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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11731/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per reati connessi allo spaccio/traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Ribaudo ha proposto otto motivi lamentando, tra l'altro, insufficienza e genericità delle prove (perquisizioni/sequestri, intercettazioni), mancata prova della cessione e della natura/quantità della sostanza, errata valutazione sulla configurabilità del comma 5 dell'art. 73 (attività abituale e inserimento stabile nella rete distributiva), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e vizi nella commisurazione della pena e negli aumenti per continuazione. Lombardo ha dedotto errori identificativi (appellativi e avvistamenti) relativi al capo 28, contestato il riconoscimento del comma 5 e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Filippone ha impugnato la condanna (capo 40) sostenendo che la sentenza si è fondata su stralci generici di conversazioni e informative senza prova della qualità/quantità/capacità drogante della sostanza e chiedendo il riconoscimento delle attenuanti e revisione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Lombardo e Filippone per genericità e mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata. Il ricorso di Ribaudo è stato ritenuto fondato solo sul terzo motivo relativo al capo 35 (contestata cessione a Salvatore Barone), nella parte in cui la Corte di appello non ha motivato adeguatamente la qualificazione del tipo di sostanza (cocaina); per tale capo la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Tutti i residui motivi di Ribaudo sono dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    La norma è stata applicata per integrare i reati di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti: il comma 1 riguarda la detenzione/traffic, mentre il comma 5 configura una fattispecie più grave richiedente prova di attività abituale e stabile inserimento nella rete distributiva. La Corte ha valutato che, nel complesso, per la maggior parte dei capi era stata fornita motivazione sufficiente per ritenere la sussistenza del reato ma ha escluso il riconoscimento del comma 5 quando mancavano elementi che dimostrassero frequenza e stabilità dell'attività distributiva.

  • codice di procedura penale - artt. 581 e 591

    Gli artt. 581 e 591 c.p.p. sono richiamati in relazione ai requisiti di specificità e motivazione dei motivi in cassazione: i ricorsi che non indicano criticamente e puntualmente le ragioni di diritto e i fatti ostativi alla decisione impugnata sono inammissibili. La Corte ha applicato questo principio dichiarando inammissibili i ricorsi generici che non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In cassazione è essenziale formulare motivi specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche sono, di regola, inammissibili.
  • Le intercettazioni e le conversazioni ambientali possono reggere una condanna se la motivazione di merito mostra in modo argomentato come quei dialoghi identifichino autori, oggetto della transazione, tipo e quantità di sostanza e la concreta consegna; in assenza di tale spiegazione la decisione può essere annullata.
  • Per far valere l'aggravante di cui al comma 5 dell'art. 73 è necessario dimostrare elementi concreti di abitualità e di stabile inserimento nella rete di traffico (frequenza, guadagni rilevanti, ruolo permanente); la mera menzione di importi o frequenze generiche non è sufficiente.
  • La qualificazione della sostanza (es. cocaina vs altra droga) deve emergere da motivazione esplicita: se la corte di merito si limita a riportare brani di conversazioni senza argomentare perché quei riferimenti corrispondono a "cocaina", la cassazione può annullare per omessa o insufficiente motivazione.
  • La recidiva e l'applicazione di circostanze (favorevoli o sfavorevoli) richiedono accertamenti concreti sulla persistenza della pericolosità sociale e sulla personalità dell'imputato; decisioni astratte o non motivate possono essere censurate.
  • Se il giudice di primo grado presenta difformità tra dispositivo e motivazione (es. assoluzione nel dispositivo ma motivazione che indica colpevolezza), l'appello e la successiva motivazione devono colmare la discrepanza con argomentazioni chiare; in caso contrario la cassazione può intervenire.
  • Gli impugnanti devono contestare in modo mirato anche la commisurazione della pena e gli aumenti per continuazione: contestazioni generiche sulla determinazione dei reati satellite o sugli aumenti possono essere dichiarate inammissibili.

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