Cassazione Civile, Ordinanza n. 35849/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione presso terzi, un credito della debitrice esecutata verso una terza pignorata era stato pignorato per un importo originario di euro 9.175,35. Dopo la dichiarazione negativa resa dalla terza pignorata, il giudice dell’esecuzione, svolti gli accertamenti di cui all’art. 549 c.p.c., aveva ritenuto sussistente anche un ulteriore credito azionato con intervento nell’esecuzione e aveva assegnato alla creditrice un importo complessivo di euro 52.807,66. La terza pignorata aveva allora proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il Tribunale aveva limitato l’assegnazione al solo importo originariamente pignorato. La società ricorrente ha impugnato la decisione di merito con tre motivi, ma la Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente l’ammissibilità del ricorso, rilevando che esso era stato proposto non in nome proprio, bensì in rappresentanza della cessionaria del credito, senza però produrre la procura o l’atto idoneo a dimostrare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale ex art. 77 c.p.c. La società aveva richiamato solo l’avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente anche l’indicazione di un incarico di riscossione e recupero crediti, ma la Corte ha ritenuto tale avviso insufficiente a provare la rappresentanza e il potere di agire in giudizio per diritti altrui.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la società ricorrente non aveva adeguatamente documentato i poteri di rappresentanza, sostanziali e processuali, necessari per agire in giudizio in nome della cessionaria del credito. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato i tre motivi di ricorso. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
Per proporre ricorso in rappresentanza di un altro soggetto occorre produrre l’atto da cui risultino i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale; in mancanza, il ricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio.
art. 549 c.p.c.
Nel pignoramento presso terzi, in caso di contestazione della dichiarazione del terzo, il giudice dell’esecuzione svolge gli accertamenti necessari sulla sussistenza del credito.
art. 617 c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo.
art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993
L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale vale come forma di pubblicità sostitutiva della notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, ma non prova di per sé il conferimento di poteri rappresentativi al soggetto incaricato del recupero crediti.
art. 1264 c.c.
La pubblicazione dell’avviso di cessione si pone sul piano degli adempimenti sostitutivi della notifica della cessione ai debitori ceduti.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando un’impugnazione è proposta da un soggetto che agisce quale rappresentante di altro titolare del diritto, la legittimazione processuale deve risultare da un documento prodotto in giudizio: il semplice richiamo a un incarico o a una qualità rappresentativa non basta.
- L’avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha funzione di pubblicità sostitutiva verso i debitori ceduti, ma non vale quale prova del mandato o dei poteri di rappresentanza processuale del soggetto incaricato della riscossione.
- Per l’art. 77 c.p.c. il potere di rappresentanza processuale deve poggiare anche su un effettivo potere di rappresentanza sostanziale del diritto controverso; un mero mandato all’incasso o al recupero crediti non è sufficiente.
- La mancanza di prova dei poteri rappresentativi è vizio rilevabile d’ufficio e comporta l’inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
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