Ordinanza n. 490/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - Direttore della AAT -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 24 marzo 2026, con cui è stata applicata la sanzione della sospensione della società ricorrente per 180 (centottanta) giorni dall’albo dei soggetti accreditati al portale GAMES e dall’attività di assistenza a eventi/manifestazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento sanzionatorio di AREU che ha disposto la sospensione per 180 giorni dall’albo dei soggetti accreditati al portale GAMES e dall’attività di assistenza a eventi e manifestazioni
Esito
Favorevole al resistente (agenzia regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, la sanzione applicata da AREU dopo i controlli effettuati il 22 marzo 2026 sui mezzi di soccorso e sulle relative dotazioni impiegati in due eventi sportivi, a Cremona e Chignolo Po. L’amministrazione ha rilevato numerose non conformità, qualificate come gravi criticità e ricondotte, per il primo controllo, all’assenza dei requisiti relativi ai mezzi in assistenza e, per il secondo, alla non conformità delle dotazioni sanitarie dei mezzi di soccorso, secondo la Procedura 37 – schema sanzioni. AREU ha applicato la sanzione prevista per la criticità più grave, qualificandola come secondo riscontro successivo a precedenti inadempienze rilevate il 12 luglio 2025. Dal testo risultano dedotte censure relative alla violazione delle garanzie partecipative, alla carenza di motivazione e alla sproporzione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che i verbali dei controlli erano stati sottoscritti dal personale della società, il quale aveva potuto inserire le proprie osservazioni. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, che indicava le violazioni accertate, le sanzioni applicate e il precedente del 2025. La sanzione non è stata ritenuta sproporzionata, poiché risultava determinata secondo i criteri della Procedura 37, in presenza di violazioni gravi già contestate nell’anno precedente; il giudice ha precisato che la sanzione era applicabile una volta accertata la non conformità dei mezzi e degli strumenti, anche se la criticità fosse stata risolta immediatamente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta dopo la valutazione sommaria dei presupposti cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Procedura 37 – schema sanzioni
Costituisce il parametro applicato da AREU per individuare la categoria della non conformità e determinare la sanzione, anche in relazione alla reiterazione delle violazioni.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, non sussiste una lesione delle garanzie partecipative quando, in occasione del controllo amministrativo, i verbali siano sottoscritti dal personale dell’operatore interessato e questi abbia potuto inserirvi le proprie osservazioni.
- Un provvedimento sanzionatorio è adeguatamente motivato quando individua le violazioni accertate, indica la sanzione applicata e richiama gli eventuali precedenti rilevanti ai fini della sua determinazione.
- La sanzione prevista da una procedura amministrativa interna non è sproporzionata, in sede cautelare, quando sia applicata secondo criteri predeterminati a violazioni qualificate come gravi e già precedentemente contestate.
- L’accertamento della non conformità dei mezzi o degli strumenti può giustificare l’applicazione della sanzione prevista anche se la criticità viene risolta immediatamente dopo il controllo, quando la disciplina applicabile collega la sanzione all’accertamento della non conformità.
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