Sentenza n. 1653/2026 - Roma, Sezione 2Q
per il risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dalla determinazione dirigenziale n. 981 del 16 marzo 2007, con la quale Roma Capitale aveva disposto la sospensione di alcuni lavori, avviati giusta DIA del 28.11.2006 e autorizzazione della Soprintendenza del 28.07.2006, svolti all’interno del locale ove si svolge l’attività di ristorazione della ditta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di sospensione dei lavori e ordinanza di demolizione adottati nel 2007 da Roma Capitale, successivamente annullati dal giudice amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in oltre 843.000 euro, asseritamente cagionati dai provvedimenti con cui Roma Capitale aveva sospeso e poi ordinato la demolizione di opere interne ed esterne realizzate nel locale di ristorazione sulla base di una DIA e previo parere favorevole della Soprintendenza. Gli atti erano stati annullati dal TAR per deficit motivazionale e per l’inesistenza di un vincolo archeologico sul muro interessato, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato nel 2015. La ricorrente ha dedotto la responsabilità aquiliana dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 30 c.p.a., sostenendo che i provvedimenti illegittimi le avessero impedito per quasi dieci anni di completare la ristrutturazione e di sfruttare appieno le potenzialità commerciali del locale, con conseguenti danni emergenti e lucro cessante. Roma Capitale ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto, la decadenza dal termine di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a. e, comunque, l’assenza di prova del danno e del nesso causale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso per l’assorbente intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento. Ha ritenuto applicabile, per una controversia relativa a provvedimenti del 2007, l’art. 2947 c.c., con decorrenza dalla data di adozione o, quantomeno, dalla conoscenza della lesione derivante dagli atti illegittimi, e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che li aveva annullati. Richiamando il superamento della pregiudiziale amministrativa affermato dall’Adunanza plenaria n. 3/2011, il Collegio ha osservato che la domanda risarcitoria era autonoma rispetto all’azione di annullamento e avrebbe potuto essere proposta sin dalla percezione della lesione. Poiché gli atti risalivano al 2007 e il ricorso risarcitorio era stato proposto nel marzo 2016, il diritto era prescritto. In via subordinata, il TAR ha comunque escluso la prova del nesso causale: il primo provvedimento di sospensione era stato sospeso in sede cautelare e gli atti erano stati annullati dal TAR già nel 2008; la ricorrente avrebbe quindi potuto riprendere i lavori senza attendere la definizione dell’appello. Il protrarsi dei lavori sarebbe dipeso da una scelta soggettiva non imputabile a Roma Capitale. Le spese sono state compensate nei confronti di Roma Capitale; nulla è stato disposto nei confronti del Ministero della cultura, non costituito.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana invocata dalla ricorrente, ma il giudice non accerta in concreto la responsabilità per l’intervenuta prescrizione e, comunque, per il difetto di prova del nesso causale.
art. 30 c.p.a.
Disciplina l’azione di condanna al risarcimento nei confronti della pubblica amministrazione; il giudice esamina la domanda alla luce dell’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento e richiama, senza decidere in via principale, l’eccezione di decadenza dal termine di 120 giorni.
art. 2947 c.c.
Per le pretese risarcitorie relative a fatti anteriori all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo opera il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla conoscenza della lesione e non dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
Il diritto al risarcimento decorre da quando il danno e la sua riferibilità causale siano conoscibili con l’ordinaria diligenza; nel caso concreto ciò coincideva con l’adozione o la conoscenza dei provvedimenti lesivi.
art. 1176 c.c.
È richiamato quale parametro di ordinaria diligenza rilevante per stabilire quando il danneggiato avrebbe potuto percepire il danno risarcibile e la sua riferibilità causale.
Massime di principio
- Per le domande risarcitorie riferite a provvedimenti amministrativi anteriori all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di adozione dell’atto lesivo o dalla sua conoscenza, quando il danno si sia già manifestato ed essa sia percepibile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza.
- L’azione risarcitoria da illegittimo esercizio della funzione amministrativa è autonoma rispetto all’azione di annullamento: il previo annullamento dell’atto non costituisce condizione necessaria per proporre la domanda risarcitoria e il passaggio in giudicato della relativa sentenza non determina, di regola, la decorrenza della prescrizione.
- Ai fini della responsabilità della pubblica amministrazione, il danneggiato deve provare il nesso causale tra l’atto illegittimo e il danno lamentato; tale nesso è escluso quando, dopo la sospensione cautelare o l’annullamento dell’atto, il pregiudizio ulteriore dipenda da una scelta autonoma del privato, quale il mancato riavvio dei lavori senza una ragione imputabile all’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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