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Sentenza

Sentenza del 22/11/2021 n. 35902 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio attuale in quanto la definizione della lite operata dalla coobbligata Grottarossa Immobiliare s.r.l., perfezionata con il relativo versamento e comprovata dagli atti, giova anche agli altri coobbligati ai sensi dell'art.6, comma 14 del D.L. n.119/2018. Non si è pronunciata nel merito sull'accertamento originario; le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.D. impugnava un avviso di rettifica e liquidazione che aveva rettificato il valore dichiarato per la compravendita di un complesso immobiliare e di terreni. In primo grado la CTP di Roma aveva parzialmente accolto il ricorso riducendo del 30% il valore accertato per costi di rendibilità; la CTR del Lazio, in appello, aveva invece rigettato il gravame confermando la decisione di secondo grado. In Cassazione il contribuente proponeva quattro motivi; durante il giudizio la Grottarossa Immobiliare s.r.l. (coobbligata solidale) definiva agevolmente la lite ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6 e provvedeva al pagamento, producendo documentazione all'atto e chiedendo l'estinzione del giudizio principale invocando gli effetti della definizione perfezionata dal coobbligato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13

    Richiamato dal ricorrente come base per chiedere la sospensione e la successiva estinzione del giudizio tramite la definizione agevolata della lite; in sostanza il ricorrente invoca l'art. 6 quale norma che consente la definizione agevolata e i suoi effetti.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14

    "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri"

    La Corte ha applicato questa norma nel senso che la definizione perfezionata e comprovata da un coobbligato solidale produce effetti estintivi anche rispetto agli altri coobbligati, con conseguente estinzione del giudizio pendente.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 art.6, se perfezionata da un coobbligato solidale e dimostrata con il pagamento, può estinguere i giudizi pendenti anche in capo agli altri coobbligati per la medesima pretesa.
  • Per ottenere l'effetto estintivo è necessario produrre in giudizio la prova del perfezionamento della definizione (domanda e avvenuto versamento).
  • L'estinzione per definizione del coobbligato opera sul piano processuale e non comporta un accertamento favorevole o sfavorevole nel merito della pretesa impositiva.
  • Le spese processuali restano regolate secondo quanto previsto dal provvedimento: se la Corte non dispone diversamente, le spese sostenute rimangono a carico di chi le ha anticipate.
  • In situazioni con più procedimenti collegati è opportuno indicare esplicitamente i numeri di ruolo (NRG) e la connessione tra le cause per consentire alla Corte di valutare l'effetto estintivo derivante dalla definizione del coobbligato.

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