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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27926/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Una creditrice agiva per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la compravendita di un immobile stipulata tra il proprio debitore (ex marito) e il terzo acquirente. Sosteneva che l'atto arrecasse pregiudizio alle sue ragioni creditorie e che il terzo fosse consapevole del pregiudizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, quale giudice del rinvio dopo precedente cassazione, l'aveva invece rigettata. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per non avere valorizzato, ai fini della conoscenza del pregiudizio, la notifica di un pignoramento presso terzi intervenuta tra preliminare e definitivo; 2) violazione degli artt. 2901, 1175, 1337 e 1375 c.c. per avere escluso il consilium fraudis ritenendo il definitivo atto dovuto e senza considerare i doveri di buona fede; 3) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. per non avere tratto la prova della consapevolezza del terzo da una pluralità di indizi; 4) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per il mancato esame di elementi di fatto; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi, pur formalmente costruiti come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un riesame del fatto e delle prove, precluso in sede di legittimità. In particolare, ha ribadito che, quando si contesta una compravendita definitiva preceduta da preliminare, la consapevolezza del terzo va valutata al momento del preliminare; pertanto la successiva notifica del pignoramento non era idonea a dimostrare una conoscenza pregressa del pregiudizio. Ha inoltre confermato che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 c.c. è giudizio di fatto riservato al merito, non censurabile se sorretto da motivazione non apparente né contraddittoria. Anche il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile, essendo la liquidazione coerente con il principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Nell'azione revocatoria avente a oggetto una compravendita definitiva preceduta da preliminare, l'elemento soggettivo del terzo va apprezzato con riferimento al momento della stipula del preliminare, poiché è allora che sorge l'obbligo a contrarre.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza, ma non ritenuto decisivo perché le censure tendevano a un riesame del merito.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di buona fede nelle trattative, ma senza accoglimento.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di esecuzione secondo buona fede; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo decisivo.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi e la loro idoneità a fondare una presunzione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, censurabili in cassazione solo per motivazione apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Non consente di sollecitare un nuovo giudizio sul merito delle prove; la censura è inammissibile se mira a un diverso apprezzamento dei fatti.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La liquidazione delle spese è stata ritenuta corretta perché effettuata in base al principio di soccombenza e congruamente motivata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata disposta la condanna al pagamento di una somma ulteriore, ritenendone integrati i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria avente a oggetto una vendita definitiva preceduta da preliminare, la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio per il creditore va verificata al momento della conclusione del preliminare, non del definitivo, perché è in quel momento che nasce l'obbligo contrattuale.
  • Se il fatto decisivo addotto per provare la conoscenza del pregiudizio è successivo alla stipula del preliminare, esso non è di regola idoneo a dimostrare una consapevolezza già esistente al momento rilevante.
  • La valutazione sulla sussistenza dei requisiti della prova per presunzioni semplici è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo vizi motivazionali estremi.
  • La deduzione di violazioni di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio o una diversa ponderazione degli indizi; in cassazione sono censurabili solo errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La liquidazione delle spese segue il principio di soccombenza, e la censura è infondata quando la motivazione del giudice di merito dia conto dell'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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