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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45854/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il decreto della Corte d'appello che, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, aveva restituito ad alcuni aventi diritto un immobile trasferito nel gennaio 2008 ma confermato la confisca degli altri beni. La ricorrente deduce violazione di legge e inosservanza delle norme processuali con riferimento all'art. 125 c.p.p. e all'art. 24 del D.Lgs. n.159/2011 (in relazione all'art. 4), articolando le censure su due profili principali: (1) la corretta definizione del concetto di "appartenenza" e l'erronea retrodatazione del momento di insorgenza della pericolosità sociale del proposto (si contesta che il giudice del merito avrebbe desunto l'appartenenza dal mero rinvio a giudizio e avrebbe fissato l'inizio della pericolosità al 2008 senza dati storicamente accertabili); (2) l'omessa o apparente motivazione circa l'individuazione del profilo di sperequazione finanziaria collocabile al 2008, atteso che l'informativa richiamata riferisce dati al 2010.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse congrua e dettagliata: la valutazione della pericolosità sociale è fondata su precedenti provvedimenti cautelari confermati sino alla sede di legittimità, sul contenuto di intercettazioni ritenute sintomatiche e sul rinvio a giudizio per associazione di stampo mafioso del de cuius (Calabrese Pasquale). Quanto alla tempistica, il decreto impugnato documenta che gli altri beni confiscati furono acquistati e pagati a partire dalla metà del 2010; pertanto, anche ammettendo che la pericolosità sia insorta nel 2010, la misura ablativa resta legittima. La Corte inoltre osserva che la ricorrente non ha dimostrato un interesse specifico e attuale a ottenere una pronuncia differente sulla data di insorgenza della pericolosità (interesse che avrebbe avuto solo il proposto se vivente), rendendo la censura inammissibile per difetto di interesse. Sul punto della sperequazione la motivazione è ritenuta esaustiva, con calcoli annuali di sproporzione adeguatamente esposti. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Utilizzato quale riferimento al profilo procedurale di motivazione della misura di prevenzione e all'accertamento dell'appartenenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente dettagliata e fondata su provvedimenti cautelari e indizi specifici.

  • art. 24 D.Lgs. n. 159/2011

    Richiamato in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha valutato che i requisiti sostanziali (pericolosità, sproporzione tra entrate lecite e disponibilità) risultavano dimostrati con calcoli e dati documentati.

  • art. 4 D.Lgs. n. 159/2011 (riferimento)

    Richiamato in relazione alla normativa complessiva sulle misure di prevenzione; la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza interpretativa che ammette l'uso di provvedimenti restrittivi e rinvii a giudizio come indizi rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, sent. n. 1917/1986 e Corte cost. 13/06/2000 n.186)

    Richiami giurisprudenziali usati per legittimare l'uso di provvedimenti restrittivi e rinvii a giudizio come elementi indiziari di appartenenza e per giustificare la condanna alle spese e la somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento di una misura di prevenzione patrimoniale è necessario allegare e dimostrare profili concreti e specifici di irregolarità della motivazione; censure generiche non sono sufficienti.
  • I provvedimenti cautelari, il successivo rinvio a giudizio e intercettazioni possono costituire indizi rilevanti e idonei a fondare la valutazione della pericolosità sociale e dell'appartenenza a organizzazioni mafiose.
  • La determinazione del momento di insorgenza della pericolosità deve poggiare su dati storicamente accertabili; se la confisca riguarda beni acquisiti dopo la data alternativa prospettata dalla difesa, la censura sulla retrodatazione è spesso priva di efficacia pratico-giuridica.
  • Nelle impugnazioni è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale alla pronuncia richiesta: se l'interesse deriva solo dalla speranza di recuperare beni quando il titolare originario è deceduto, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
  • Sul tema della sperequazione tra entrate lecite e disponibilità patrimoniali, è fondamentale fornire dati e conteggi contrari precisi; i giudici valutano le analisi contabili anno per anno e respingono rilievi che non scalfiscono i calcoli esposti nel provvedimento impugnato.

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