Cassazione Civile, Ordinanza n. 01427/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un edificio in San Benedetto del Tronto hanno agito lamentando che il vicino avesse costruito un fabbricato a distanza inferiore a quella legale, chiedendo la demolizione della parte di edificio ritenuta illegittima e il risarcimento del danno. La controparte ha proposto a sua volta domanda per la chiusura di finestre e l’arretramento di opere asseritamente distanti dal confine meno del dovuto. Il Tribunale, riuniti i giudizi e svolta CTU, ha rigettato entrambe le domande. In appello i proprietari hanno contestato la mancata considerazione dell’usucapione, già riconosciuta in un precedente giudizio, del diritto di mantenere il proprio edificio a distanza inferiore a 5 metri dal confine e hanno dedotto la violazione delle norme sulle distanze legali e delle risultanze peritali. La Corte d’appello ha respinto il gravame, applicando il principio di prevenzione e ritenendo irrilevante la disciplina invocata. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 9 d.m. 1444/1968 e 872, 873, 874, 875 e 877 c.c., oltre a erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che l’edificio preesistente era sottratto alla disciplina di cui all’art. 873 c.c. e che il giudicato interno sull’usucapione escludeva il principio di prevenzione nei loro confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse omesso di considerare il giudicato interno formatosi sulla precedente decisione, che aveva accertato l’usucapione del diritto di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a 5 metri dal confine. Tale giudicato rendeva inapplicabile il principio di prevenzione: quando una delle aree limitrofe è già edificata e risulta consolidato, per titolo valido, il diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, la nuova costruzione sull’area libera deve rispettare l’ulteriore arretramento necessario per osservare la maggiore distanza tra edifici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio denunciabile in cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 9, D.M. 1444/1968
La Corte d'appello lo aveva interpretato come norma relativa alla distanza tra fabbricati e non dal confine; la Cassazione ha rilevato che, in presenza di giudicato interno sull'usucapione di una servitù di mantenimento a distanza inferiore, non poteva essere applicato il principio di prevenzione nei termini seguiti dal giudice di merito.
art. 872 c.c.
Richiamato tra le norme sulle distanze legali asseritamente violate.
art. 873 c.c.
La Cassazione ha ribadito che il principio di prevenzione non è invocabile quando sia già consolidato, per titolo valido, il diritto di una delle parti a mantenere la costruzione a distanza inferiore alla legale.
art. 874 c.c.
Richiamato tra le norme sulle distanze legali.
art. 875 c.c.
Richiamato tra le norme sulle distanze legali.
art. 877 c.c.
Richiamato tra le norme sulle distanze legali.
Massime di principio
- Il giudicato interno formatosi su un capo di sentenza non impugnato vincola il giudice del gravame e impedisce di rimettere in discussione l'accertamento ormai definitivo.
- In materia di distanze legali tra costruzioni, il principio di prevenzione non opera quando una delle proprietà limitrofe sia già edificata e sia consolidato, per titolo valido o per usucapione, il diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
- Se una costruzione preesistente è assistita da un diritto ormai consolidato di permanere a distanza ridotta dal confine, il nuovo fabbricato sull'area ancora libera deve rispettare l'ulteriore arretramento necessario per garantire la distanza minima tra gli edifici.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la decisione di merito che applichi un criterio giuridico incompatibile con un accertamento coperto da giudicato interno.
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