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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 183/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza sulla nomina di un amministratore giudiziario per beni sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento RGNR 2417/2018. Il GIP aveva ritenuto che, avendo il Tribunale del Riesame emesso in sede di impugnazione il provvedimento di sequestro (22/07/2020), la competenza funzionale per la nomina spettasse a quest'ultimo; il Tribunale per il riesame ha sollevato conflitto negativo sostenendo che l'organo d'impugnazione non acquista la titolarità del procedimento principale e quindi non può essere considerato giudice competente per le attività gestionali.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato la competenza del GIP del Tribunale di Campobasso ai sensi dell'art. 104‑bis disp. att. c.p.p., ritenendo che la previsione normativa vada interpretata in relazione al procedimento principale: la competenza per le attività gestionali (inclusa la nomina dell'amministratore giudiziario) spetta al giudice del procedimento principale (GIP) e non all'organo che ha svolto un controllo incidentale in sede d'impugnazione (Tribunale del Riesame). Disposta la trasmissione degli atti al GIP.

Norme richiamate

  • art. 104‑bis disposizioni attuative codice di procedura penale

    co.1 bis e co.1 ter (come richiamati nella motivazione)

    La norma concentra le attività gestionali sul "giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro" per l'intero arco del procedimento; il Collegio interpreta tale espressione come riferita al giudice della fase principale (GIP) e non all'organo di controllo incidentale (Tribunale del Riesame), il quale, pur potendo emettere provvedimenti in sede di impugnazione, non assume la titolarità della gestione del procedimento principale.

Massime di principio

  • La competenza per la gestione dei beni sequestrati (es. nomina dell'amministratore giudiziario) segue il giudice del procedimento principale e non si trasferisce automaticamente al giudice che, in sede di impugnazione incidentale, ha emesso o confermato il sequestro.
  • Occorre distinguere tra potere di controllo sull'atto impugnato e titolarità del procedimento: un provvedimento emesso in sede di impugnazione non conferisce all'organo impugnativo competenze gestionali radicate sull'intero procedimento principale.
  • L'espressione normativa "giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro" va letta sistemicamente in rapporto alla fase processuale: rileva il giudice della fase principale cui la gestione appartiene.
  • In situazioni dubbie conviene sollevare tempestivamente il conflitto di competenza per evitare sovrapposizioni e garantire la corretta concentrazione delle funzioni gestionali sul giudice titolare del procedimento principale.
  • Una lettura letterale che attribuisca automaticamente competenze gestionali al giudice che dispone il sequestro in sede di impugnazione può confliggere con la finalità della norma; la prevalente interpretazione pratica privilegia la continuità della gestione da parte del giudice del procedimento principale.

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