Cassazione Penale, Sentenza n. 40856/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Nigris aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne; il GIP ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con decreto de plano, ritenendola mera riproposizione di questione già esaminata e risolta con ordinanza del 31/01/2022. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione perché il rigetto de plano sarebbe stato adottato al di fuori delle ipotesi che consentono la deroga al contraddittorio previste dall'art. 666, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo il decreto impugnato viziato da nullità assoluta: il GIP ha adottato un provvedimento de plano fuori dai casi consentiti dall'art. 666, comma 2, c.p.p. e senza osservare le forme previste dai commi 3 e 4 (fissazione dell'udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore e del pubblico ministero). Inoltre la precedente ordinanza del 31/01/2022 non aveva riguardato la sentenza n. 156/2020 oggetto della nuova istanza, per cui non si è configurata mera riproposizione. Il decreto è stato annullato e la causa rinviata al GIP di Salerno per nuovo giudizio da svolgersi previa instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 2
possibile dichiarare l'inammissibilità de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata
La deroga al principio del contraddittorio è consentita solo per ragioni di manifesta infondatezza o mera riproposizione; fuori da questi casi il provvedimento de plano è illegittimo
art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e 4
l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'incidente di esecuzione si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero
Quando non ricorrono le ipotesi di cui al comma 2 il giudice deve fissare udienza e garantire la partecipazione del difensore e del PM; il mancato rispetto di queste forme determina nullità assoluta
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza per il riconoscimento della continuazione tra più sentenze/condanne; l'istanza deve essere sostanzialmente valutata con contraddittorio salvo i ristretti casi di inammissibilità de plano
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
La nullità della procedura adottata (omesso avviso dell'udienza, assenza del difensore quando obbligatoria) è di carattere assoluto e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità 'de plano' per incidenti di esecuzione è ammessa solo quando la richiesta è manifestamente infondata per mancanza dei requisiti di legge o sia mera riproposizione di domanda già definitivamente respinta
- Se la nuova istanza riguarda profili o sentenze non esaminati nella precedente decisione non può ritenersi mera riproposizione: il giudice deve fissare udienza e svolgere il contraddittorio
- L'udienza in camera di consiglio per l'incidente di esecuzione richiede la partecipazione del difensore e del pubblico ministero; la loro assenza quando obbligatoria comporta nullità assoluta
- La nullità formale derivante dall'omesso contraddittorio è rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio
- In situazioni analoghe è necessario confrontare concretamente le sentenze citate nelle diverse istanze per verificare se la nuova domanda sia effettivamente riproposizione o introduca elementi nuovi che impongono il contraddittorio
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