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Sentenza

Sentenza n. 3115/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R., sez. V, sede di Napoli, n. 1365/2016, del 12 gennaio 2016, resa nel procedimento iscritto al n. 3298/2011, depositata in data 10 marzo 2016, notificata con formula esecutiva in data 3 gennaio 2020, ad avvenuto passaggio in giudicato;

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1365/2016, quanto alla liquidazione e al pagamento del risarcimento per l’occupazione illegittima del fondo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1365/2016, che aveva condannato il Comune alla restituzione del fondo, salva l’eventuale adozione di un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, nonché al risarcimento dei danni da occupazione illegittima secondo i criteri stabiliti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il Comune avrebbe dovuto formulare entro sessanta giorni una proposta risarcitoria, ma è rimasto inerte. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o la sospensione del giudizio in ragione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL, sostenendo inoltre che la restituzione dell’area non si era verificata per comportamento dei ricorrenti. Nelle more, il fondo è stato riconsegnato il 28 aprile 2026; i ricorrenti hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’obbligo restitutorio, mantenendo interesse alla liquidazione e al pagamento del risarcimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla restituzione del fondo, essendo intervenuta la riconsegna. Ha invece accolto il ricorso quanto all’obbligo risarcitorio. Ha escluso che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale imponesse la sospensione o l’inammissibilità del giudizio: benché il giudizio di ottemperanza sia normalmente assimilabile alle procedure esecutive, nel caso concreto la sentenza da eseguire conteneva una condanna generica ex art. 34, comma 4, c.p.a. e il quantum doveva ancora essere determinato sulla base dei criteri fissati dal giudice, sicché la controversia presenta una significativa componente cognitoria e non riguarda l’esecuzione di una somma già determinata. Le norme limitative del soddisfacimento dei crediti verso la pubblica amministrazione devono inoltre essere interpretate restrittivamente. Poiché il Comune non aveva formulato la proposta risarcitoria entro il termine originario, il TAR ha ribadito l’obbligo di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, previa espressa istanza dei ricorrenti, è stato nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Campania, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separata ordinanza e posto a carico del Comune. Il TAR ha escluso l’astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non è stata applicata in considerazione dello stato di riequilibrio finanziario dell’ente e della natura della pretesa, che non avrebbe consentito l’immediato soddisfacimento del credito. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato; spese compensate nei confronti delle società controinteressate.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    condanna al risarcimento dei danni patrimoniali ... da liquidare su accordo delle parti

    Consente una condanna generica al risarcimento, rimettendo alle parti la determinazione del quantum sulla base dei criteri fissati nella sentenza e, in mancanza di accordo, al giudice la liquidazione.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La precedente sentenza aveva fatto salva l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di acquisizione sanante; il parametro del cinque per cento annuo sul valore venale era stato utilizzato per la quantificazione equitativa del danno.

  • art. 243-bis, comma 4, TUEL

    Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale

    La sospensione non si applica al giudizio volto alla determinazione del quantum di una condanna generica ex art. 34, comma 4, c.p.a., che presenta una componente cognitoria e non concerne l’esecuzione di una somma già determinata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la misura può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, comprese quelle connesse ai vincoli normativi, finanziari e di bilancio della pubblica amministrazione.

  • art. 243-quater, commi 1 e 3, TUEL

    Individua le fasi di approvazione o diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, rilevanti ai fini della sospensione prevista dall’art. 243-bis, comma 4, TUEL.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza relativo a una condanna generica al risarcimento pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., quando il quantum non sia ancora determinato e debba essere liquidato sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza, presenta una componente cognitoria sostanziale e non costituisce, almeno nella fase di determinazione del dovuto, una mera procedura esecutiva.
  • La sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, TUEL, in presenza di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non si estende al giudizio di ottemperanza volto alla determinazione del quantum di una condanna risarcitoria generica, poiché tale giudizio non riguarda l’esecuzione di una somma di denaro già determinata.
  • Le disposizioni che sospendono o ostacolano il soddisfacimento dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre i casi in cui sia effettivamente in corso l’esecuzione di una condanna pecuniaria determinata.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione; la nomina e l’insediamento del commissario non escludono la responsabilità dell’amministrazione inadempiente né impediscono la riedizione dell’attività amministrativa necessaria.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare le ragioni ostative derivanti dai vincoli normativi e finanziari dell’ente e dalla concreta possibilità di soddisfare immediatamente la pretesa creditoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimoControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaTermini del procedimento

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