Sentenza del 14/05/2018 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - giurisdizione opposizione all'esecuzione - Il giudice tributario è competente per l'opposizione al pignoramento viziato per invalida notifica dell'atto presupposto - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il pignoramento presso terzi, emesso ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 per il mancato pagamento di 27 cartelle, deducendo principalmente l'omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti presupposti. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Il contribuente ha contestato tale decisione, sostenendo che la controversia riguardasse la legittimità e la fondatezza del titolo esecutivo tributario.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello e ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice tributario limitatamente al pignoramento e agli atti presupposti relativi a crediti tributari. Ha annullato la precedente pronuncia sul difetto di giurisdizione e rimesso gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara per l'esame del merito. Ha invece confermato la decisione quanto alle cartelle relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e al canone dell'acqua, trattandosi di crediti non tributari. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articoli 2 e 19 del decreto legislativo n. 546/1992
La giurisdizione tributaria include le controversie relative ai tributi e agli atti impugnabili individuati dalla legge.
Il giudice tributario è competente quando l'impugnazione del pignoramento riguarda, anche attraverso la contestazione degli atti presupposti, la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie.
Articolo 57 del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina le opposizioni nell'esecuzione forzata tributaria.
L'opposizione agli atti esecutivi relativa a un pignoramento tributario, fondata sull'omessa o invalida notificazione della cartella o degli altri atti presupposti, è proponibile davanti al giudice tributario.
Articolo 72-bis del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi.
Il pignoramento presso terzi emesso dall'agente della riscossione può essere contestato davanti al giudice tributario quando la contestazione riguarda il titolo esecutivo tributario o la validità degli atti presupposti.
Articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 546/1992
Prevede la rimessione della causa al giudice tributario competente.
Accertata la giurisdizione tributaria, il giudice d'appello rimette gli atti alla Commissione tributaria provinciale affinché decida la controversia nel merito.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13913 del 5 giugno 2017
L'opposizione agli atti esecutivi riguardante il pignoramento, viziato dall'omessa o invalida notificazione della cartella o degli atti presupposti, è ammissibile davanti al giudice tributario.
La competenza del giudice tributario sussiste anche nella fase espropriativa, indipendentemente dal fatto che, nel merito, la contestazione sulla notificazione risulti fondata.
Massime di principio
- Quando un pignoramento deriva da pretese tributarie e si contesta l'omessa o invalida notificazione delle cartelle o degli atti presupposti, la controversia deve essere proposta davanti al giudice tributario, anche se il pignoramento è già iniziato.
- La giurisdizione si determina in base alla natura del credito azionato: il giudice tributario tratta i crediti tributari, mentre i crediti non tributari, come multe stradali o canoni idrici, restano soggetti al giudice competente secondo la relativa disciplina.
- L'impugnazione del pignoramento può consentire di contestare indirettamente il titolo esecutivo tributario quando gli atti presupposti non siano stati validamente notificati.
- La competenza del giudice tributario riguarda la giurisdizione e non implica automaticamente l'accoglimento nel merito: il contribuente dovrà comunque dimostrare l'omessa o invalida notificazione o gli altri vizi dedotti.
- In presenza di crediti di natura diversa inseriti nello stesso pignoramento, è possibile una ripartizione della competenza tra giudice tributario e giudice ordinario.
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