Sentenza n. 12308/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) del decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, portante “articolo 9 ter, comma 9 bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 151. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; (ii) la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6 gennaio 2023 – 9 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12 dicembre 2023, e segnatamente: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l’accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di ripartizione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, incluso il decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato nove provvedimenti, deducendo vizi propri degli atti statali e regionali attuativi del meccanismo di payback per i dispositivi medici e contestando anche la legittimità costituzionale della normativa primaria disciplinante il sistema. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando il 25% degli importi originariamente addebitati e chiedendo di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere. La Regione Veneto ha documentato l'avvenuto pagamento nei termini.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, applicabile agli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018, stabilisca che il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. Poiché l'impresa aveva effettuato il pagamento e la Regione aveva accertato formalmente tale adempimento, non residuava un interesse alla decisione sul merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il pagamento della quota ridotta del 25% estingue gli obblighi di payback per gli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse e, una volta accertato dalle Regioni o Province autonome, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Norma primaria richiamata quale fonte degli obblighi di payback posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Norma richiamata quale base dei provvedimenti regionali e provinciali di ripartizione degli oneri di ripiano.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Disposizione richiamata dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra quelle disciplinanti gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
Massime di principio
- Il versamento, nei termini previsti dalla legge, della quota ridotta del 25% degli importi di payback indicati nei provvedimenti regionali o provinciali estingue gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.
- L'integrale pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina transattiva preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi di payback per le annualità interessate.
- Nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del payback, l'accertamento regionale dell'avvenuto versamento della quota ridotta determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare le censure sostanziali dedotte.
- Quando la disciplina speciale prevede espressamente la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento della quota ridotta, il giudice deve compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →