Cassazione Penale, Sentenza n. 2878/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 4/4/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha negato l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Il difensore ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fondato il diniego su fatti indicati in un rapporto delle forze dell'ordine (reati di tentato omicidio e omicidio ascritti al 1982) che non potevano essere stati commessi dal ricorrente, nato nel 1989, e non avrebbe adeguatamente considerato che la detenzione domiciliare era stata già precedentemente concessa e poi revocata per effetto di un nuovo cumulo che aveva portato la pena oltre i limiti consentiti. Si è inoltre rilevata una motivazione carente perché basata quasi esclusivamente sul rapporto delle forze dell'ordine senza dare conto degli esiti processuali di tali fatti e senza confrontarsi con il precedente provvedimento del 3 maggio 2022 che era giunto a conclusioni opposte con elementi di fatto analoghi.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale di Sorveglianza per carenza logico-giuridica e per errore di fatto (attribuzione al ricorrente di fatti commessi nel 1982, incompatibili con la sua data di nascita 27/02/1989). Ha inoltre osservato che il Tribunale si è fondato quasi esclusivamente su un rapporto delle forze dell'ordine senza valutare gli esiti processuali e senza confrontarsi con il precedente provvedimento (ordinanza 3/5/2022) che aveva concesso la detenzione domiciliare con gli stessi elementi sostanziali. Per questi motivi è stata annullata l'ordinanza impugnata e il fascicolo è stato rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo giudizio.
Massime di principio
- Una decisione che nega una misura alternativa fondata su un errore di fatto rilevante (es. attribuzione di fatti anteriori alla nascita del detenuto) è viziata e può essere annullata.
- La motivazione del giudice della sorveglianza deve spiegare il valore probatorio e gli esiti processuali degli atti di polizia giudiziaria citati; il mero richiamo a un rapporto senza valutazione degli esiti è insufficiente.
- In caso di provvedimenti contrastanti emessi dallo stesso giudice (o dallo stesso ufficio) su fatti e residuo pena analoghi, il giudice che decide successivamente deve esplicitamente confrontarsi e giustificare la deviazione rispetto alla decisione precedente.
- Gli errori di cronologia o di identificazione dei fatti (es. attribuzione di reati a date incompatibili con l'età) compromettono la coerenza logico-giuridica della motivazione e giustificano il rinvio per nuovo esame.
- Se la decisione di diniego si basa principalmente su elementi raccolti dalle forze dell'ordine, occorre integrare la valutazione con gli esiti processuali, la concretizzazione del pericolo di recidiva e la valutazione del percorso carcerario e delle alternative concrete; l'omissione di tali elementi può comportare l'annullamento.
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