novo" dal giudice dell'esecuzione rispetto alla pena base fissata per il reato più grave.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    Delitto ritenuto il più grave tra quelli coinvolti e assunto quale pena base dalla Corte d'appello per la ricalcolazione della continuazione.

  • art. 485 cod. pen.

    Norma dichiarata abrogata con riferimento ad alcuni capi della sentenza n.1; la Corte ha escluso tali reati nel ricalcolo delle pene.

  • norme della legge fallimentare (art. 216 e art. 219 L.F.)

    Riferimenti alle disposizioni edittali e alle attenuanti specifiche (es. art. 219 L.F. attenuante del danno lieve) utilizzate per valutare la congruità degli aumenti per i reati di bancarotta (sentenza sub 2).

  • Giurisprudenza di legittimità (principio di scorporo e rideterminazione)

    «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo»

    Il principio è stato applicato integralmente: la Corte ha tenuto conto del dovere di scorporare e di determinare gli aumenti per ciascun reato satellite partendo dalla pena fissata per il reato più grave.

  • Sezioni Unite "Giglia" (n. 40983/2018) - citazione di orientamento

    Richiamata dal ricorrente in tema di conversione sanzionatoria pecuniaria vs detentiva; la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto all'indicazione della multa, considerandola non pregiudizievole nel caso concreto.

  • Sezioni Unite "Pizzone" (richiamata)

    Richiamata a supporto del principio secondo cui l'aumento per continuazione non deve trasformarsi in un cumulo materiale; la Corte ha ritenuto l'aumento per la bancarotta congruo e non sproporzionato.

Massime di principio

  • Quando si ridetermina la pena per continuazione tra più sentenze, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione aveva riunito e individuare il reato più grave per assumerne la pena come base;
  • Sulla pena-base così assunta il giudice dell'esecuzione deve operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, anche se quel reato era già stato riunito in continuazione nella cognizione; gli aumenti si determinano "ex novo";
  • Un errore meramente formale nell'indicazione di capi o nella redazione dell'ordinanza non inficia la legittimità della rideterminazione della pena se il calcolo sostanziale è coerente e non ha comportato maggiori oneri irreversibili per il condannato;
  • La regola del divieto di reformatio in pejus non impedisce al giudice di rinvio, in seguito ad annullamento a seguito di ricorso del Pubblico Ministero, di rideterminare la pena in maniera sfavorevole al condannato rispetto alla prima ordinanza annullata;

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.