Cassazione Penale, Sentenza n. 41622/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per vizi di qualificazione giuridica (sostenendo che si tratti di omicidio colposo e non volontario), vizio di motivazione e mancata acquisizione di prova decisiva. Ha dedotto assenza del dolo per la morte della vittima a causa di: reazione repentina e d'impeto, mancata reiterazione dei colpi, deviazione della traiettoria del proiettile dovuta alla persiana, stato di paura e condotta prudente successiva (non aver occultato prove, avere fatto chiamare i soccorsi tramite la madre). Ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti (provocazione, provocazione per accumulo, attenuanti generiche, attenuante del fatto doloso della persona offesa) e la rinnovazione della prova tecnico-peritale sulla traiettoria del proiettile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato tutte le censure. Ha confermato la qualificazione del fatto come omicidio volontario: i giudici di merito avevano motivatamente ricavato il dolo dall'insieme degli elementi oggettivi (uso di pistola calibro 9x21, micidialità dell'arma, distanza ridotta tra sparatore e vittima, altezza e direzione del colpo, punto colpito alla testa). La Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini dell'alternativa dolo/colpa argomenti quali la repentinità dell'azione, l'esplosione di un solo colpo, e la parziale deviazione della traiettoria, nonché congetture sulla presenza di ulteriori armi in capo agli intrusi. Ha considerato legittima la valutazione negativa sulle attenuanti (provocazione, generiche) per insussistenza di proporzionalità e per elementi di contesto che aggravano la valutazione (comportamenti preparatori, precedenti penali, comportamento successivo non convincente). Ha escluso l'applicabilità dell'attenuante del fatto doloso della persona offesa nell'ambito dell'omicidio volontario, in linea con la giurisprudenza consolidata. Ha ritenuto non censurabile la mancata rinnovazione peritale in sede di appello alla luce del rito abbreviato in primo grado e della discrezionalità del giudice sull'integrazione probatoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio; la Corte ha confermato l'applicazione per la fattispecie ritenendo sufficiente la rappresentazione e volontà dell'evento morte desunta da elementi oggettivi e comportamentali (arma, distanza, altezza, punto colpito).
artt. 2, 4, 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme sul porto d'armi in luogo pubblico; contestato il porto della pistola impiegata nel delitto.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; applicata con riferimento alla pistola con cui è stato commesso il delitto.
art. 62-bis cod. pen.
Disposizione sulle attenuanti generiche; la Corte ha sottolineato che la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto insindacabile in cassazione se motivato e non contraddittorio, e ha ritenuto fondati i rilievi di merito che hanno escluso le generiche.
art. 62, n. 5, cod. pen.
Attenuante del fatto doloso della persona offesa; la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che la circostanza è inapplicabile nell'omicidio volontario salvo casi tipizzati (omicidio del consenziente, aiuto/istigazione al suicidio), perché richiede che la vittima abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dall'agente.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al giudice del rito abbreviato il potere discrezionale di integrare la prova; la Corte ha ricordato che tale discrezionalità non è sindacabile in sede di legittimità salvo palesi lacune motivazionali.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha richiamato il principio per escludere la deducibilità del mancato accoglimento di richieste probatorie in presenza di rituale rito abbreviato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali nella cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone il pagamento delle spese di parte civile in favore delle parti civili vittoriose; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese delle parti civili.
art. 579 e art. 580 cod. pen.
Norme relative all'omicidio del consenziente e all'aiuto/istigazione al suicidio; citate per distinguere i casi in cui l'attenuante del fatto doloso della persona offesa possa trovare applicazione.
art. 9-ter, legge 14 febbraio 1992, n. 85
Richiamata in motivazione come esempio di reato plurisoggettivo nel quale la partecipazione della vittima costituisce elemento della fattispecie e non può assumere natura attenuante.
Massime di principio
- Il dolo omicidiario può essere legittimamente desunto da elementi oggettivi estrinseci (natura e micidialità dell'arma, distanza tra autore e vittima, punto del corpo colpito, altezza e direzione del colpo, comportamento antecedente e successivo), anche quando l'azione sia stata repentina; la rapidità non esclude il dolo (concetto di dolo d'impeto).
- La mancata reiterazione dei colpi o l'esplosione di un solo colpo non escludono di per sé il dolo; vanno valutati insieme ad altri elementi sintomatici.
- L'attenuante della provocazione richiede proporzionalità della reazione rispetto al fatto ingiusto: una reazione evidentemente sproporzionata (es. uso di arma letale per una situazione non ancora qualificabile come aggressione armata) esclude la causa di giustificazione attenuante.
- L'attenuante del fatto doloso della persona offesa (art. 62, n.5) è di applicazione molto limitata nei reati di omicidio volontario e richiede che la condotta della vittima costituisca una vera e propria concausa dell'evento alla quale la vittima abbia voluto concorrere; nella prassi essa è difficilmente riconducibile agli omicidi volontari ordinari.
- In riti abbreviati la richiesta di acquisizione di prove tecniche diventa meno incisiva: chi opta per l'abbreviato ha limitata tutela circa l'assunzione di prove successivamente ritenute decisive, salvo che dalla motivazione emergano lacune manifeste evitabili con l'assunzione di quelle prove.
- La valutazione dell'esistenza o meno delle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione risulti contraddittoria o manifestamente illogica.
- La ricostruzione di contesti fattuali complessi (es. tensioni tra gruppi) può fondarsi su un complesso di elementi probatori anche se singoli riferimenti provengono da fonti parziali; in cassazione si esamina la logicità complessiva del percorso motivazionale più che singoli passaggi isolati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41479/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41482/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41485/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41491/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41493/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41494/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →