Ordinanza n. 346/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina dirigenziale N -OMISSIS- del 23/04/2026 del Comune di Brindisi, con la quale l’Amministrazione comunale brindisina ha comunicato “DI procedere con la presente determinazione alla risoluzione del contratto di concessione relativo ai locali nn. 1, 2 dell’ex Mercato Cappuccini (rep. n. -OMISSIS- del 27.03.2025) stipulato con la sig.ra -OMISSIS- CF -OMISSIS-”; del provvedimento di sospensione della SCIA del 2021 e del 2026 in data 17.04.2026; del diniego di trattativa diretta e ordine di rilascio immobili del 31/03/2026 in forza della manifestazione di interesse del 23/12/2025; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e con domanda cautelare ex art. 55 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di risoluzione della concessione dei locali commerciali, sospensione delle SCIA e diniego di trattativa diretta con ordine di rilascio degli immobili
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determina comunale del 23 aprile 2026 con cui è stata comunicata la risoluzione del contratto di concessione relativo ai locali nn. 1 e 2 dell’ex Mercato Cappuccini. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento del 17 aprile 2026 di sospensione delle SCIA presentate nel 2021 e nel 2026 e il provvedimento del 31 marzo 2026 di diniego della trattativa diretta e di ordine di rilascio degli immobili, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti; la controversia riguarda, in particolare, la vicenda della concessione dei locali, l’atrio, un bancone di vendita di 13,5 mq, le eventuali istanze o progetti relativi alla sua occupazione e possibili irregolarità edilizie.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo interinalmente gli effetti degli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione: è stata sospesa la parte relativa al rilascio dei locali e la sospensione delle SCIA per l’attività commerciale, così da consentire la prosecuzione dell’attività nelle more della decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto che le censure necessitassero di approfondimento nel merito e che, nel bilanciamento degli interessi, prevalesse l’interesse alla prosecuzione dell’attività commerciale, imponendo di giungere alla decisione di merito re adhuc integra. La misura non impedisce al Comune di esercitare gli ordinari poteri di vigilanza e repressione degli eventuali abusi edilizi o di rimozione delle occupazioni non autorizzate di suolo pubblico. Sono stati disposti incombenti istruttori: il Comune dovrà depositare sollecitamente una relazione dettagliata sulla natura e sulle caratteristiche planovolumetriche dei locali, sull’eventuale planimetria dell’area affidata e dell’atrio, sulle caratteristiche del bancone di vendita, sull’eventuale presentazione di progetti o istanze di occupazione e sulle irregolarità edilizie eventualmente commesse dalla ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata al 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l’istanza e sospeso, nei limiti indicati, gli effetti degli atti impugnati.
art. 1 c.p.a.
Richiamato quale fondamento delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio che hanno giustificato la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una definizione immediata e l’interesse alla prosecuzione di un’attività commerciale prevale nel bilanciamento con l’interesse amministrativo, il giudice può sospendere interinalmente gli effetti dell’atto impugnato fino alla decisione di merito, mantenendo integra la situazione controversa.
- La sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento non preclude all’amministrazione l’esercizio dei distinti poteri ordinari di vigilanza e repressione degli abusi edilizi o di rimozione delle occupazioni non autorizzate di suolo pubblico.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, il giudice può disporre una relazione istruttoria dell’amministrazione per acquisire chiarimenti specifici sulla consistenza dei beni, sulla documentazione formata al momento della concessione, sulle opere o occupazioni contestate e sulle eventuali irregolarità edilizie, rinviando ogni ulteriore valutazione alla fase di merito.
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