Cassazione Penale, Sentenza n. 25172/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena (art. 599-bis c.p.p.) in sei mesi di reclusione, convertita in euro 45.000,00 per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 53 L. n. 689/1981. La censura verteva sull'illegittimità della conversione pecuniaria, resa illegale dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022 che ha dichiarato incostituzionale la parte di art. 53 che fissava in euro 250,00 (anziché euro 75,00) la somma equivalente a un giorno di detenzione, con effetti anche sulle intese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la questione relativa all'illegittimità della sanzione pecuniaria alla luce della sentenza costituzionale, ma ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (fatto commesso il 21/04/2014; decorso più di sette anni e mezzo, con sospensioni per complessivi 261 giorni). La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, se sussiste una causa di estinzione del reato, la Cassazione non può disporre il rinvio per nuova valutazione di vizi di legittimità, dovendosi dichiarare l'estinzione immediatamente.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina la decisione in camera di consiglio con rideterminazione della pena sulla base di un'intesa delle parti; le intese concluse prima della declaratoria di incostituzionalità possono risultare illegali se fondate su limiti edittali superati
art. 341-bis cod. pen.
Norma sostanziale del reato per cui è stata comminata la pena oggetto della rideterminazione
art. 53 L. n. 689/1981
parte dichiarata incostituzionale nella parte in cui fissava in euro 250,00 la somma equivalente a un giorno di detenzione
Fissava il tasso minimo di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale parte riducendo il riferimento al limite più favorevole previsto per il decreto penale (euro 75,00)
sentenza Corte costituzionale n. 28/2022
Ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 53 L. 689/1981 (sulla soglia minima di conversione), stabilendo che il limite minimo giornaliero è euro 75,00 (come previsto dall'art. 459, comma 1-bis c.p.p.) e mantenendo il limite massimo giornaliero di euro 2.500,00; tale pronuncia ha efficacia sui procedimenti che hanno adottato intese fondate sui precedenti limiti edittali
art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
prevede il limite minimo di euro 75,00 per la conversione giornaliera nel decreto penale di condanna
Fornisce il parametro più favorevole di conversione giornaliera cui la Corte costituzionale ha richiamato l'art. 53
art. 135 cod. pen.
indicato nella sentenza come contenente il valore di euro 250,00 per giorno (come richiamato dall'art. 53 prima della declaratoria di incostituzionalità)
Documento di riferimento rispetto al precedente limite minimo giornaliero usato per la conversione, ma superato dalla pronuncia costituzionale
Sezioni Unite, sentenza n. 35490/2009 (Tettamanti)
Principio per cui la Corte di cassazione, se rileva la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non deve rinviare il giudizio per valutare vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, essendo incompatibile il rinvio con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva
Massime di principio
- Una sentenza costituzionale che dichiara l'incostituzionalità di limiti edittali si riverbera retroattivamente sulle intese e sulle decisioni di concordamento (art. 599-bis c.p.p.): le sanzioni concordate fondate su limiti ormai illegittimi possono essere disapplicate.
- Qualora in cassazione emerga una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte annulla senza rinvio e non ordina un nuovo giudizio anche se sussistono vizi di legittimità della decisione impugnata.
- Se le parti hanno concordato una pena sulla base di limiti edittali poi modificati per incostituzionalità, il rimedio ordinario è l'annullamento per consentire una nuova valutazione dell'accordo alla luce dei limiti 'ridisegnati', salvo che sopravvenga una causa di estinzione del reato.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le sospensioni intervenute nel corso del giudizio; se, come nel caso, il termine prescrizionale è decorso, qualsiasi revisione della sanzione diventa improduttiva perché il reato è estinto.
- In situazioni simili conviene verificare: (a) l'effetto retroattivo di pronunce costituzionali sui limiti edittali; (b) l'eventuale estinzione per prescrizione prima di chiedere il rinvio o la riforma della decisione concordata; (c) la possibilità per le parti di rinegoziare l'intesa alla luce dei nuovi parametri se il reato non è estinto.
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