Cassazione Civile, Sentenza n. 1037/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento con cui le venivano negati i benefici "prima casa" per l'immobile acquistato il 28.05.2012: censurate la nullità della notifica, l'incompetenza dell'ufficio territoriale di Pomezia, la carenza motivazionale dell'atto, l'insussistenza dei requisiti di abitazione di lusso e la violazione del D.M. 1072/1969 (in particolare mancato sopralluogo e mancata considerazione di elementi quali piscina, parco, campi da tennis, lotti di almeno 3000 mq). Sono stati proposti cinque motivi in appello e in cassazione (tra cui anche violazione del diritto di difesa per decisione in camera di consiglio malgrado richiesta di udienza pubblica). In cassazione la ricorrente ha poi prodotto rinuncia/allegata dichiarazione di sopravvenuto difetto d'interesse in data 10 maggio 2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse dovuto alla rinuncia formulata dalla ricorrente (equiparata alla rinuncia di cui all'art. 390 c.p.c. ma priva dei requisiti di notifica alla controparte, quindi non estintiva del processo e tale da determinare l'inammissibilità sopravvenuta). Non si è pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali relative al riconoscimento dei benefici "prima casa" o all'interpretazione del D.M. 1072/1969. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate e non è stato applicato il contributo aggiuntivo ex art.13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002 (tale contributo si applica solo per inammissibilità originaria, non per quella sopravvenuta).
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 33 co. 2
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione in camera di consiglio nonostante richiesta di udienza pubblica; la Corte non ha deciso il merito della questione procedurale dato che la decisione finale è stata assunta per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
c.p.c., art. 360 (nn. 3, 4 e 5) — motivo di cassazione
Le doglianze di nullità procedurale e violazione di norme di diritto sono state sollevate ai fini di cassazione (richiami agli art. 360 nn. 3,4,5), ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse senza esaminare i motivi nel merito.
D.M. 1072/1969
Norma tecnica richiamata dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza dei requisiti di abitazione di lusso (es. sopralluogo e criteri diversi dalla sola superficie). La Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale del decreto perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse.
leggi nn. 408/1949, 35/1960, 26/1968
Richiamate dalla ricorrente nella censura sull'interpretazione del D.M. 1072/1969; la questione di legittimità costituzionale prospettata non è stata affrontata per il rigetto procedurale del ricorso.
preleggi (artt. 1, 12, 15)
Richiamate dalla ricorrente nell'argomentazione sull'interpretazione delle norme fiscali e amministrative; non sono state oggetto di decisione sostanziale nella pronuncia di inammissibilità.
d.lgs. n. 23/2011 e d.lgs. n. 175/2014
Citati dalla ricorrente in relazione a presunte novità interpretative (jus superveniens) che avrebbero inciso sui requisiti per l'abitazione di lusso; la Corte non è intervenuta sul punto per effetto dell'inammissibilità sopravvenuta.
c.p.c., art. 390
La Corte ha equiparato la dichiarazione di rinuncia resa in Cassazione dal difensore al negozio di rinuncia di cui all'art. 390 c.p.c.; in mancanza della notifica alla controparte (comma 3), la dichiarazione non estingue il processo ma determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater
Norma sanzionatoria su contributo aggiuntivo per inammissibilità del gravame: la Corte ha ritenuto che il meccanismo sanzionatorio si applichi all'inammissibilità originaria e non all'inammissibilità sopravvenuta conseguente a rinuncia.
Massime di principio
- Una dichiarazione di rinuncia al ricorso in Cassazione resa dall'avvocato va notificata alla controparte per estinguere il processo; in mancanza di tale notifica la dichiarazione non estingue il processo ma determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Se il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali e le doglianze restano non esaminate.
- Per ottenere i benefici "prima casa" è importante allegare documentazione probatoria completa (classificazione catastale, certificazioni notarili, eventuali perizie o documenti che confutino la qualificazione come "abitazione di lusso") e sollevare davanti ai giudici di merito eventuali vizi procedurali tempestivamente.
- Se si contesta la qualificazione di "abitazione di lusso" fondata sull'applicazione del D.M. 1072/1969, è utile documentare l'assenza degli elementi materiali richiamati dal decreto (piscina, parco, campi sportivi, estensioni dei lotti) e chiedere accertamenti istruttori (sopralluogo, CTU) in sede amministrativa o giudiziale.
- La richiesta di trattazione in pubblica udienza deve essere formulata e, se disattesa, tempestivamente dedotta; tuttavia eventuali violazioni procedurali possono non essere esaminate se sopravviene l'inammissibilità del gravame.
- Le spese processuali possono essere compensate in caso di inammissibilità sopravvenuta dichiarata per iniziativa del ricorrente; il contributo aggiuntivo previsto per inammissibilità originaria non si applica automaticamente alle inammissibilità sopravvenute.
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