Ordinanza n. 145/2026 - Catania, Sezione 4
avverso il silenzio serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- in ordine alla richiesta di accesso agli atti amministrativi ex art. 25 legge 241/90 avanzata dal ricorrente a mezzo PEC del 7 febbraio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti amministrativi presentata via PEC il 7 febbraio 2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sulla richiesta di accesso agli atti amministrativi formulata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990. Con una precedente ordinanza istruttoria del 27 ottobre 2025, la Sezione aveva imposto all'Amministrazione specifici adempimenti istruttori, assegnando un termine di trenta giorni. Dal provvedimento emerge che l'Amministrazione non ha adempiuto a tale ordinanza.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio. Rilevato l'inadempimento dell'Amministrazione alla precedente ordinanza istruttoria, dispone la reiterazione degli stessi adempimenti e assegna alla Commissione territoriale un ulteriore termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione di parte della presente ordinanza. Il Collegio avverte che l'eventuale inosservanza del nuovo termine potrà comportare la desunzione di argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e la valutazione della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli eventuali profili penali. La trattazione è rinviata all'udienza camerale del 7 maggio 2026; la regolazione delle spese è rinviata al definitivo. È inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
È indicato quale base normativa della richiesta di accesso agli atti amministrativi proposta dal ricorrente.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dell'Amministrazione; il TAR ne prospetta l'applicazione in caso di ulteriore inosservanza dell'ordine istruttorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- L'inosservanza di un ordine istruttorio può giustificare la reiterazione dell'adempimento con assegnazione di un ulteriore termine congruo, senza definizione immediata del giudizio.
- Il giudice amministrativo può avvertire l'amministrazione che l'ulteriore inosservanza dell'ordine istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., anche mediante la desunzione di argomenti di prova dal comportamento processuale.
- In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa a un procedimento di protezione internazionale, la mancata risposta dell'amministrazione può essere oggetto di ricorso avverso il silenzio e di attività istruttoria giudiziale finalizzata all'acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
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