Cassazione Penale, Sentenza n. 239/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata di due immobili (Orune e Sassari) e di un'autovettura Audi A5. Il ricorrente deduceva: (1) carenza di motivazione circa la perizia di stima dell'immobile e le produzioni difensive (contratti di finanziamento dei genitori) idonee a dimostrare la proporzionalità dei beni rispetto ai redditi dichiarati; (2) omessa motivazione circa il vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato e mancanza di valutazione del criterio di ragionevolezza temporale tra formazione del patrimonio e commissione del reato (i beni sarebbero stati acquisiti in epoca anteriore all'evento delittuoso).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha rilevato l'assenza di una specifica e sufficiente motivazione del Tribunale del riesame sia in ordine alla confutazione della perizia e delle produzioni difensive (contratti di finanziamento dei genitori) sia in ordine al criterio di ragionevolezza temporale e alla pertinenzialità dei beni rispetto al reato. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Nuoro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, quarto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti - comma citato come riferimento al reato contestato (traffico/cessione di stupefacenti) in relazione al sequestro e alla confisca.
art. 80, secondo comma, D.P.R. 9 ottobre 1990
Previsione riferita alle misure applicabili per i reati in materia di stupefacenti; richiamata insieme all'art. 73 quale titolo del reato oggetto dell'indagine.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imposizione motivazionale per i provvedimenti cautelari reali: il tribunale del riesame deve indicare le ragioni per le quali ritiene infondate o irrilevanti le censure difensive; la mancata o apparente motivazione può costituire vizio rilevante.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali: la Cassazione può sindacare soprattutto vizi di legge quali l'assoluta mancanza di motivazione o la motivazione apparente.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che disciplina la rimessione per nuovo giudizio al giudice competente in caso di annullamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame è tenuto a valutare e, se necessario, confutare specificamente le consulenze tecniche prodotte dalla difesa; un generico richiamo non è sufficiente.
- La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale deve rispettare un criterio di ragionevolezza temporale: beni acquisiti molto anteriormente al fatto possono essere estranei al reato e la provenienza deve essere adeguatamente motivata.
- Se esistono prove documentali di finanziamenti o risorse terze (es. contratti di finanziamento dei genitori), il giudice deve valutare il loro effetto sulla presunzione di sproporzione e motivare l'eventuale rifiuto di tali argomentazioni.
- In sede di impugnazione di misure cautelari reali la mancanza o l'apparenza della motivazione costituisce vizio di legge che può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Per ottenere la conferma di sequestri finalizzati alla confisca per sproporzione, l'accusa deve dimostrare il nesso ragionevole tra le disponibilità patrimoniali e l'attività delittuosa nel periodo temporale pertinente; il giudice deve esplicitare il criterio adottato per valutare tale nesso.
Testo integrale
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