Sentenza n. 547/2026 - Firenze, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L'Oceano dei Vannucchi S.n.c. il 21/3/2024: per l’annullamento dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta comunale e determinazione dirigenziale con cui è stata fissata al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), l. n. 118/2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso chiedendo, in via principale e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, e la conseguente non applicabilità del principio di trasparenza affermato dalla sentenza Telaustria, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 18/2021. In subordine, ha chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993, con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, contestando la fissazione al 31 dicembre 2024 del termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti indicati dalla l. n. 118/2022.
La decisione
Il TAR, preso atto che con memoria del 27 gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le questioni di diritto eurounitario, la legittimità della disciplina nazionale, la qualificazione del rapporto concessorio né i motivi rivolti contro gli atti comunali. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse
Consente la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR nell'ambito della definizione della controversia.
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
Indicato negli atti impugnati quale base normativa per la cessazione o la fissazione del termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali marittimi.
art. 36 cod. nav.
Invocato dalla ricorrente quale base per il rilascio di titoli concessori.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Invocati dalla ricorrente quali parametri eurounitari per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare il merito delle censure e delle questioni pregiudiziali prospettate.
- Quando il ricorso e i motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in base alle circostanze del caso concreto.
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