Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11313/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pinto ha chiesto la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione di una sentenza irrevocabile (sentenza del Pretore di Napoli del 30/04/1998, irrevocabile il 30/06/1998). Il ricorso contestava: (i) la valutazione del Tribunale circa la condonabilità delle opere (sostenendo che il piano terra era stato ripristinato con CILA di demolizione e che quindi la cubatura risultava entro il limite di 750 mc); (ii) la violazione del principio di affidamento, atteso che il pubblico ministero non aveva richiamato il superamento del limite di cubatura; (iii) la violazione dell'art. 666, comma 4, c.p.p., per non aver sospeso il procedimento in attesa dell'esito dell'iter amministrativo; (iv) la violazione degli artt. 8 CEDU, 32 e 3 Cost. per mancata applicazione del principio di proporzionalità dell'ordine di demolizione quando l'immobile è abitazione abituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale secondo cui, ai sensi dell'art. 39, comma 1, L. n. 724/1994, ogni edificio va considerato unitariamente e le volumetrie delle singole pratiche di condono devono essere sommate, con conseguente superamento del limite volumetrico. Ha inoltre affermato che la riduzione della volumetria mediante lavori eseguiti dopo il 31/12/1993 non può rendere condonabili opere che allora eccedevano i limiti di legge (perché ciò eluderebbe la disciplina temporale del condono). I motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per genericità, manifesta infondatezza o per essere proposti in casi non consentiti. Quanto al principio di proporzionalità (art. 8 CEDU), la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali: il giudice deve valutare l'incidenza sull'abitazione abituale, la consapevolezza dell'illiceità, la gravità dell'abuso, i tempi intercorso tra accertamento e esecuzione, le condizioni personali dell'interessato e la possibilità di tutelarsi davanti a un organo indipendente; nel caso il Pinto è risultato consapevole e recidivo, perciò l'ordinanza è stata confermata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, L. n. 724/1994

    «alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi»

    L'articolo va inteso nel senso che l'intero edificio è un complesso unitario; le istanze di condono riferite alle singole unità devono essere considerate con riferimento alla concessione in sanatoria dell'intero edificio, e i limiti volumetrici si applicano sommando le volumetrie delle unità. Inoltre le opere devono essere risultanti ultimate alla data del 31/12/1993; non è ammessa la sanatoria ottenuta mediante interventi successivi volti a ridurre ex post la volumetria.

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47

    Richiamata come quadro normativo delle disposizioni in materia di condono edilizio applicabili per effetto dell'art. 39 L. n. 724/1994; la Corte evidenzia che la disciplina del condono si applica solo a opere ultimate entro il termine stabilito.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma richiamata perché la sentenza di condanna di cui è derivata l'ingiunzione a demolire è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione (applicazione per patteggiamento), da cui è scaturita l'ingiunzione esecutiva.

  • art. 666, comma 4, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare omissione di sospensione del procedimento in attesa dell'iter amministrativo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e ha ritenuto irrilevante, nel caso concreto, un eventuale provvedimento di condono poiché, se intervenisse, sarebbe illegittimo per le ragioni esposte.

  • art. 8 CEDU

    La Corte conferma il principio consolidato secondo cui l'esecuzione dell'ordine di demolizione non contrasta di per sé con l'art. 8 CEDU; tuttavia il giudice deve applicare il test di proporzionalità (valutare incidenza sull'abitazione abituale, consapevolezza dell'illiceità, gravità dell'abuso, tempo disponibile per regolarizzare, condizioni personali, possibilità di tutela giurisdizionale). Il ricorrente ha l'onere di allegare fatti puntuali a sostegno del principio di proporzionalità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per disporre che, dichiarata l'inammissibilità del ricorso e non rilevata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La volumetria utile ai fini del condono va valutata considerando l'edificio nella sua globalità: non è possibile frazionare l'opera in unità distinte per eludere i limiti volumetrici sanciti dalla legge.
  • Non possono essere ritenuti rilevanti ai fini della condonabilità interventi (anche demolizioni parziali) eseguiti dopo il termine perentorio previsto dalla norma (31/12/1993): la legge richiede che le opere risultassero ultimate alla data indicata.
  • Il semplice parere del pubblico ministero (soprattutto se contrario) non crea una posizione di affidamento idonea a impedire l'esecuzione di un ordine di demolizione; l'affidamento va comprovato e non può fondarsi su elementi meramente formali.
  • Per ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione in base al principio di proporzionalità (art. 8 CEDU) è indispensabile che il ricorrente produca allegazioni puntuali e prove concrete: dimostrare abitualità di residenza, condizioni di salute/età/socio-economiche, tentativi reali e tempestivi di regolarizzazione, e l'assenza di consapevolezza dell'illiceità o tempi ragionevoli per agire.
  • I fatti invocati per contrastare l'esecuzione non devono derivare dall'inerzia o dalla volontà dell'autore dell'abuso: il soggetto non può lucrare sulla mancata tempestiva tutela della propria posizione risultante da una sentenza irrevocabile.
  • Se all'udienza le parti hanno concluso e il provvedimento amministrativo eventualmente pendente è ritenuto, per ragioni di diritto, incapace di incidere sull'esecuzione (es. perché illegittimo o inefficace ex se), il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi senza sospendere il procedimento.
  • Ricorrere in Cassazione per motivi generici o senza affrontare criticamente l'orientamento consolidato della giurisprudenza espone il ricorrente al rigetto e a sanzioni per inammissibilità; è quindi necessario motivare con precisione e documentazione specifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.