Sentenza n. 2728/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare, monocratica e collegiale- Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 6/11/2025: 1)del provvedimento del 20/10/202 di annullamento d’ufficio del precedente visto n. ITA041103938 del 29/8/2025 dell’Ambasciata d'Italia in Vilnius (Lituania); Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15\11\2025: 2)del provvedimento della Questura di Milano del 30/10/2025 - notificato il 10/11/2025- di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio; Per quanto riguarda il motivo aggiunto depositato il 21\1\2026: 3) Illegittimità della Segnalazione SIS quale presupposto necessario e sufficiente del successivo annullamento del visto per motivi di studio. -nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio di un visto per motivi di studio rilasciato da un’ambasciata italiana e conseguente irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l’11 agosto 2025 all’Ambasciata d’Italia a Vilnius un visto per motivi di studio, rilasciato il 29 agosto 2025. Nelle more, il Ministero dell’Interno lituano aveva revocato, con effetto dal 20 agosto 2025, il suo permesso di soggiorno in Lituania; la circostanza era stata comunicata all’Ambasciata italiana soltanto il 7 ottobre 2025, unitamente all’esistenza di una segnalazione SIS relativa all’invalidità del permesso. Il 20 ottobre 2025 l’Ambasciata aveva quindi annullato d’ufficio il visto, richiamando la sopravvenuta invalidità del titolo lituano, il rientro temporaneo della richiedente in Russia e ragionevoli dubbi sull’attendibilità delle dichiarazioni rese circa la validità del permesso al momento della domanda e del rilascio. Con motivi aggiunti la ricorrente aveva impugnato anche il provvedimento della Questura di Milano del 30 ottobre 2025, notificato il 10 novembre 2025, che aveva dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio. Con un ulteriore motivo aggiunto aveva contestato l’idoneità della segnalazione SIS a costituire presupposto necessario e sufficiente dell’annullamento del visto. Le censure dedotte riguardavano la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’inesistenza o comunque l’insufficienza della segnalazione SIS quale presupposto fattuale, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. La ricorrente sosteneva inoltre che, alla data della domanda del visto, il permesso lituano fosse ancora efficace e che i brevi rientri in Russia fossero giustificati da cure odontoiatriche. Il MAECI sosteneva invece che la richiedente conoscesse l’invalidità del permesso e che la posizione giuridica in Lituania incidesse sia sulla ricevibilità della domanda sia sulla valutazione dei requisiti per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo illegittimo l’annullamento d’ufficio del visto. Il provvedimento era astrattamente soggetto alla disciplina dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ma l’Ambasciata non aveva adeguatamente ponderato la buona fede della destinataria, il suo legittimo affidamento sul visto già rilasciato e l’interesse pubblico concreto alla rimozione. In particolare, la domanda era stata presentata l’11 agosto 2025, quando il permesso di soggiorno lituano era ancora efficace, mentre la revoca decorreva dal 20 agosto 2025. La presenza di una segnalazione SIS non determinava automaticamente l’obbligo di annullare il visto: avrebbe imposto un supplemento istruttorio e una valutazione autonoma di proporzionalità e adeguatezza. L’Amministrazione aveva invece considerato il collegamento tra segnalazione e visto come necessario e vincolante, senza riconoscere margini di apprezzamento e senza adeguata istruttoria sulle circostanze dedotte dalla ricorrente. L’annullamento del provvedimento relativo al visto ha determinato anche la caducazione del conseguente provvedimento della Questura di Milano, che da esso dipendeva. Il TAR ha pertanto annullato entrambi gli atti. Ha inoltre respinto il reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio, poiché l’art. 119 d.P.R. 115/2002 richiede la presenza dell’istante sul territorio italiano, non adeguatamente documentata. Le spese di lite sono state poste a carico del MAECI per euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un visto è astrattamente sottoposto alla disciplina generale dell’autotutela e richiede una concreta ponderazione dell’interesse pubblico alla rimozione, della buona fede e dell’affidamento del destinatario; la segnalazione SIS non rende automaticamente dovuta la rimozione.
art. 119 d.P.R. 115/2002
Il gratuito patrocinio richiede la presenza dell’istante sul territorio italiano; il reclamo è stato respinto perché tale presenza non risultava adeguatamente documentata.
d.lgs. 286/1998
Richiamato dal MAECI quale fonte dei requisiti rilevanti per il rilascio del visto e per la valutazione della posizione giuridica e socio-economica del richiedente.
d.P.R. 394/1999
Richiamato dal MAECI insieme alla normativa in materia di immigrazione quale disciplina dei requisiti per il rilascio del visto.
decreto interministeriale 850/2011
Richiamato dal MAECI quale fonte dei requisiti e degli elementi di valutazione connessi al rilascio del visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un visto già rilasciato, pur essendo astrattamente ammissibile, richiede il rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e una concreta ponderazione dell’interesse pubblico alla rimozione con la buona fede e il legittimo affidamento del destinatario.
- La revoca o l’invalidità sopravvenuta di un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato e la conseguente segnalazione nel Sistema SIS non impongono automaticamente all’autorità italiana l’annullamento del visto già rilasciato, ma richiedono una valutazione istruttoria e discrezionale autonoma.
- Quando la domanda di visto è stata presentata mentre il titolo di soggiorno utilizzato come presupposto era ancora efficace, tale circostanza deve essere considerata nella valutazione della buona fede del richiedente e dell’affidamento maturato sul visto successivamente rilasciato.
- La mera esistenza di una segnalazione SIS non esonera l’amministrazione dall’esaminare la proporzionalità e l’adeguatezza della misura di annullamento, né consente di qualificare automaticamente tale misura come atto dovuto.
- L’annullamento dell’atto presupposto determina la caducazione del provvedimento consequenziale che ne dipende direttamente, quando quest’ultimo fondi la propria decisione sull’efficacia dell’atto presupposto.
- L’accertamento della presenza in Italia ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio deve essere adeguatamente documentato; in mancanza, il reclamo contro il diniego può essere respinto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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