Cassazione Penale, Sentenza n. 16145/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) nonché reati 'fine' aggravati. Il ricorrente contestava l'insussistenza degli elementi costitutivi del 416-bis (mancanza di forza intimidatrice, assoggettamento e omertà), la inaffidabilità e la decontestualizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la scarsa rilevanza delle intercettazioni e della dotazione di armi, l'uso di sentenze non definitive e la tesi che molti fatti sarebbero riferibili al solo spaccio e a episodi isolati, non a un'organizzazione mafiosa strutturata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato motivazione adeguata e congrua, valorizzando un corposo insieme di dichiarazioni di collaboratori di giustizia (già ritenuti attendibili in precedenti provvedimenti), intercettazioni, sequestri di armi e stupefacenti, nonché sentenze e riscontri investigativi. Tali elementi, valutati nel loro complesso, hanno formato un quadro di gravi indizi idoneo a sostenere l'ipotesi di associazione mafiosa guidata dal ricorrente (ruolo di vertice) e di attività di traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (non è consentita la riesamina dei fatti salvo manifesta illogicità), ha respinto i rilievi relativi all'utilizzo di sentenze non definitive in sede cautelare e ha confermato la correttezza della valutazione delle intercettazioni. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici (organizzazione con capacità intimidatoria, controllo territoriale, assoggettamento/omertà) valutati anche sulla base di armi, omicidi, estorsioni, collaborazioni tra clan e dominanza sul traffico di stupefacenti.
art. 74 D.P.R. n. 309/90
Rilevante per le contestazioni relative al commercio di sostanze stupefacenti; i gravi indizi per il reato-fine di spaccio sono stati valutati congiuntamente agli indizi associativi.
art. 416-bis.1 cod. pen. (citato nel testo)
Riferimento utilizzato in rapporto alla speciale circostanza attenuante riconosciuta a taluni collaboratori; la Corte ha considerato che i precedenti accertamenti sull'attendibilità di tali collaboratori rafforzano il valore delle loro dichiarazioni.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma che richiede la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari: la Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione del giudice di merito, rilevando la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e non potendo rimettere in discussione la valutazione probatoria dei fatti salvo profili di vizio logico-giuridico.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Norma sulle sentenze irrevocabili: la Corte ha chiarito che, pur essendo vincolante per il giudizio di colpevolezza, non impedisce l'utilizzo di sentenze non definitive quale elemento di valutazione dei gravi indizi in sede preventiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato ritenuto formulato nei limiti ma le censure sono risultate di fatto tentativi di rinnovata valutazione dei fatti non consentiti in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: è sindacabile la motivazione solo se manca o è manifestamente illogica; non è consentita una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se già valutate positivamente da autorità giudiziarie con riconoscimento di circostanze attenuanti o con riscontri, possono costituire valido nucleo indiziario per l'applicazione di misure cautelari.
- Le intercettazioni e i sequestri (armi, sostanze stupefacenti) costituiscono riscontri importanti e la loro interpretazione ricade in via principale nel giudizio di merito; la Cassazione può intervenire solo per manifesta illogicità dell'interpretazione.
- L'uso di sentenze non definitive può legittimamente concorrere, in fase cautelare, alla formazione del quadro indiziario: l'art. 238-bis non impedisce la loro utilizzazione ai fini delle misure preventive.
- Per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso non è necessario provare una penetrazione massiccia nell'economia locale: è sufficiente dimostrare una concreta capacità intimidatrice, fama criminale e controllo territoriale, anche se circoscritto.
- Chi contesta provvedimenti cautelari deve mirare a dimostrare specifici vizi di motivazione o incongruenze logiche rilevabili dal testo del provvedimento, evitando censure che si risolvano in richiesta di diversa valutazione probatoria.
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