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Ordinanza

Ordinanza n. 64/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - dell’informazione antimafia prot. n. -OMISSIS-del 15.01.2026, di contenuto interdittivo, adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria - Area I, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, notificata in data 15.01.2026, valevole anche quale diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d “White List”), istituito presso la Prefettura resistente ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 (doc. n. 1); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva del 15 gennaio 2026, valevole anche quale diniego di iscrizione nella White List

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, deducendo l'insufficienza degli elementi valorizzati per fondare il giudizio prognostico di tentativo di infiltrazione mafiosa. L'informativa richiamava principalmente il ruolo di uno zio materno dell'amministratore e socio unico, i rapporti di parentela con altri soggetti — tra cui il padre defunto, uno zio soltanto segnalato per alcuni reati e un cugino assolto con sentenza irrevocabile — nonché la sede legale e la precedente residenza in Rizziconi, la convivenza dell'amministratore con la madre, la disponibilità di un'abitazione a un soggetto ricercato e il precedente rapporto di lavoro dell'amministratore presso altra impresa collegata a un soggetto segnalato per violazioni del d.lgs. 74/2000. La ricorrente contestava l'assenza di contatti, influenze, cointeressenze economiche o altri elementi concreti idonei a collegare tali circostanze all'impresa. Ha inoltre contestato le deduzioni prospettate per la prima volta dalla difesa erariale in camera di consiglio, secondo cui il trasferimento dell'amministratore in Lombardia avrebbe potuto indicare una gestione occulta dell'impresa da parte di terzi, sostenendo che il trasferimento era dovuto a legittime ragioni familiari ed economiche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'informazione antimafia interdittiva. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché i meri rapporti di parentela, anche se riferiti a soggetti segnalati o coinvolti in vicende penali, sono stati ritenuti di per sé insufficienti a fondare il giudizio prognostico di infiltrazione mafiosa in assenza di ulteriori elementi di collegamento con l'impresa. Il Collegio ha rilevato che l'informativa non indicava contatti, influenze dei soggetti menzionati sull'impresa o cointeressenze economiche; ha inoltre giudicato privi di adeguata coerenza logica i riferimenti alla sede, alla residenza della madre, all'abitazione asseritamente utilizzata come appoggio e al precedente rapporto di lavoro dell'amministratore, nonché non adeguatamente sviluppato il collegamento con il soggetto segnalato per violazioni fiscali. Le argomentazioni aggiunte dalla difesa erariale in camera di consiglio sono state ritenute, prima facie, un'inammissibile integrazione postuma della motivazione e una congettura non sorretta da adeguati elementi indiziari. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione delle gravi e irreparabili conseguenze dell'interdittiva sull'esercizio dell'attività d'impresa e della mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del Codice antimafia. La trattazione di merito è stata fissata al 18 novembre 2026. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    La valutazione prefettizia sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa deve fondarsi su elementi idonei a sostenere, anche in chiave prognostica, il collegamento tra i fattori sintomatici e l'impresa destinataria.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell'informazione antimafia interdittiva impugnata; il provvedimento deve essere sorretto da elementi concreti e logicamente collegati al rischio di infiltrazione nell'impresa.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa è stata considerata nella valutazione cautelare del pregiudizio derivante dall'interdittiva.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla società.

  • art. 57 c.p.a.

    È stato applicato per porre le spese della fase cautelare a carico delle Amministrazioni soccombenti.

  • D.P.C.M. 18 aprile 2013

    Richiamato quale fonte dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List).

Massime di principio

  • Il mero rapporto di parentela tra l'amministratore o socio di un'impresa e soggetti segnalati, coinvolti in vicende penali o ritenuti contigui ad ambienti mafiosi non è, da solo, sufficiente a fondare un'informazione antimafia interdittiva: occorrono ulteriori elementi concreti dai quali desumere un collegamento effettivo con l'impresa.
  • L'informazione antimafia interdittiva deve indicare e valorizzare elementi specifici dai quali risultino, anche in chiave prognostica, possibili influenze dei soggetti controindicati sull'impresa o cointeressenze economiche; la mera contiguità familiare, territoriale o lavorativa, non accompagnata da tali elementi, non basta.
  • I riferimenti a residenza, sede legale, convivenza, disponibilità di immobili o precedenti rapporti lavorativi possono assumere rilievo ai fini interdittivi solo se accompagnati da un coerente sviluppo inferenziale che dimostri il loro nesso con il rischio di infiltrazione mafiosa nell'impresa.
  • La pubblica amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell'informazione antimafia interdittiva mediante nuove circostanze o congetture non contenute nel provvedimento impugnato; tali elementi possono essere considerati, prima facie, come integrazione postuma inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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