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Sentenza

Sentenza n. 724/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento con il ricorso introduttivo: del provvedimento ingiuntivo n. 2/2019, prot. n. 6037, datato 16.7.2019, notificato in data 17.11.2022, di “rimozione opere poste in opera in base a titolo annullato”. Con i motivi aggiunti del 18\6\2025: della nota del Comune di Ospedaletti prot. n. 3562 del 10.04.2025, di sospensione del procedimento avente ad oggetto l’istanza di fiscalizzazione.

Giustizia amministrativa202300038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimozione di opere realizzate in difformità dal titolo edilizio; con motivi aggiunti, nota comunale di sospensione del procedimento di fiscalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la rimozione di una piscina realizzata sulla base di titoli edilizi, sostenendo che l’opera non fosse in totale difformità o in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, ma presentasse soltanto difformità parziali, consistenti principalmente nel mancato rispetto della distanza minima dal confine. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 34 d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale ligure, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista per gli interventi eseguiti in parziale difformità. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria per l’erronea qualificazione dell’intervento edilizio. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui il Comune aveva sospeso il procedimento relativo all’istanza di fiscalizzazione, deducendone l’illegittimità derivata e vizi propri. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso e la mancata notifica alla proprietaria confinante che aveva presentato l’esposto.

La decisione

Il TAR ha escluso l’irricevibilità del ricorso, rilevando che l’ordinanza era stata notificata al destinatario il 17 novembre 2022 e che il Comune non aveva provato, con il necessario rigore, una precedente piena conoscenza dell’atto e del suo contenuto. Il ricorso è stato tuttavia respinto nel merito. Il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione dell’intervento come totale difformità o variazione essenziale, poiché la piscina non era stata realizzata interrata secondo il progetto, non rispettava la quota prevista, era stata costruita fuori terra mediante un’ulteriore struttura muraria, aveva comportato uno spostamento del sedime, la creazione di cubatura non prevista e la violazione della distanza minima di cinque metri dal confine. Era quindi legittima l’applicazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e della sanzione demolitoria. Il TAR ha aggiunto che, anche qualificando ipoteticamente le opere come parzialmente difformi, la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. 380/2001 avrebbe dovuto essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, previa rigorosa dimostrazione da parte dell’interessato dell’impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria, poiché il Comune aveva ricostruito adeguatamente lo stato dei luoghi e la piscina costituisce una nuova costruzione, non una mera pertinenza, incidendo stabilmente sull’area. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di lesività della nota di sospensione, essendosi il Comune limitato a sospendere il procedimento di fiscalizzazione in attesa della definizione del giudizio sull’ordinanza demolitoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi € 3.000,00, da ripartire in parti uguali tra il Comune e la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria è stata ritenuta legittima per opere realizzate in totale difformità o in variazione essenziale rispetto al titolo edilizio.

    La realizzazione di una piscina con caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle assentite, comprendente opere murarie, cubatura non prevista, spostamento del sedime e violazione delle distanze, giustifica l’ordine di demolizione previsto per gli interventi in totale difformità o in variazione essenziale.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni dell’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione.

    La fiscalizzazione della sanzione per interventi in parziale difformità non deve essere valutata necessariamente prima dell’ordine di demolizione; opera nella fase esecutiva e presuppone la rigorosa dimostrazione dell’impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

  • art. 43 e ss. l.r. Liguria n. 16/2008

Massime di principio

  • La qualificazione di un intervento edilizio come totale difformità o variazione essenziale non dipende dalla mera conservazione della superficie progettata, ma deve considerare complessivamente lo spostamento del sedime, la realizzazione di volumetrie o strutture non previste, il mancato rispetto delle quote e la violazione delle distanze urbanistiche.
  • La sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 è legittima quando l’opera realizzata si discosta sostanzialmente dal titolo edilizio, anche se conserva alcuni elementi dimensionali dell’intervento assentito.
  • La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001 riguarda la fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione; il privato deve dimostrare rigorosamente l’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudicare la parte conforme.
  • Una piscina stabilmente incorporata nel suolo, non meramente accessoria o complementare all’abitazione e incidente sull’assetto dell’area, integra una nuova costruzione e non una semplice pertinenza urbanistica.
  • Ai fini della tardività del ricorso amministrativo, la piena conoscenza anticipata dell’atto impugnato deve essere provata da chi la eccepisce in modo rigoroso; il mero richiamo all’atto contenuto in una pronuncia civile, senza conoscenza del relativo contenuto, non è sufficiente.
  • La sospensione del procedimento di fiscalizzazione, disposta in attesa della decisione sul ricorso contro l’ordine di demolizione, non è autonomamente lesiva quando non definisce negativamente l’istanza né pregiudica in via definitiva la posizione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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