Sentenza n. 5523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello contro la sentenza del TAR Campania relativa al mancato accoglimento della richiesta di svolgimento di un accertamento istruttorio sulle parti abusive e legittime di un fabbricato soggetto a ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, aventi causa dai destinatari di un'ordinanza comunale di demolizione per opere realizzate in totale difformità dai titoli edilizi, hanno proposto revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto della loro domanda contro il silenzio del Comune su un'istanza volta a ottenere un approfondimento istruttorio in contraddittorio, diretto a individuare le opere difformi e a distinguere le parti legittimamente realizzate dell'edificio. Con il primo motivo hanno dedotto un'omessa pronuncia, sostenendo che la sentenza revocanda non avesse esaminato la censura relativa alla doverosità dell'attività istruttoria richiesta. Con il secondo motivo hanno denunciato un errore di fatto revocatorio, assumendo che la sentenza avesse erroneamente considerato integralmente abusivo l'immobile, nonostante precedenti decisioni avessero riconosciuto l'esistenza di parti conformi a legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste dell'omessa pronuncia, censurava in realtà un errore di giudizio: la sentenza revocanda aveva esaminato il tema controverso, chiarendo che i ricorrenti potevano presentare al Comune un progetto di demolizione individuando le parti conformi, ma che l'amministrazione non era obbligata a svolgere autonomamente l'accertamento istruttorio richiesto. Ne consegueva l'assenza sia di un obbligo giuridico comunale sia di un silenzio-inadempimento azionabile. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la sentenza revocanda non aveva affermato la totale abusività dell'immobile: aveva espressamente ammesso la possibilità di escludere dal progetto di demolizione le parti conformi. Mancava quindi l'errore di fatto consistente nella supposizione di un fatto contrario a quanto risultante dagli atti. Il Collegio ha ribadito che la revocazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio per rimettere in discussione la correttezza delle valutazioni giuridiche già compiute. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio, liquidate in € 3.000, oltre accessori, e il contributo unificato è rimasto a loro carico.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo in presenza dei presupposti tipici previsti dalla disposizione; non può essere utilizzata per censurare errori di giudizio o per ottenere un terzo grado di merito.
null
Il testo richiama le regole sul ricorso contro il silenzio e sull'ordine di demolizione, ma non indica ulteriori disposizioni normative specifiche decisive.
Massime di principio
- La revocazione per omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza abbia comunque esaminato il tema controverso, anche se la parte contesta la correttezza o la completezza del ragionamento: tale doglianza integra un error in iudicando e non un vizio revocatorio.
- L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione obiettiva del contenuto materiale degli atti, risultante dalla supposizione di un fatto la cui verità sia esclusa dagli atti stessi; non ricorre quando la sentenza abbia considerato il dato controverso e la parte dissenta dall'interpretazione o dalla valutazione giuridica compiuta.
- La revocazione non può essere impiegata come terzo grado di giudizio per rimettere in discussione le motivazioni in diritto della sentenza impugnata.
- In presenza di un ordine di demolizione già ritenuto legittimo, l'amministrazione non è tenuta, in assenza di uno specifico obbligo giuridico, a svolgere d'ufficio un ulteriore accertamento istruttorio richiesto dal privato per individuare le parti conformi dell'edificio; il privato può invece presentare un progetto di demolizione che le individui, sul quale l'amministrazione dovrà pronunciarsi.
- L'assenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di svolgere l'accertamento richiesto esclude la configurabilità di un silenzio-inadempimento azionabile davanti al giudice amministrativo.
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