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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07207/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla riduzione unilaterale, disposta da un'azienda sanitaria locale, dei corrispettivi previsti dall'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale relativi a prestazioni rese da un medico convenzionato (in particolare attività di NCP in rete e in zone disagiate e assistenza domiciliare integrata), riduzione motivata dalle esigenze di contenimento della spesa sanitaria e dal piano di rientro regionale. Il medico ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento integrale; l'ASL ha proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. Con il ricorso per cassazione l'ASL ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme statali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria e sul piano di rientro, sostenendo che gli atti regionali e aziendali avessero natura autoritativa e imponessero la riduzione dei compensi; 2) errata interpretazione delle delibere regionali e commissariali, che avrebbero solo imposto la riapertura dei tavoli di concertazione, non il consenso sindacale alla modifica; 3) possibilità di rimodulazione unilaterale dei compensi in attuazione dei vincoli di spesa; 4) violazione dell'art. 1326 c.c., sostenendo che la condotta del medico avrebbe integrato accettazione tacita di nuove condizioni; 5) erronea qualificazione delle voci economiche come corrispettivi, invece che incentivi facoltativi; 6) violazione delle norme sulla contrattazione collettiva nel pubblico impiego, con nullità delle clausole incompatibili con la programmazione economica; 7) erronea disapplicazione degli atti amministrativi adottati per realizzare i risparmi di spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibili le censure, ma infondate, ribadendo orientamenti già consolidati: il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, per quanto economico, è regolato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali i rapporti individuali devono conformarsi; le esigenze di riduzione della spesa e di rientro dal disavanzo non consentono alla singola ASL di ridurre unilateralmente i compensi stabiliti dalla contrattazione collettiva; tali esigenze vanno perseguite attraverso i canali negoziali e nei limiti della competenza dei diversi livelli di contrattazione. È stato inoltre escluso che la condotta concreta del medico potesse valere come accettazione di una modifica individuale del rapporto, poiché le parti non possono derogare in via privata all'assetto collettivo; parimenti, il carattere volontario di talune forme organizzative non esclude il diritto al compenso pattuito per le prestazioni rese alle condizioni contrattuali. La Corte ha anche negato che l'art. 40 d.lgs. 165/2001 e l'art. 5 della l. 2248/1865, all. E, potessero fondare un potere unilaterale dell'ASL, osservando che l'intervento unilaterale è eccezionale e comunque circoscritto alla contrattazione di competenza, mentre qui si trattava di incidere su istituti riservati a un diverso livello negoziale. La ASL è stata condannata alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha esaminato i motivi nel merito e li ha ritenuti infondati.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché conteneva gli elementi necessari alla comprensione delle censure, senza che rilievi formali sulla struttura o sulla sinteticità ne imponessero l'inammissibilità.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato solo per estendere al controricorso il medesimo criterio di ammissibilità legato all'art. 366 c.p.c.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la conclusione di un nuovo accordo per facta concludentia; la Corte ha escluso che nel rapporto convenzionale individuale potesse formarsi una modifica pattizia in contrasto con la contrattazione collettiva.

  • art. 1339 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel contesto delle norme eterointegrative del contratto; la Corte ha comunque escluso la legittimità della riduzione unilaterale del compenso.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate; non ha condotto a esiti diversi rispetto alla prevalenza della contrattazione collettiva.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità delle clausole incompatibili con la programmazione economica; la Corte ha distinto la nullità genetica delle clausole di contrattazione integrativa dai poteri unilaterali dell'ASL, negando che questi ultimi potessero sostituirsi alla disciplina collettiva.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro difensivo sulla nullità parziale; non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, L. n. 311 del 2004

    Norme sul contenimento della spesa sanitaria e sul piano di rientro richiamate per sostenere la prevalenza dei vincoli di spesa; la Corte ha escluso che esse autorizzino la singola ASL a modificare unilateralmente i compensi convenzionali.

  • art. 6 Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005

    Richiamato nel quadro delle regole sul rientro dal disavanzo; non ritenuto idoneo a fondare un potere unilaterale dell'azienda sanitaria.

  • art. 1, commi 278 e 281, L. n. 266 del 2005

    Richiamato a sostegno della tesi del contenimento della spesa; la Corte ha riaffermato la centralità della contrattazione collettiva.

  • art. 1, comma 796, lett. b), L. n. 296 del 2006

    Richiamato dalla ricorrente per giustificare la riduzione dei compensi; la Corte lo ha interpretato nel senso che i vincoli finanziari vanno attuati senza incidere unilateralmente sui compensi pattuiti.

  • art. 12 preleggi

    Invocato per l'interpretazione delle fonti; la Corte ha privilegiato una lettura sistematica che preserva il ruolo degli accordi collettivi.

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato come base della disciplina convenzionale dei medici di medicina generale; la Corte lo ha letto in coerenza con l'assoggettamento agli accordi collettivi.

  • art. 54 Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005

    Richiamato per la disciplina economica della medicina generale; la Corte ha ritenuto che le voci economiche oggetto di riduzione fossero regolate dalla contrattazione collettiva.

  • art. 5 Accordo Integrativo Regionale Abruzzo

    Richiamato per le voci remunerative oggetto di controversia; la Corte ha ritenuto illegittima la loro riduzione unilaterale.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    La pubblica amministrazione deve adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e assicurarne l'osservanza; ciò esclude un potere ordinario di modifica unilaterale dei compensi.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    La nullità richiamata riguarda la nullità genetica delle clausole della contrattazione integrativa in contrasto con i vincoli o con la programmazione; non legittima una disapplicazione generalizzata da parte dell'ente.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Il potere unilaterale è eccezionale, provvisorio e collocato entro i limiti della specifica sessione negoziale; non consente di incidere su istituti riservati ad altro livello di contrattazione.

  • art. 48 L. n. 833 del 1978

    Richiamato come base del principio di uniformità del rapporto convenzionale con i medici di medicina generale e della conformazione ai contratti collettivi.

  • art. 1, comma 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 5 L. n. 2248 del 1865, all. E

    La Corte ha escluso che gli atti di riduzione del compenso fossero espressione di potestà autoritativa, sicché non si poneva un problema di disapplicazione in senso proprio.

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, gli aspetti economici sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, cui il rapporto individuale deve conformarsi; la singola amministrazione non può modificarli unilateralmente.
  • Le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rientro dal disavanzo sanitario non legittimano, di per sé, la riduzione unilaterale dei compensi pattuiti con la contrattazione collettiva; tali esigenze vanno perseguite attraverso gli strumenti e le procedure negoziali previste dall'ordinamento.
  • La natura volontaria di una specifica forma organizzativa o assistenziale non esclude il diritto al compenso previsto per le prestazioni rese secondo le condizioni contrattualmente stabilite, né consente di qualificare come accettazione tacita una riduzione unilaterale del corrispettivo.
  • Nel rapporto convenzionale con i medici di medicina generale, l'atto con cui l'ente pretende di rideterminare in peius il compenso non è espressione di potestà autoritativa, ma si colloca su un piano privatistico-paritetico; perciò non è assimilabile agli atti amministrativi disapplicabili nei giudizi tra privati.
  • La contrattazione integrativa può essere incisa d'ufficio solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge; la nullità ex art. 40 d.lgs. 165/2001 riguarda la nullità genetica di clausole contrattuali incompatibili, non un generale potere di disapplicazione o modifica unilaterale da parte dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoLavoro a termine
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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