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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16145/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) nonché reati 'fine' aggravati. Il ricorrente contestava l'insussistenza degli elementi costitutivi del 416-bis (mancanza di forza intimidatrice, assoggettamento e omertà), la inaffidabilità e la decontestualizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la scarsa rilevanza delle intercettazioni e della dotazione di armi, l'uso di sentenze non definitive e la tesi che molti fatti sarebbero riferibili al solo spaccio e a episodi isolati, non a un'organizzazione mafiosa strutturata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato motivazione adeguata e congrua, valorizzando un corposo insieme di dichiarazioni di collaboratori di giustizia (già ritenuti attendibili in precedenti provvedimenti), intercettazioni, sequestri di armi e stupefacenti, nonché sentenze e riscontri investigativi. Tali elementi, valutati nel loro complesso, hanno formato un quadro di gravi indizi idoneo a sostenere l'ipotesi di associazione mafiosa guidata dal ricorrente (ruolo di vertice) e di attività di traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (non è consentita la riesamina dei fatti salvo manifesta illogicità), ha respinto i rilievi relativi all'utilizzo di sentenze non definitive in sede cautelare e ha confermato la correttezza della valutazione delle intercettazioni. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici (organizzazione con capacità intimidatoria, controllo territoriale, assoggettamento/omertà) valutati anche sulla base di armi, omicidi, estorsioni, collaborazioni tra clan e dominanza sul traffico di stupefacenti.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/90

    Rilevante per le contestazioni relative al commercio di sostanze stupefacenti; i gravi indizi per il reato-fine di spaccio sono stati valutati congiuntamente agli indizi associativi.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (citato nel testo)

    Riferimento utilizzato in rapporto alla speciale circostanza attenuante riconosciuta a taluni collaboratori; la Corte ha considerato che i precedenti accertamenti sull'attendibilità di tali collaboratori rafforzano il valore delle loro dichiarazioni.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che richiede la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari: la Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione del giudice di merito, rilevando la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e non potendo rimettere in discussione la valutazione probatoria dei fatti salvo profili di vizio logico-giuridico.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle sentenze irrevocabili: la Corte ha chiarito che, pur essendo vincolante per il giudizio di colpevolezza, non impedisce l'utilizzo di sentenze non definitive quale elemento di valutazione dei gravi indizi in sede preventiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulla esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato ritenuto formulato nei limiti ma le censure sono risultate di fatto tentativi di rinnovata valutazione dei fatti non consentiti in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: è sindacabile la motivazione solo se manca o è manifestamente illogica; non è consentita una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se già valutate positivamente da autorità giudiziarie con riconoscimento di circostanze attenuanti o con riscontri, possono costituire valido nucleo indiziario per l'applicazione di misure cautelari.
  • Le intercettazioni e i sequestri (armi, sostanze stupefacenti) costituiscono riscontri importanti e la loro interpretazione ricade in via principale nel giudizio di merito; la Cassazione può intervenire solo per manifesta illogicità dell'interpretazione.
  • L'uso di sentenze non definitive può legittimamente concorrere, in fase cautelare, alla formazione del quadro indiziario: l'art. 238-bis non impedisce la loro utilizzazione ai fini delle misure preventive.
  • Per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso non è necessario provare una penetrazione massiccia nell'economia locale: è sufficiente dimostrare una concreta capacità intimidatrice, fama criminale e controllo territoriale, anche se circoscritto.
  • Chi contesta provvedimenti cautelari deve mirare a dimostrare specifici vizi di motivazione o incongruenze logiche rilevabili dal testo del provvedimento, evitando censure che si risolvano in richiesta di diversa valutazione probatoria.

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