Cassazione Penale, Sentenza n. 01012/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità di Coccia per i reati indicati in rubrica (artt. 707 e 648 c.p.), chiedendo: 1) censura della motivazione sulla ricettazione (art. 648 c.p.) per presunta mancanza di prova dell'elemento soggettivo e oggettivo e dell'effettiva conoscenza della provenienza furtiva dell'autovettura; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) vizio nella dichiarazione della recidiva (mancata motivazione sufficiente); 4) omissione nella concessione delle attenuanti generiche in prevalenza; 5) eccessività del trattamento sanzionatorio e ingiustificato superamento del minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibili e/o non fondati i motivi: il primo motivo è stato considerato reiterativo di doglianze già svolte in appello e quindi non consentito; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata nel valutare la disponibilità del bene di illecita provenienza e la mancata spiegazione attendibile da parte dell'imputato; l'esclusione della causa di non punibilità (art. 131-bis) è stata ritenuta legittima alla luce delle modalità del fatto, dei precedenti e della non occasionalità; la valutazione della recidiva e la valutazione del trattamento sanzionatorio sono state considerate frutto del legittimo potere discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivate anche se in forma sintetica. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Rilevata applicazione per il reato di ricettazione: la disponibilità di un bene di illecita provenienza senza valida giustificazione può integrare la prova del reato, salvo che l'imputato dia una spiegazione attendibile; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente tali elementi.
art. 707 cod. pen.
Norma citata in rubrica dei capi di imputazione; non emerge alcuna specifica censura di illegittimità della sua applicazione nella motivazione di legittimità.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile dai giudici di merito a causa delle modalità della condotta, dei precedenti penali e della non occasionalità dell'azione; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata nella doglianza sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il diniego dell'applicazione delle attenuanti in regime di prevalenza, basandosi sui precedenti e sul comportamento del ricorrente.
Massime di principio
- In caso di ricettazione, la mera disponibilità di un bene provento di furto può consolidare la presunzione di responsabilità se l'imputato non fornisce una spiegazione credibile e coerente sull'origine del bene.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione libera del merito: i motivi che costituiscono mera riproposizione delle critiche già espresse in grado di appello sono spesso inammissibili o destinati al rigetto quando la motivazione di merito sia logicamente congrua.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede una valutazione concreta dell'offensività, della non abitualità e del contesto; precedenti penali e modalità del fatto possono escluderla.
- La qualificazione della recidiva richiede motivazione anche sintetica ma riferita a elementi che dimostrino la continuità o la prosecuzione di un percorso delinquenziale: la presenza di precedenti significativi può giustificare la sua affermazione.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere cassata solo se emergono arbitrarietà, illogicità o insufficiente motivazione rispetto al distacco dal minimo edittale.
- Per ottenere successo in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o vizi di motivazione specificamente individuati e confrontati con le ragioni poste dal giudice di merito; generalità e proposte alternative di lettura del merito sono in genere inefficaci.
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