Sentenza n. 3106/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’accertamento - dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta per lavoro domestico ex art. 22 del D. Lgs. nr. 286/98, domanda nr. 0110382011, del 07/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha concluso il procedimento e ha rilasciato il nulla osta richiesto, soddisfacendo in senso favorevole la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, ma il contributo unificato è stato posto a carico dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro domestico presentata il 7 febbraio 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta per lavoro domestico, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha comunicato di avere annullato il preavviso di rigetto e riesaminato la domanda; successivamente ha concluso il procedimento rilasciando il nulla osta richiesto.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
nulla osta per lavoro domestico
La disposizione costituisce il riferimento normativo per la richiesta del nulla osta all'ingresso e all'assunzione di un lavoratore extracomunitario.
art. 117 c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione conclude il procedimento e viene meno l'interesse alla decisione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione resistente, pur in presenza della compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la conclusione del procedimento amministrativo nelle more del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, anche quando il provvedimento finale sia favorevole al ricorrente.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa sostanziale azionata mediante l'adozione del provvedimento richiesto, non sussiste più un interesse attuale all'accertamento dell'illegittimità del silenzio né all'ordine giudiziale di provvedere.
- La compensazione delle spese di lite non impedisce di porre il contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente, secondo la disciplina applicabile al giudizio sul silenzio.
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