Cassazione Penale, Ordinanza n. 23028/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo la nullità della decisione per violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso, tuttavia, è stato formulato in modo estremamente generico e assertivo, senza indicare specifiche ragioni di diritto o di fatto né una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità e aspecificità dei motivi. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. fosse priva di specificazione e che la motivazione della Corte d'appello fosse logica, congrua e immune da vizi di legittimità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La deduzione della mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifiche argomentazioni; una mera allegazione generica non consente l'accoglimento del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, assertivi e non correlati a specifiche censure contro la motivazione della decisione impugnata.
- La dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere prospettata in modo meramente apodittico, ma richiede l'indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero l'immediato proscioglimento.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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