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Sentenza

Sentenza n. 3106/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’accertamento - dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta per lavoro domestico ex art. 22 del D. Lgs. nr. 286/98, domanda nr. 0110382011, del 07/02/2025.

Giustizia amministrativa202515113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha concluso il procedimento e ha rilasciato il nulla osta richiesto, soddisfacendo in senso favorevole la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, ma il contributo unificato è stato posto a carico dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro domestico presentata il 7 febbraio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta per lavoro domestico, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha comunicato di avere annullato il preavviso di rigetto e riesaminato la domanda; successivamente ha concluso il procedimento rilasciando il nulla osta richiesto.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    nulla osta per lavoro domestico

    La disposizione costituisce il riferimento normativo per la richiesta del nulla osta all'ingresso e all'assunzione di un lavoratore extracomunitario.

  • art. 117 c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione conclude il procedimento e viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione resistente, pur in presenza della compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la conclusione del procedimento amministrativo nelle more del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, anche quando il provvedimento finale sia favorevole al ricorrente.
  • Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa sostanziale azionata mediante l'adozione del provvedimento richiesto, non sussiste più un interesse attuale all'accertamento dell'illegittimità del silenzio né all'ordine giudiziale di provvedere.
  • La compensazione delle spese di lite non impedisce di porre il contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente, secondo la disciplina applicabile al giudizio sul silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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