Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 4089 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo Tributario --Successione fra Equitalia e Agenzia Delle Entrate-Riscossione - Patrocinio InGiudizio Tramite Avvocati Del Libero Foro - Possibilita'- Sussiste. (1°massima). Processo tributario -Tributierariali - Termine di prescrizione ordinario - Applicabilita'- Sanzioni edinteressi - Termine di prescrizione breve - Applicabilita'. (2° massima). Notificazione - Consegna a persona di Famiglia - Obbligo della convivenza ai fini della validita'- Non sussiste. (3° massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

tre questioni decise: (1) se, dopo la successione di Equitalia nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resti ferma la possibilità per il contribuente di essere patrocinato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato o dagli avvocati del libero foro; (2) quale sia il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari (se quinquennale o decennale), esclusa la disciplina delle sanzioni e degli interessi; (3) se per la validità della notifica mediante consegna a persona di famiglia sia necessario che la persona sia convivente con il destinatario

La decisione

la sentenza ha stabilito: (1) resta ferma la possibilità di fruire sia del patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato sia del patrocinio degli avvocati del libero foro: non c'è rapporto di esclusione tra le due opzioni, che si applicano in base alle rispettive fattispecie rientranti nella convenzione; (2) i crediti tributari principali si prescrivono con il termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), mentre il termine quinquennale è riferito alle sanzioni e agli interessi, per i quali continua ad operare il termine breve; (3) la consegna dell'atto a persona di famiglia è valida anche quando la persona non conviva con il destinatario, purché sussistano vincoli di affetto o di comunanza di vita stabili (non è quindi obbligatoria la convivenza)

Norme richiamate

  • d.l. n. 34/2019, art. 4novies

    richiamata in relazione alla regolamentazione della riscossione e delle modalità di patrocinio dopo la riforma; utilizzata per confermare la continuità delle facoltà di patrocinio

  • d.l. 193/2016, art. 1, comma 8

    richiamato in tema di discipline di riferimento per la riscossione e le competenze dell'ente riscossore

  • d.lgs. 546/1992, art. 11, co. 2

    norma processuale tributaria richiamata in relazione alla rappresentanza e al patrocinio in giudizio

  • R.D. 1611/1933, art. 43

    richiamato per le regole di notifica e di consegna degli atti relativi ai procedimenti esecutivi e riscossione

  • Codice Civile art. 2946

    interpretato nel senso che il termine ordinario di prescrizione dei crediti (decennale) si applica ai tributi principali, atteso che le obbligazioni tributarie annuali sono autonome e danno luogo a debiti distinti per ciascun periodo d'imposta

  • Codice Civile art. 2948, n. 4

    richiamato per distinguere le diverse fattispecie di prescrizione e i termini speciali applicabili a sanzioni e interessi

  • Codice Penale art. 139

    richiamato in merito alle definizioni e alla nozione di persona di famiglia ai fini della notifica

  • Codice Civile art. 2700

    richiamato per la disciplina delle notificazioni e della loro efficacia

Massime di principio

  • Dopo la successione tra Equitalia e Agenzia delle Entrate - Riscossione non sussiste incompatibilità tra il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quello degli avvocati del libero foro: il contribuente conserva la possibilità di accedere a entrambe le forme in ragione delle diverse fattispecie applicabili
  • I crediti tributari principali relativi a singoli periodi d'imposta sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), mentre sanzioni e interessi possono rientrare in termini più brevi; occorre valutare separatamente la natura del credito per determinare il termine applicabile
  • La notifica mediante consegna a persona di famiglia è valida anche se la persona non convive con il destinatario, quando sussistano rapporti familiari o di stabile comunanza di vita o affettivi che consentano di considerarla 'persona di famiglia' ai fini della consegna
  • In situazioni analoghe conviene verificare: (a) la natura del credito (se principale o sanzionatoria) per determinare il termine di prescrizione; (b) la documentazione sulla qualità della persona cui è stata consegnata la notifica (vincoli familiari o di comunanza di vita) per opporre eventuali eccezioni; (c) le previsioni convenzionali o regolamentari sul patrocinio per scegliere la forma di assistenza legale più efficace

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.