Cassazione Civile, Ordinanza n. 04898/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, con i quali l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che una contribuente formalmente iscritta all’A.I.R.E. mantenesse in realtà la residenza fiscale in Italia, valorizzando relazioni familiari, affettive ed economiche con il territorio nazionale e, dunque, determinando redditi imponibili ai fini IRPEF. La contribuente ha impugnato gli atti impositivi e altri atti consequenziali, contestando in particolare la regolarità delle notifiche, la motivazione dell’avviso, l’utilizzabilità di alcuni elementi istruttori e la correttezza dell’accertamento della residenza fiscale. In cassazione ha proposto tredici motivi: i primi due per omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per asseriti vizi di legittimazione e di notifica dell’impugnazione; il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo per omessa pronuncia o difetto di motivazione su eccezioni relative alla nullità/illegittimità delle notifiche degli atti impositivi e alla motivazione dell’avviso, oltre che al contraddittorio; l’ottavo e il nono per violazione dello Statuto del contribuente e per asserita applicazione retroattiva di norme sui movimenti bancari; il decimo e l’undicesimo per illegittimità dell’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973; il dodicesimo per violazione delle regole sulle presunzioni semplici; il tredicesimo per violazione della disciplina sulla residenza fiscale. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che il vizio di omessa pronuncia non sia configurabile con riguardo a questioni processuali. Ha invece accolto il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, rilevando che la sentenza di appello non aveva esaminato in concreto le deduzioni della contribuente sulla regolarità delle notifiche e sulla motivazione dell’avviso di accertamento, nonostante la contribuente fosse iscritta all’A.I.R.E. e avesse indicato un domicilio diverso da quello utilizzato dall’Ufficio. I motivi dall’ottavo al tredicesimo sono rimasti assorbiti. La sentenza regionale è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento a domande o eccezioni di merito e non per questioni processuali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro invocato per le doglianze di omessa pronuncia e difetto di motivazione sulle questioni processuali e di motivazione dell’avviso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte richiama la disciplina delle notifiche agli iscritti A.I.R.E. e precisa che, se il contribuente ha comunicato un domicilio eletto o la residenza estera, l’Ufficio deve attenersi alla disciplina specifica prevista dalla norma.
art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel quadro della disciplina delle notificazioni ai residenti all’estero, come inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale ricordata dalla Corte.
art. 142 c.p.c.
È richiamato come schema notificatorio per i residenti all’estero; la Corte ricorda che, per gli iscritti A.I.R.E. con residenza conoscibile, la Consulta ne ha escluso l’applicazione automatica nei casi ricordati.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Invocato dalla contribuente per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento.
L. n. 212 del 2000, art. 3
Richiamato dalla contribuente sia in tema di motivazione sia per lamentare un’asserita applicazione retroattiva di disposizioni fiscali.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il requisito di motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 53 d.P.R. n. 546 del 1992
Invocato per contestare la validità dell’appello dell’Ufficio in relazione alla notificazione della impugnazione alle altre parti del primo grado.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato per sostenere che l’Ufficio avrebbe fatto ricorso a un accertamento parziale fuori dei casi consentiti.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel motivo sulle presunzioni semplici, per contestare la correttezza del ragionamento inferenziale seguito nella decisione di merito.
art. 2729, primo comma, c.c.
Richiamato per censurare la valutazione presuntiva circa il centro degli interessi della contribuente.
art. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
Invocato per contestare la qualificazione della contribuente come residente in Italia.
art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 40 del 2010
Richiamato quale intervento legislativo che ha inserito i commi 4 e 5 nell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di notifiche ai non residenti.
Corte cost. n. 366 del 2007
Richiamata per affermare che la notificazione deve garantire l’effettiva conoscenza dell’atto e il diritto di difesa; la Corte ricorda l’illegittimità costituzionale del previgente assetto nella parte incompatibile con tale principio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, l’omessa pronuncia è censurabile solo se la decisione ha trascurato una domanda o eccezione di merito; non è configurabile con riferimento a mere questioni processuali.
- Se il contribuente è iscritto all’A.I.R.E. e ha comunicato all’Amministrazione un domicilio eletto o una residenza estera conosciuta, la disciplina delle notifiche deve essere applicata in modo da assicurare la concreta possibilità di conoscenza dell’atto e il pieno esercizio del diritto di difesa.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo specifico e concreto le deduzioni del contribuente sulla regolarità della notificazione degli atti impositivi; una motivazione generica o apodittica non è sufficiente quando siano stati allegati elementi puntuali sul diverso domicilio o sulla diversa residenza.
- La mancata considerazione di un’eccezione relativa alla motivazione dell’avviso di accertamento impone la cassazione con rinvio, perché si tratta di questione logicamente preliminare rispetto all’esame del merito dell’accertamento fiscale.
- Le censure che investono il merito dell’accertamento, incluse quelle sulla residenza fiscale e sulle presunzioni utilizzate dall’Ufficio o dal giudice di merito, restano assorbite se la decisione viene cassata per vizi preliminari di motivazione o di omesso esame di questioni decisive.
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